CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, volta ad ottenere la revoca, ex art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., del beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 24/09/2015, di condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed € 200 di multa. Osservava il Tribunale come il [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla concessione del beneficio di cui alla citata sentenza, fosse stato condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con pronuncia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 04/02/2024, per un fatto reato commesso il 01/02/2020; la pena inflitta con detta ultima sentenza era stata tuttavia condizionalmente sospesa, di talché non si era configurata l’ipotesi di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena precedente mente concessa, di cui all’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione, riqualificata in ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 04/02/2024, fosse stato revocato dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, con ordinanza del 03/01/2025. 3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e conseguentemente l’impugnata ordinanza dev’essere annullata, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione per nuovo esame. 2. Giova in diritto premettere che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superino i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti. Il provvedimento di revoca, quindi, ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, ed i relativi effetti si producono ex tunc, retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata. È inoltre principio consolidato quello per cui la condanna a pena condizionalmente sospesa non può essere causa di revoca della sospensione condizionale concessa in relazione a precedente condanna (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008, Grasso, Rv. 241832 - 01). A questo proposito, è stato tuttavia affermato che il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa. (Fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dalla seconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna) (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576 - 01). Nello stesso senso, Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980 – 01 ha ritenuto che una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa. 3. Ebbene, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è incorso nel travisamento denunciato dal pubblico ministero ricorrente. Il rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena formulata dal pubblico ministero si fonda, infatti, sul presupposto errato che la sentenza del 16/05/2022, irrevocabile il 04/02/2024, intervenuta neltermine quinquennale di cui all’art. 163 cod. pen. dall’irrevocabilità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fosse a pena condizionalmente sospesa; in realtà, come correttamente evidenziato dal Pubblico ministero ricorrente, la sospensione condizionale della pena concessa con tale sentenza era già stata revocata, con ordinanza del 03/01/2025, a causa del mancato adempimento, da parte del condannato, dell’obbligo al quale era stato subordinato il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha quindi errato nel presumere ancora efficace la sospensione condizionale concessa con la seconda sentenza, nonostante essa fosse già stata revocata. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al [OSCURATO:PERSONA], che, nel nuovo esame, verificherà nel concreto la ricorrenza delle condizioni di legge per la richiesta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 24/09/2015, alla stregua dei principi indicati con la presente decisione. P.Q.M A