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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 38850/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.G.I.L. [OSCURATO:PERSONA] per la correzione della sentenza del 06/11/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la correzione dell'errore materiale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 10504/2020 del 16/11/2019, questa Corte, provvedendo sul ricorso proposto dalla parte civile Comune di Tortora avverso quella della Corte di appello di Catanzaro del 25/9/2017, che aveva confermato l'assoluzione, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti ascrittigli, annullava la sentenza impugnata nei confronti degli imputati, tra cui Priori, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. I difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], avanzano istanza di correzione di errore materiale a questa Corte, segnalando e documentando che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi in data anteriore alla sentenza di appello successivamente impugnata con il ricorso per cassazione, circostanza non rilevata né dal giudice di appello né dalla Corte di cassazione.

Secondo i ricorrenti, la sentenza emessa nei confronti di un imputato deceduto è inesistente, mentre la mancata conoscenza dell'evento morte da parte del giudice determina un errore di fatto paragonabile all'errore materiale e permette il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.

I difensori chiedono, pertanto, che la Corte adotti i provvedimenti necessari alla correzione della sentenza.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza non può essere accolta.

Ostano all'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale diverse considerazioni.

In primo luogo, in palese violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione ipotizzata determinerebbe una modificazione essenziale della sentenza, in quanto l'annullamento della sentenza impugnata dovrebbe essere sostituito con altra pronuncia, del tutto differente.

Tale pronuncia dovrebbe essere di inammissibilità del ricorso della parte civile Comune di Tortora, già dichiarato inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli deceduto; tuttavia, la morte di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta dopo la sentenza di appello, mentre quella di [OSCURATO:PERSONA] è precedente ad essa.

In secondo luogo, la modifica essenziale della sentenza della Corte di Cassazione non dovrebbe riguardare il solo dispositivo, ma anche la motivazione del provvedimento.

Infine, la circostanza della morte in data antecedente alla sentenza di appello dimostra che ad essere corretta dovrebbe essere (anche) quella sentenza che, peraltro, aveva assolto Priori dalle imputazioni mosse: la correzione richiesta dagli istanti, quindi, dovrebbe incidere anche sul contenuto della sentenza di appello.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale.

Così deciso il 30 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.G.I.L. [OSCURATO:PERSONA] per la correzione della sentenza del 06/11/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la correzione dell'errore materiale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 10504/2020 del 16/11/2019, questa Corte, provvedendo sul ricorso proposto dalla parte civile Comune di Tortora avverso quella della Corte di appello di Catanzaro del 25/9/2017, che aveva confermato l'assoluzione, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] dai delitti ascrittigli, annullava la sentenza impugnata nei confronti degli imputati, tra cui Priori, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. I difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], avanzano istanza di correzione di errore materiale a questa Corte, segnalando e documentando che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi in data anteriore alla sentenza di appello successivamente impugnata con il ricorso per cassazione, circostanza non rilevata né dal giudice di appello né dalla Corte di cassazione. Secondo i ricorrenti, la sentenza emessa nei confronti di un imputato deceduto è inesistente, mentre la mancata conoscenza dell'evento morte da parte del giudice determina un errore di fatto paragonabile all'errore materiale e permette il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. I difensori chiedono, pertanto, che la Corte adotti i provvedimenti necessari alla correzione della sentenza. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza non può essere accolta. Ostano all'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale diverse considerazioni. In primo luogo, in palese violazione dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione ipotizzata determinerebbe una modificazione essenziale della sentenza, in quanto l'annullamento della sentenza impugnata dovrebbe essere sostituito con altra pronuncia, del tutto differente. Tale pronuncia dovrebbe essere di inammissibilità del ricorso della parte civile Comune di Tortora, già dichiarato inammissibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli deceduto; tuttavia, la morte di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta dopo la sentenza di appello, mentre quella di [OSCURATO:PERSONA] è precedente ad essa. In secondo luogo, la modifica essenziale della sentenza della Corte di Cassazione non dovrebbe riguardare il solo dispositivo, ma anche la motivazione del provvedimento. Infine, la circostanza della morte in data antecedente alla sentenza di appello dimostra che ad essere corretta dovrebbe essere (anche) quella sentenza che, peraltro, aveva assolto Priori dalle imputazioni mosse: la correzione richiesta dagli istanti, quindi, dovrebbe incidere anche sul contenuto della sentenza di appello. P.Q.M. Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale. Così deciso il 30 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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