Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 28664/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25668-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 1078/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] compensazione R.G.N.25668/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/09/2025 RILEVATO che

1. Con sentenza in data 21 aprile 2022, la Corte d’appello di Bari, nell’accogliere l’impugnazione afferente alle spese di lite proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per avvenuta liquidazione in corso di causa della prestazione richiesta compensando le spese, ha, altresì, compensato le spese del grado.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a un motivocui resiste, con controricorso, l’INPS.

CONSIDERATO che 1.Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge n. 69 del 2009) per aver la Corte disposto la compensazione delle spese processuali del secondo grado pur avendo accolto integralmente la domanda.

1.1. Il motivo è fondato.

2. Quanto al merito della censura, occorre valutare se l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la condanna alla rifusione delle spese da parte dell’INPS deve reputarsi ingiustamente punitiva perché la statuizione sulle spese in primo grado (unico motivo di gravame) “costituisce una componente della pronuncia del tutto rimessa alla valutazione del giudice” basti a integrare, nel regime vigente ratione temporis, le gravi ed eccezionali ragioni, riguardanti specifiche circostanze della controversia indicate esplicitamente nella motivazione ( Cass. n. 23059 del 21/6/2018; Cass. 14411 del 14/7/2016, 4521 del 21/2/2017), idonee a giustificare la compensazione delle spese.

Va ricordato come l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla leggen. 263 del 2005 e poi modificata dalla legge n . 69 del 2009, ratione temporis applicabile i n quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione".

Siffatta disposizione costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass.n.2883del 2014).

Pertanto, nell'ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. n. 12893 del 2011, Cass. n. 11222del 2016).

Nella fattispecie in esame la Corte d'appello ha esplicitamente indicato in sentenza le ragioni che giustificano l'operata compensazione; con siffatte ragioni sostanzialmente si è data rilevanza al comportamento processuale dell'Inps, atteso che si attribuisce la responsabilità di una errata statuizione sulle spese esclusivamente al giudice di primo grado.

Le conclusioni in tema di compensazione delle spese si rivelano al riguardo palesemente non conformi al principio regolatore della materia ratione temporis applicabile, nonché al principio di lealtà operante ai sensi dell'art. 88 c.p.c. (Cass. n. 7607 del 28/03/2018).

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del gravame, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvederà a liquidare le spese del secondo grado nonché quelle relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25668-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 772/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 1078/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] compensazione R.G.N.25668/2022 Cron. Rep. Ud.25/09/2025 RILEVATO che 1. Con sentenza in data 21 aprile 2022, la Corte d’appello di Bari, nell’accogliere l’impugnazione afferente alle spese di lite proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per avvenuta liquidazione in corso di causa della prestazione richiesta compensando le spese, ha, altresì, compensato le spese del grado. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a un motivocui resiste, con controricorso, l’INPS. CONSIDERATO che 1.Con l’unico, articolato motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge n. 69 del 2009) per aver la Corte disposto la compensazione delle spese processuali del secondo grado pur avendo accolto integralmente la domanda. 1.1. Il motivo è fondato. 2. Quanto al merito della censura, occorre valutare se l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la condanna alla rifusione delle spese da parte dell’INPS deve reputarsi ingiustamente punitiva perché la statuizione sulle spese in primo grado (unico motivo di gravame) “costituisce una componente della pronuncia del tutto rimessa alla valutazione del giudice” basti a integrare, nel regime vigente ratione temporis, le gravi ed eccezionali ragioni, riguardanti specifiche circostanze della controversia indicate esplicitamente nella motivazione ( Cass. n. 23059 del 21/6/2018; Cass. 14411 del 14/7/2016, 4521 del 21/2/2017), idonee a giustificare la compensazione delle spese. Va ricordato come l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla leggen. 263 del 2005 e poi modificata dalla legge n . 69 del 2009, ratione temporis applicabile i n quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Siffatta disposizione costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass.n.2883del 2014). Pertanto, nell'ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. n. 12893 del 2011, Cass. n. 11222del 2016). Nella fattispecie in esame la Corte d'appello ha esplicitamente indicato in sentenza le ragioni che giustificano l'operata compensazione; con siffatte ragioni sostanzialmente si è data rilevanza al comportamento processuale dell'Inps, atteso che si attribuisce la responsabilità di una errata statuizione sulle spese esclusivamente al giudice di primo grado. Le conclusioni in tema di compensazione delle spese si rivelano al riguardo palesemente non conformi al principio regolatore della materia ratione temporis applicabile, nonché al principio di lealtà operante ai sensi dell'art. 88 c.p.c. (Cass. n. 7607 del 28/03/2018). Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del gravame, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvederà a liquidare le spese del secondo grado nonché quelle relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del grado e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
Sentenza Cassazione n. 28664/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris