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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24655/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che l'apparato argomentativo della sentenza di appello si salda con quello della conforme sentenza di primo grado, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che, comunque, il ricorso è manifestamente infondato perché afferente a presunti difetti della motivazione, che la lettura dei provvedimenti impugnati dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; considerato che la sussistenza del dolo di evasione, per il quale sono irrilevanti le ragioni e le finalità dell'allontanamento (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876), è correttamente e adeguatamente motivata (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza di secondo grado) così come l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza di secondo grado) così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che l'apparato argomentativo della sentenza di appello si salda con quello della conforme sentenza di primo grado, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che, comunque, il ricorso è manifestamente infondato perché afferente a presunti difetti della motivazione, che la lettura dei provvedimenti impugnati dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; considerato che la sussistenza del dolo di evasione, per il quale sono irrilevanti le ragioni e le finalità dell'allontanamento (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876), è correttamente e adeguatamente motivata (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza di secondo grado) così come l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza di secondo grado) così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 24655/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris