CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: T154
Titolo CCNL: CCNL Social COOP
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL Social Coop
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: assistenza
Parti datoriali: UCEI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-04-08
Scadenza: —
Stipula: 2026-04-08
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-244878
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=244878
--- Testo contratto ---
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL SOCIAL COOP — Cod. CNEL T154
Integrativo T154 — Pag. 1
ACCORDO INTEGRATIVO
AL CCNL SOCIAL COOP
Codice CNEL: T154
Decorrenza: dalla data di sottoscrizione
TRA
La parte datoriale:
U.C.E.I. — Unione delle Costruzioni, dell’Edilizia e dell’Industria , rappresentata dal Presidente
Nazionale Gabriele Tullio
E
La parte sindacale:
CONFINTESA — Confederazione per l’Autonomia Sindacale , rappresentata dal Segretario Generale
Francesco Prudenzano
PREMESSO CHE
Le parti sopra indicate sono firmatarie del CCNL Social Coop (cod. CNEL T154), depositato presso il
CNEL e l’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro;
Le parti intendono integrare il CCNL Social Coop con disposizioni specifiche in materia di ferie, permessi
retribuiti, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, welfare contrattuale e formazione,
al fine di garantire un pacchetto di tutele economiche e normative competitivo e completo;
Le parti riconoscono che la contrattazione integrativa costituisce lo strumento idoneo per differenziare il
sistema contrattuale Confintesa rispetto al CCNL leader di settore, introducendo istituti innovativi di
welfare e tutela del lavoratore;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 — Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Accordo Integrativo integra e modifica il CCNL Social Coop (cod. CNEL T154)
esclusivamente in materia di:
a) ferie annuali;
b) permessi retribuiti (ROL);
c) previdenza complementare;
d) assistenza sanitaria integrativa;
e) indennità competenze digitali;
f) formazione continua e aggiornamento professionale;
g) diritto alla disconnessione.
2. Il presente Integrativo si applica a tutti i rapporti di lavoro disciplinati dal CCNL Social Coop vigente, ivi
compresi i contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi e i contratti di apprendistato
professionalizzante.
3. Le disposizioni del presente Integrativo costituiscono un complesso unitario e inscindibile con il CCNL
Social Coop e non sono cumulabili con altri trattamenti aventi la stessa natura.
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Art. 2 — Ferie annuali
1. In deroga e/o integrazione alle previsioni dell’art. 39 del CCNL Social Coop, il periodo annuo di ferie
spettante al lavoratore è fissato in 26 (ventisei) giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa
è comunque considerata di 6 (sei) giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
2. Resta invariata la disciplina relativa a: modalità di maturazione, programmazione, frazionamento,
indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione, trattamento economico durante il periodo feriale.
Art. 3 — Permessi retribuiti (ROL)
1. I permessi retribuiti per riduzione dell’orario di lavoro (ROL) sono fissati in 38 (trentotto) ore annue, in
aggiunta ai permessi di cui all’art. 37 del CCNL Social Coop.
2. I permessi maturano proporzionalmente al servizio prestato e sono fruibili secondo le modalità previste
dal CCNL, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico -produttive
dell’impresa.
3. I permessi non fruiti entro il 31 dicembre di ciascun anno saranno retribuiti al lavoratore entro il 31
gennaio dell’anno successivo.
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Art. 4 — Previdenza complementare
1. Le Parti individuano quale strumento di previdenza complementare il Fondo Pensione Aperto
“Plurifonds”, istituito da ITAS Vita S.p.A. e gestito con PensPlan Centrum S.p.A., iscritto all’Albo COVIP
al n. 140, dotato di rating Fitch A –, articolato in cinq ue comparti di investimento (Garantito, Prudente,
Moderato, Dinamico, Aggressivo).
2. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, per i lavoratori che aderiscano
volontariamente al Fondo Plurifonds mediante sottoscrizione del modulo di adesione, l’azienda è tenuta
a versare un contributo mensile pari allo 0,30% (zero v irgola trenta per cento) della retribuzione utile ai
fini del calcolo del TFR.
3. Il contributo datoriale di cui al comma 2 è dovuto a condizione che il lavoratore versi un contributo
minimo a proprio carico pari allo 0,30% della medesima base di calcolo. Il lavoratore può liberamente
incrementare la propria contribuzione.
4. La destinazione del TFR maturando al Fondo Plurifonds avviene secondo le modalità e nei limiti previsti
dal D.Lgs. 252/2005 e successive modificazioni.
5. L’adesione al Fondo Plurifonds avviene in convenzione esclusiva Confintesa, alle condizioni
economiche riservate dalla medesima convenzione, con accesso ai comparti e alle condizioni di switch
ivi previste.
6. Le Parti si impegnano a elevare il contributo datoriale di cui al comma 2 allo 0,50% della retribuzione
utile ai fini del TFR in occasione del primo rinnovo contrattuale successivo alla sottoscrizione del presente
Integrativo.
Art. 5 — Assistenza sanitaria integrativa
1. Le Parti individuano la Società di Mutuo Soccorso Seraphis (di seguito “Mutua Seraphis”), costituita ai
sensi della L. 3818/1886 e operante ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 502/1992, quale ente erogatore
dell’assistenza sanitaria integrativa contrattuale.
2. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, l’iscrizione alla Mutua Seraphis è
obbligatoria per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, determinato (di durata superiore a sei
mesi), a tempo pieno o parziale, nonché per gli apprendisti.
3. Il livello minimo obbligatorio di copertura è il Piano Seraphis Oro, con contributo mensile a carico
dell’azienda pari a € 9,00 (nove/00) per ciascun lavoratore iscritto.
4. Il Piano Seraphis Oro garantisce, tra le altre, le seguenti prestazioni:
a) rimborso spese per ricoveri e interventi chirurgici;
b) prestazioni specialistiche diagnostiche;
c) prestazioni odontoiatriche;
d) sussidio in caso di non autosufficienza;
e) sussidio in caso di decesso;
f) sussidio in caso di invalidità permanente da infortunio.
5. L’azienda può, con onere a proprio carico o con contribuzione mista azienda/lavoratore, elevare la
copertura al Piano Seraphis Platino (€ 16,00/mese), previa intesa con le rappresentanze sindacali
aziendali ove presenti.
6. I contributi versati alla Mutua Seraphis godono del regime fiscale e contributivo agevolato previsto
dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR (D.P.R. 917/1986) e dall’art. 12 del D.Lgs. 502/1992. Il contributo
è esente da IRPEF e soggetto al solo contributo di solidarietà del 10%.
7. Per i requisiti, le condizioni, le esclusioni e la decorrenza delle prestazioni si rinvia al Regolamento della
forma di assistenza Seraphis Oro e alla documentazione disponibile presso l’ENBIUC e la Mutua
Seraphis.
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Art. 6 — Indennità Competenze Digitali
1. Ai lavoratori che nell’ambito delle proprie mansioni utilizzino in modo continuativo e documentato
strumenti digitali avanzati per la gestione del servizio (piattaforme di cartella sociale informatizzata, sistemi
di telemedicina, software di progettazione educativa individualizzata, strumenti di intelligenza artificiale a
supporto della programmazione), è riconosciuta un’Indennità Competenze Digitali Avanzate pari a € 35,00
(trentacinque/00) mensili lordi.
2. L’indennità è riconosciuta su proposta del responsabile di servizio e previa verifica da parte dell’azienda
dell’effettivo utilizzo degli strumenti di cui al comma 1. Essa non è assorbibile e non concorre alla base di
calcolo del TFR.
3. L’indennità è sospesa nei periodi di assenza superiori a 30 giorni continuativi per qualsiasi causa.
Art. 7 — Formazione continua e aggiornamento professionale
1. In aggiunta alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), le
aziende garantiscono a ciascun lavoratore un monte ore annuo minimo di 16 (sedici) ore di formazione
professionale continua, retribuita come normale orario di lavoro.
2. La formazione di cui al comma 1 può riguardare, a titolo esemplificativo: aggiornamento sulle tecnologie
digitali applicate ai servizi socio-sanitari, competenze relazionali e comunicative, metodologie di intervento
educativo evidence-based, prevenzione del burnout e gestione dello stress lavoro-correlato.
3. Le ore di formazione possono essere erogate tramite l’Ente Bilaterale ENBIUC, attraverso piattaforme
FAD accreditate, ovvero in aula fisica presso strutture convenzionate.
4. La pianificazione delle attività formative è oggetto di confronto tra azienda e rappresentanze sindacali,
ove presenti. I piani formativi individuali e aziendali possono accedere al finanziamento dei Fondi
Interprofessionali presenti sul mercato, a scelta dell’azienda.
Art. 8 — Diritto alla disconnessione
1. Al di fuori dell’orario di lavoro concordato, il lavoratore ha il diritto di non rispondere a comunicazioni
aziendali trasmesse tramite strumenti digitali (email, messaggistica istantanea, piattaforme collaborative),
salvo comprovate esigenze di urgenza e indifferibilità legate alla sicurezza degli utenti del servizio.
2. L’esercizio del diritto alla disconnessione non può costituire motivo di sanzione disciplinare, di
valutazione negativa né di pregiudizio per la progressione professionale del lavoratore.
3. Le modalità applicative del diritto alla disconnessione sono definite a livello aziendale, sentite le
rappresentanze sindacali ove presenti, tenendo conto delle specificità organizzative del servizio.
Art. 9 — Welfare contrattuale e regime fiscale
1. Le prestazioni di previdenza complementare (art. 4) e di assistenza sanitaria integrativa (art. 5) del
presente Integrativo costituiscono welfare contrattuale ai sensi dell’art. 51, comma 2, del TUIR e sono
pertanto esenti dall’imposizione IRPEF e dalla contribuzione INPS, nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
2. Il vantaggio fiscale derivante dal welfare contrattuale si traduce in un maggiore valore netto percepito
dal lavoratore a parità di costo lordo per l’azienda, rispetto a soluzioni retributive tradizionali.
3. Le aziende che applicano il presente Integrativo possono valorizzare il differenziale di costo derivante
dal regime fiscale agevolato come elemento di competitività nelle procedure di gara pubblica, ai fini della
dimostrazione di equivalenza delle tutele ex art. 11 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.01.
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Art. 10 — Clausola di inscindibilità
Le disposizioni del presente Integrativo costituiscono un complesso unitario e inscindibile. Non sono
ammesse applicazioni parziali né cumuli con altri trattamenti aventi la stessa natura, fatte salve le
condizioni di miglior favore già in essere alla data di sottoscrizione.
Art. 11 — Decorrenza e durata
1. Il presente Integrativo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la medesima durata del CCNL
Social Coop (01/01/2025 – 31/12/2028).
2. In caso di mancata disdetta con le modalità previste dall’art. 3 del CCNL Social Coop, il presente
Integrativo si intende tacitamente rinnovato.
Art. 12 — Deposito
Il presente Integrativo sarà depositato presso il CNEL ai sensi del protocollo CNEL-Parti Sociali vigente e
presso gli archivi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Sottoscrizione
Roma, 08/04/2026
Per U.C.E.I.
Unione delle Costruzioni,
dell’Edilizia e dell’Industria
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Gabriele Tullio
Per CONFINTESA
Confederazione per
l’Autonomia Sindacale
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Francesco Prudenzano