CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 1987
Cassazione n. 22328/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il luglio 2025 che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Cassino il 30 novembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Itri, Fondi e Formia tra il 25 aprile e il 6 giugno 2018 (capi 3, 3.1 e 3.2). Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti sostanzialmente a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere penalmente rilevanti i fatti ascritti a [OSCURATO:PERSONA], hanno compiutamente valorizzato e analizzato le conversazioni intercettate, interpretandone il significato in maniera non illogica, anche alla luce degli ulteriori accertamenti investigativi della P.G. (cfr. pagine 17, 18 e 19 della sentenza impugnata). Osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello rimarcato in senso ostativo l'assenza di profili suscettibili di positivo apprezzamento e il difetto di specificità della richiesta difensiva (cfr. pagina 19 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.MIl Cr591re estensore [OSCURATO:PERSONA] krn-iict [OSCURATO:PERSONA]