CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 12121/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-ControJ.F. , rappresentato e difeso dell’avvocatoDIMARTINO FABRIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2072/2023depositata il 07/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la separazione deiconiugi respingendo le rispettive domande di addebito nonché larichiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie eNumero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025revocando l'assegno di mantenimento in favore della figlia,divenuta nelle more del giudizio maggiorenne, già accordatocon i provvedimenti provvisori.Z.E. ha proposto appello che la Corte d'appellodi Catania ha respinto osservando -per quanto qui di interesse-che la figlia maggiorenne aveva nelle more raggiunto l’età di20 anni e che ella «non ha fornito alcuna prova» di avercompletato gli studi, che anzi secondo la madre ha del tuttoabbandonato e non è stata neppure dedotta la sussistenza dieventuali ragioni che le abbiano impedito di svolgere attivitàlavorativa; la Corte di merito ha di conseguenza confermatoanche la revoca dell'assegnazione della casa familiare.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione Z.E. affidandosi a due motivi. J.F.ha svolto difese con controricorso e successivamente depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta nullità dellasentenza per violazione degli artt. 147 -316 bis c.c. nonché dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Laricorrente deduce che la Corte di merito è incorsa in errore nelnegare l’ assegno di mantenimento alla figlia solo sulla base dellaraggiunta maggiore età. La ricorrente deduce che la figlia Z.Y.Data_1 ) alla data della pronuncia della statuizione diprimo grado (21/06/2022) che le revocava il diritto almantenimento (accordato in via provvisoria in esito alla primaudienza, tenutasi nell’anno 2019) aveva raggiunto la maggiore etàda un solo anno, e da una ragazza appena diciannovenne non puòcerto pretendersi, in un territorio (provincia di Ragusa) conpercentuali altissime di disoccupazione, specie femminile, quale èl’estremo sud Italia, di essere economicamente indipendente.2 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025Deduce che sarebbe stato onere del genitore interessato allarevoca dell’assegno provare la condizione di autosufficienzaeconomica della figlia.2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.Parte ricorrente rileva che nonostante il raggiungimento, nel corsodella causa di primo grado, della maggiore età da parte della figlia,il J.F. nel precisare le conclusioni non ha contestato ilriconoscimento di un importo a titolo di mantenimento in favoredella figlia. Osserva che nel foglio di precisazione delle conclusionisi legge (con un refuso in ordine al nome della figlia) «disporre unassegno di mantenimento solo nei confronti della figlia [...C.P. , maggiorenne, secondo le possibilità economiche delJ.F. che pertanto il diritto all'assegno di mantenimento non solonon era contestato ma era domanda condivisa e la Corte d'appelloavrebbe dovuto rilevare tale error in procedendo.3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonofondati nei termini di cui appresso.3.1.- Si rende necessaria una breve premessa in ordine aldiritto al mantenimento dei figli maggiorenni.3.2.- La norma centrale sui diritti del figlio, checorrelativamente definisce anche i doveri dei genitori, è l’art. 315bis c.c. introdotto dalla legge di riforma della filiazione 10dicembre 2012 n. 219, che non distingue tra i diritti del figliomaggiorenne e del figlio minorenne se non al comma terzo, per ildiritto di ascolto, proprio solo del figlio minorenne perchéquest’ultimo non ha la capacità di agire e attraverso l’ascolto ècomunque ammesso ad esprimere la propria opinione e le proprieesigenze sulle questioni che lo riguardano. Analogamente nél’art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale) né l’art. 316 bis c.c.(concorso nel mantenimento) distinguono tra figli minorenni e figli3 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025maggiorenni e nessuna distinzione opera l’art. 30 della nostraCostituzione, il quale afferma che «è dovere e diritto dei genitorimantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori delmatrimonio».3.3.- La ragione della mancata distinzione ben si comprendeove si consideri che la riforma della filiazione, operata con la legge219/2012 e completata con il D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154,diretta a dare piena attuazione al disposto costituzionale, hasostituito l’obsoleto istituto della potestà genitoriale con quellodella responsabilità genitoriale, sostituzione che non è, come la piùavveduta dottrina ha osservato, meramente terminologica, macostituisce un cambio di rotta e una innovazione che testimoniauna mutata considerazione del rapporto tra genitori e figlio nellaquale vengono posti in primo piano i diritti di quest’ultimo. Ladottrina ha infatti sin dal primo momento evidenziato un particolareelemento di differenziazione sostanziale che caratterizza laresponsabilità genitoriale rispetto alla potestà e ne testimonia ilcarattere più ampio e che si coglie sotto il profilo dell’assenza diuna limitazione temporale, che era originariamente era fissatodall'art. 316 c.c. al compimento della maggiore età dei figli o allaloro emancipazione. Pertanto, pur cessando i poteri dirappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlioprosegue ben oltre il raggiungimento della maggiore età e fino alconseguimento della indipendenza economica. L’adempimento degliobblighi corrispondenti ai diritti previsti dall’art. 315 bis c.c.,tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delfiglio, costituisce l’oggetto principale della responsabilitàgenitoriale; per cui, come sottolinea la relazione illustrativa, laresponsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, maperdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a cheil figlio non abbia raggiunto l’indipendenza.4 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/20253.4.- In questo contesto, l’art. 337-septies c.c. noncostituisce la fonte dell’obbligo dei genitori, ma piuttosto la normache specifica la modalità con il quale il dovere di mantenimento siassolve – in caso di scissione della coppia genitoriale- nei confrontidei figli maggiorenni: e cioè con il pagamento di un assegnoperiodico, qualora non sia ancora conseguita l’autonomiaeconomica, versato direttamente all’avente diritto, salvo diversadeterminazione del giudice.3.5.- A questi principi si giustappone il principio diautoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusaredel suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica, come emergeanche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti delperseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo,tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, maanche del dovere del medesimo di ricercare un lavorocontemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con ilconcreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlioadulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamenteequivalente a quella desiderata (si vedano Cass. 12952/2016;Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass. 26875/2023;Cass. n. 12123/2024).3.6.- Le sezioni unite di questa Corte, pronunciandosi intema di assegnazione della casa familiare in comodato, hannofatto riferimento a questo principio, affermando che il figlio, inforza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, nonpuò pretendere la protrazione degli obblighi parentali oltreragionevoli limiti di tempo e di misura, perché «l'obbligo deigenitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progettoeducativo e di un percorso di formazione» (Cass. s.u.n.20448/2014).5 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/20253.7.-Pertanto, pur se l’obbligo di mantenimento non cessaipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte deifigli (Cass. n. 19589/2011), «può essere accertato il venir menodel diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di queldiritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificatodi occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nelcompimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteressenella ricerca dell'indipendenza economica» (v. Cass. n.18076/2014, in parte motiva)4.- Da una lettura contestuale e costituzionalmente orientatadelle norme che regolano la filiazione, si desume quindi che ilruolo di supporto dei genitori, pur diversamente modulandosi alconseguimento della maggiore età, termina solo nel momento incui il figlio si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i paramentidi una diligente condotta) in modo indipendente ed autonomo nellasocietà e comunque non può protarsi oltre ragionevoli limiti ditempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme diparassitismo, in spregio al dovere di solidarietà di cui è richiestol’adempimento a tutti i consociati (art. 2 Cost.), a maggior ragioneall’interno della formazione sociale famiglia.5.- Muovendo da queste considerazioni, la giurisprudenza diquesta Corte ha affermato che compete al giudice di merito: a)verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienzaeconomica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto-responsabilità che incombono sul figlio; b) modulare e calibrare laprotezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nelrispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto ela durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è unimportante parametro di riferimento e la valutazione deve esserecondotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapportoall'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo6 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltreragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersiautomaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età(Cass., n. 2252/2024, in parte motiva). E' stato altresì precisatoche, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo diindipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni chefondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente,vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ognipossibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica odi essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro(Cass. n. 26875/2023).5.1.- Questa ultima affermazione, condivisa dal Collegio,richiede peraltro talune precisazioni in relazione a quei casi in cui ilrichiedente non è il figlio maggiorenne, che per la prima voltafaccia valere il suo diritto, o il genitore con lui convivente in virtùdella sua legittimazione concorrente a richiedere assegno (Cass. n.17380/2020), ma è piuttosto il genitore che, già gravato di unassegno di mantenimento, richiede che si accerti il venire menodell’obbligo già posto a suo carico.Il principio di cui all’art. 2697 c.c., invocato dalla ricorrente,opera infatti nel senso di far gravare sull’attore e non sul convenutola prova dei fatti costituitivi del diritto e occorre considerare che ilfatto estintivo della obbligazione legale che grava sui genitori nonè la maggiore età, ma il conseguimento dell'indipendenzaeconomica (o il mancato conseguimento per negligenzadell’interessato) che, come tutti i fatti estintivi del credito, deveessere provato dal debitore.5.2.- Ciò non significa che non operi una semplificazioneprobatoria in favore del genitore, il quale si può avvalere dipresunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo,che opera a favore oppure contro il persistere del diritto al7 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontanodalla minore età.In tal senso il Collegio intende dare continuità al giàrichiamato arresto di Cass. n. 12952/2016 ove (in parte motiva) siafferma che l'onere della prova ben può essere assolto, in siffatticasi, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumerein via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Piùspecificamente, questa Corte ha affermato che in materia dimantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente ipresupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sonointegrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto diproporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente piùelevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nelconcorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto alconseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento diun livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegnorivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro(Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio èneomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studisuperiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanzaè idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, saràparticolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze,oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancatoconseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n.26875/2023).6.- A questi orientamenti il Collegio intende dare continuità.Ne consegue che se è il genitore già gravato di un assegnodi mantenimento ad agire per far accertare la estinzionedell’obbligo, la “prova” che il figlio maggiorenne (o il genitore conlui convivente) è tenuto a dare è la prova contraria rispetto8 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025all’operare delle presunzioni di cui si è detto; viceversa se è il figliomaggiorenne ad agire per il riconoscimento (per la prima volta) deldiritto ad un assegno periodico, oppure se in questi termini agisce,in qualità di legittimato concorrente, il genitore con lui convivente,la prova è a carico del soggetto richiedente, che può comunqueanch’egli avvalersi di presunzioni.6.1.- Pertanto, anche in tema di mantenimento dei figlimaggiorenni, in conformità ai principi generali sull’onere dellaprova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza deldiritto o – all’opposto - il venir meno dei presupposti della suapersistenza (ovvero una estinzione o modificazione dei fatticostitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) in primoluogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l’onere delladimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate,onere quest’ultimo che si giova della possibilità di invocarepresunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinanonel controinteressato l’onere di dimostrare il contrario, secondol’ordinario meccanismo processuale della prova per presunzionesemplice.7.- Rese queste premesse, deve osservarsi che la Corte dimerito non si è attenuta a questi principi.In primo luogo la Corte di merito non ha attribuito alcunvalore alla circostanza che l'assegno in favore della figlia era giàstato riconosciuto, sia pure in via provvisoria, dal momento che ilgiudizio era iniziato quando ella era ancora minorenne. Né la Corteha valutato la circostanza che nella precisazione delle conclusionidel giudizio di primo grado il padre non solo non ha chiesto diaccertare il venir meno dell'obbligo, ma ha egli stesso chiesto chegli venisse imposto un assegno in favore della figlianeomaggiorenne, così omettendo di valutare se – quantomeno9 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025fino ad una certa data- operasse il principio di non contestazionesui fatti dedotti a fondamento del diritto.Ancora, la Corte di merito ha dato risalto alla età dellagiovane (vent'anni) al momento del giudizio di appello, senzaconsiderare però che il giudizio era iniziato quando ella eraminorenne e si è concluso in primo grado quando la stessa avevaancora soltanto diciannove anni – e quindi la presunzione legataall’età operava in suo favore- e non tenendo conto che in siffatticasi il giudice deve accertare in quale momento si estingue ildiritto e non semplicemente prendere atto che al momento in cuisi conclude il giudizio è stata raggiunta l’età della (presunta)indipendenza economica. Sul punto la Corte si è limitata adaffermare che la figlia è «ormai autonoma» senza chiarire sel'autonomia dovesse intendersi conseguita al compimento dei ventianni di età, ovvero alla data della decisione d'appello, oppure inaltro momento temporale.Inoltre, la Corte si è limitata a rilevare che la giovane nonproseguiva gli studi, senza valutare interamente la sua condizionee cioè la sua capacità lavorativa in relazione alla sua formazioneprofessionale e alle possibilità concrete date del mercato del lavorolocale in generale e per la occupazione femminile in particolare.8.- Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione deimotivi del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e ilrinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per unnuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto:8.1.- Il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilitodall’art 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, noncessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro dellamaggiore età ma termina solo nel momento in cui il figlioconsegue l’autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo i10 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimentoal caso concreto.8.2.- In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, inconformità ai principi generali sull’onere della prova, spetta a chiagisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o,all’opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza,ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi cheavevano sorretto il suo riconoscimento, in primo luogo un onere diallegazione ed in secondo luogo l’onere della dimostrazione dellecircostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest’ultimo chesi giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche,che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l’onere didimostrare il contrario, secondo l’ordinario meccanismo processualedella prova per presunzione semplice.8.3.- In tale ambito sono destinate a operare semplificazioniprobatorie e presunzioni giurisprudenziali, ben potendosi ilgenitore, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio a suo carico,avvalere di presunzioni che, in ragione del decorso del tempo,operano contro il persistere del diritto al mantenimento, quando ilfiglio sia lontano dalla minore età. Per contro, in fattispecie di figliomaggiorenne ancora vicino alla minore età (vent’anni), va cassatala pronuncia di merito che, nell’escludere il contributo dimantenimento a carico del padre separato, si limiti a rilevare che lagiovane non proseguiva gli studi, senza valutare affatto la suacondizione concreta e cioè la sua capacità lavorativa in relazionealla sua formazione professionale e alle possibilità concrete delmercato del lavoro locale in generale (in Sicilia, nella provincia diRagusa) e alla occupazione femminile in particolare, senza neppureconsiderare che, nel giudizio di separazione personale iniziatoquando la figlia era ancora minorenne, in sede di precisazione delle11 di 12Numero registro generale 11371/2024Numero sezionale 1486/2025Numero di raccolta generale 12121/2025Data pubblicazione 08/05/2025conclusioni il padre stesso aveva chiesto che gli venisse impostoun assegno in favore della figlia neomaggiorenne. P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte diappello di Catania, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteALBERTO GIUSTI12 di 12