CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d’ufficio al RGN 3001/2021 , relativo al ricorso 3449/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 153, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 975/2021 depositata i l 20/01/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – c on ordinanza interlocutoria n. 25075 del 2022, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo mandando alla cancelleria di acquisire copia autentica dell’ordinanza di questa Corte n. 975/2021 (resa sul ricorso n. 3449/2016 tra le parti indicate in epigrafe) – come eventualmente corretta dall’ordinanza n. 21378/2021 – e di dar n e comunica zione a lle parti interessate , le quali non hanno fatto pervenire alcuna osservazione. Considerato che: 2. – si tratta di procedura di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 975/2021 , i scritta d’ufficio , sia pure a seguito del “ricorso” proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’omessa distrazione delle spese in favore dello stesso legale e l’erronea indicazione, sempre nel dispositivo, del nome della sua assistita ( “ [OSCURATO:PERSONA] ” in luogo di“[OSCURATO:PERSONA]”); 3. – dalle verifiche di rito è emerso che l’ordinanza n. 975/2021 è stata già oggetto di correzione, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] al n. 8790/2021 RG, con ordinanza di correzione di errore materiale n. 21378 del 26 luglio 2021 , adottata da questa sezione Sesta-1 (pres. Ferro, rel. Scalia), non solo con riguardo al numero del ricorso erroneamente indicato nell’intestazione, ma anche, per quanto qui rileva, con riguardo all’ errore di omessa distrazione delle spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel dispositivo, nel quale è stato indicato correttamente anche il nome di “[OSCURATO:PERSONA]”,in luogo dell’originario “[OSCURATO:PERSONA]”; 4. – risulta dunque venuto meno il presupposto della correzione d’ufficio dei predetti errori materiali, cui si è già provveduto su ricorso della parte interessata. P.Q.M. La Corte dichiara non luogo a pro