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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08626/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe , il Tribunale di Napoli , in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura del divieto di dimora nella provincia di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in relazione al reat o di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

2. Ricorre per cassazione l’ indagat o , a mezzo de l propri o difensor e , lamentando quanto segue.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Deduce che l’unico stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’indagato è di tipo cocaina, con un dato quantitativo che si attesta sui dieci grammi lordi.

Richiama quella giurisprudenzache afferma che il quantitativo massimo per cui è stata riconosciuta l’ipotesi di lieve entità è quello di 150 grammi, con prevalenza di riconoscimenti del comma 5 dell’art. 73 cit. per quantitativi fino a gr. 23,66.

Riguardo il volume di affari, gli unici elementi indiziari, oltre al dato quantitativo, sono le quattro conversazioni estrapolate dal cellulare dell’indagato, il quale è stato sorpresocon lo stupefacente in piena notte, da solo all’interno dell’autovettura di proprietà di sua madre.

Rileva il totale stato di incensuratezza del giovane.

Contesta che la somma in contanti di euro 485,00 rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] possa essere ritenuta cospicuae che possa configurarsi un’attività di spaccio organizzata e non rudimentale.

Deduce che l’arresto, pur avvenuto nei pressi del rione “Ex 219”,nota zona ad alta densità criminale, non è indicativo dell’inserimento dell’indagato in una “piazza di spaccio”, non risultando concreti elementi di collegamentodel prevenuto con un sistema criminale dedito al commercio di stupefacenti.

Eccepisce il vizio di travisamento della prova, laddove il Tribunale ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entitàin ragione del dato indimostrato relativo al numero di cessioni e della apodittica e indimostrata circostanza che il prevenuto prelevasse lo stupefacente presso il rione “Ex 219”.

Osserva che il solo fatto di essere stato sorpreso dagli operanti mentre transitava nelle vicinanze di detto rionenon significa automaticamente che lo stupefacente fosse stato ritirato presso tale sito.

Inoltre, la pluralità delle cessioni non esclude il piccolo spaccio e la configurabilità del fatto di lieve entità, atteso che la “non occasionalità” costituisce ora circostanza aggravante specialedel reato di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 123/2023, convertito dalla l. n. 159/2023.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e v a , pertanto, rigettato.

2. I motivi dedotti sono ai limiti della inammissibilità, poiché, nell’invocare una diversa qualificazione giuridica del reato provvisoriamente ascritto all’indagato, pretendono in larga parte di sollecitare una rivalutazione in fatto della vicenda che ha determinato l’arresto del prevenuto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.

In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito, unitamente alla valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di, Rv. 269884 -01).

3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha adeguatamente e congruamente motivato sui punt i oggetto di censura, mediante l’esame di tutti gli elementi a carico, e ha logicamente ritenuto ilfatt o allo stato non inquadrabil e nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Su tale aspetto l’ordinanza impugnata ha sviluppato un razionale e logico percorso motivazionale che, partendo dai dati indiziari processualmente emersi, ha desunto gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato oggetto di provvisoria contestazione nei confronti dell’indagato, la cui minima offensività è stata ragionevolmente esclusasulla base di una valutazione unitaria della vicenda, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della elevata professionalità criminale del [OSCURATO:PERSONA].

Costui, infatti, veniva sorpreso in piena notte in una zona notoriamente frequentata da tossicodipendenti e spacciatori, mentre aveva con sé dieci involucri termosaldati pronti per essere ceduti, unitamente a ben tre telefoni, uno dei quali di vecchia generazione (Nokia), solitamente utilizzato dagli spacciatori per concordare cessione ed appuntamenti con gli acquirenti; inoltre, le chat estrapolate dai cellulari consentivano di documentare un’attività di spaccio posta in essere quanto meno a partire dal mese di luglio e fino al 18 ottobre 2025, poche ore prima dell’arresto del ricorrente.

Si aggiunga il rinvenimento nella sua disponibilità di una somma di denaro di importo non esiguo(485 euro in banconote di diverso taglio), non altrimenti giustificabile in ragione del suo stato di disoccupazione.

Sotto questo profilo il Tribunale, sul piano dei gravi indizi di colpevolezza,ha fondato un ponderato e non arbitrario giudizio di merito in ordine allainsussistenza della lieve entità del fatto, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe , il Tribunale di Napoli , in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura del divieto di dimora nella provincia di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in relazione al reat o di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. Ricorre per cassazione l’ indagat o , a mezzo de l propri o difensor e , lamentando quanto segue. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Deduce che l’unico stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’indagato è di tipo cocaina, con un dato quantitativo che si attesta sui dieci grammi lordi. Richiama quella giurisprudenzache afferma che il quantitativo massimo per cui è stata riconosciuta l’ipotesi di lieve entità è quello di 150 grammi, con prevalenza di riconoscimenti del comma 5 dell’art. 73 cit. per quantitativi fino a gr. 23,66. Riguardo il volume di affari, gli unici elementi indiziari, oltre al dato quantitativo, sono le quattro conversazioni estrapolate dal cellulare dell’indagato, il quale è stato sorpresocon lo stupefacente in piena notte, da solo all’interno dell’autovettura di proprietà di sua madre. Rileva il totale stato di incensuratezza del giovane. Contesta che la somma in contanti di euro 485,00 rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] possa essere ritenuta cospicuae che possa configurarsi un’attività di spaccio organizzata e non rudimentale. Deduce che l’arresto, pur avvenuto nei pressi del rione “Ex 219”,nota zona ad alta densità criminale, non è indicativo dell’inserimento dell’indagato in una “piazza di spaccio”, non risultando concreti elementi di collegamentodel prevenuto con un sistema criminale dedito al commercio di stupefacenti. Eccepisce il vizio di travisamento della prova, laddove il Tribunale ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entitàin ragione del dato indimostrato relativo al numero di cessioni e della apodittica e indimostrata circostanza che il prevenuto prelevasse lo stupefacente presso il rione “Ex 219”. Osserva che il solo fatto di essere stato sorpreso dagli operanti mentre transitava nelle vicinanze di detto rionenon significa automaticamente che lo stupefacente fosse stato ritirato presso tale sito. Inoltre, la pluralità delle cessioni non esclude il piccolo spaccio e la configurabilità del fatto di lieve entità, atteso che la “non occasionalità” costituisce ora circostanza aggravante specialedel reato di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 123/2023, convertito dalla l. n. 159/2023. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e v a , pertanto, rigettato. 2. I motivi dedotti sono ai limiti della inammissibilità, poiché, nell’invocare una diversa qualificazione giuridica del reato provvisoriamente ascritto all’indagato, pretendono in larga parte di sollecitare una rivalutazione in fatto della vicenda che ha determinato l’arresto del prevenuto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito, unitamente alla valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di, Rv. 269884 -01). 3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha adeguatamente e congruamente motivato sui punt i oggetto di censura, mediante l’esame di tutti gli elementi a carico, e ha logicamente ritenuto ilfatt o allo stato non inquadrabil e nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Su tale aspetto l’ordinanza impugnata ha sviluppato un razionale e logico percorso motivazionale che, partendo dai dati indiziari processualmente emersi, ha desunto gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato oggetto di provvisoria contestazione nei confronti dell’indagato, la cui minima offensività è stata ragionevolmente esclusasulla base di una valutazione unitaria della vicenda, essendo stati posti in rilievo aspetti rivelatori della finalità di spaccio e della elevata professionalità criminale del [OSCURATO:PERSONA]. Costui, infatti, veniva sorpreso in piena notte in una zona notoriamente frequentata da tossicodipendenti e spacciatori, mentre aveva con sé dieci involucri termosaldati pronti per essere ceduti, unitamente a ben tre telefoni, uno dei quali di vecchia generazione (Nokia), solitamente utilizzato dagli spacciatori per concordare cessione ed appuntamenti con gli acquirenti; inoltre, le chat estrapolate dai cellulari consentivano di documentare un’attività di spaccio posta in essere quanto meno a partire dal mese di luglio e fino al 18 ottobre 2025, poche ore prima dell’arresto del ricorrente. Si aggiunga il rinvenimento nella sua disponibilità di una somma di denaro di importo non esiguo(485 euro in banconote di diverso taglio), non altrimenti giustificabile in ragione del suo stato di disoccupazione. Sotto questo profilo il Tribunale, sul piano dei gravi indizi di colpevolezza,ha fondato un ponderato e non arbitrario giudizio di merito in ordine allainsussistenza della lieve entità del fatto, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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