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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17619/2026

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ato Alessandro GinoVallese-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian.706/2021 depositata il 20/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6375/2022Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17619/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Antonella Dell'Orfano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato Alessandro GinoVallese-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian.706/2021 depositata il 20/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6375/2022Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 17619/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Antonella Dell'Orfano
Sentenza Cassazione n. 17619/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris