CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35624/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15574/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Crescenzio 14, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (studio "[OSCURATO:PERSONA] e Associati - [OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] (ex Comune di Condino), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ofanto d?83 18, presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 23 giugno 2021; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, Sez. 2, n. 133/02/16 del 12 dicembre 2016, depositata il 27 dicembre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memorie; 1. La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per gli anni 2006 e 2007 relativamente alle centrale elettrica di Cimego: l'atto impositivo era impugnato limitatamente alle sanzioni - contestate per mancanza del requisito della consapevolezza e per la ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla portata delle varie disposizioni di legge che governano la materia - mentre la società prestava acquiescenza alla richiesta di pagamento delle imposte pretese con l'atto. Il ricorso era respinto in entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza d'appello l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l'ente locale con controricorso, illustrando meglio la propria posizione con il deposito di una comparsa di costituzione di nuovo procuratore con allegata documentazione; 2. Nella predetta comparsa l'ente locale dà atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale che prevede la rettifica in autotutela degli avvisi di accertamento con annullamento delle sanzioni irrogate in adesione all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte espresso con le sentenze n. 10125 del 2019 e n. 4169 del 2020 e di aver espresso tale decisione con la delibera consiliare del 25 marzo 2021; 3. Conseguenzialmente le parti hanno presentato l'istanza di cessazione della materia del contendere allegata alla comparsa più volte qui richiamata: una situazione che giustifica la compensazione delle spese; P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 15 luglio 2021. Depositata in C