CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03-11-2020 del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Venezia; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre per la cassazione della sentenza emessa in data 3 novembre 2020 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale dello stesso luogo che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non è previsto come reato in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 109 TULPS e 40, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Il ricorso è affidato ad un unico, complesso, motivo con il quale il ricorrente denuncia .'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (art. 606, Gomma 1, lettera b), cod. proc. pen.). in relazione agli artt. 109 TULPS e 40 comma i, D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L. n. 214 del 2011. Sostiene che il Giudice per le indagini preliminari di Venezia, investito di una richiesta di decreto penale di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 109 R.D. 13 giugno 1931, n. 773 (d'ora in poi TULPS), ha pronunciato la sentenza ex ai-A. 129 e 459 cod. proc. pen., affermando che il D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L. n. 214 dei 2011, avrebbe modificato il solo comma 3 dell'art. 109 TULPS, norma che, tuttavia, sarebbe rimasta priva dei commi 1 e 2 (come sostituiti dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, legge però abrogata dall'art. 3, lettera h), d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), con la conseguenza che — non essendo individuati i soggetti obbligati — le sanzioni penali sarebbero "di fatto inapplicabili". Obietta il ricorrente che, pur avendo il d.lgs. n. 79 del 2011 (Codice statale in terra di ordinamento e mercato del turismo) abrogato la L. n. 135 del 2001, tuttavia - contrariamente a quanto argomentato dal Gip - la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non aveva comportato la eliminazione dell'effetto abrogativo sostitutivo dell'art. 109 TULPS, che si era ormai verificato, né sarebbe possibile predicare la riviviscenza del testo introdotto con D.L. 29 marzo 1995, n. 97, che prevedeva la sanzione amministrativa. A riprova di ciò il successivo D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L n. 214 del 2011 (decreto semplificazione governo Monti), all'art. 40, comma 1, ha previsto la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricetrizie di cui all'art. 109 TULPS ed ha modificato il solo comma terzo, facendo riferimento al testo dell'articolo 109 formulato dalla L. n. 135 del 2001, che, quindi, ha considerato vigente anche dopo l'intervenuta abrogazione. Ne deriva che l'art. 109 TULPS, nel testo risultante all'esito dei ripetuti interventi di modifica, è norma penale completa di precetto e di sanzione, contrariamente all'assunto sostenuto dal Gip, sicché il fatto ascritto all'imputato costituisce reato, consumato nel momento in cui, passate ventiquattro ore dall'entrata nell'esercizio dei propri ospiti, non ha provveduto ad inviarne i nominativi all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La tesi sostenuta dal Tribunale nella sentenza impugnata è che, avendo l'art. 109 TULPS subìto ripetute modifiche, il decreto legislativo 13 luglio 1994 n. 480, nell'abrogare l'art. 665 cod. pen., aveva innanzitutto introdotto all'art. 109, ultimo comma, specifiche sanzioni penali cosicché - a seguito dell'entrata in vigore del D. L. 29 marzo 1995 n. 97 (art. 7), convertito in legge 30 maggio 1995 n. 203, in terna di riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, tuttora vigente - l'art. 109 TULPS era stato integralmente sostituito, con la conseguenza che i soggetti obbligati non erano più "gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede" come nel testo originario, ma "i gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati" ed era prevista la sanzione non più penale, ma amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a ire sei milioni. Successivamente, con l'art. 8 della legge 29 marzo 2001 n. 135, era stato nLovamente ed integralmente sostituito l'art. 109 TULPS, con una nuova elencazone espressa al comma 1, secondo cui i destinatari del precetto erano "I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma", con la conseguenza che, non essendo prevista una specifica sanzione, tornava applicabile la sanzione penale di cui all'art. 17 del TULPS (e non dell'art. 221 dello stesso testo). Nondimeno, la legge n.135 del 2001 era stata integralmente ed espressamente abrogata dall'art. 3, lett. h) del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79, con la conseguenza che, quando il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito all'art. 40, comma 1, che Gomma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regia decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma I comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Gara nte per la protezione dei dati personali"», la norma sarebbe rimasta priva dei commi 1 e 2, poiché, con l'abrogazione espressa della legge n. 135 del 2001, era stato integralmente ed espressamente abrogato anche il testo dell'art.109, come sostituito da quest'ultima legge. Il tribunale precisa che il legislatore considera l'art. 109 TULPS ancora ancora v;gente„ ma ciò costituirebbe un evidente lapsus, atteso che non si può riportare imp!iciramente in vigore disposizioni normative che la legge ha espressamente abrogato. Dei resto, ad avviso del Tribunale, si porrebbe in ogni caso l'ulteriore problemat:ca inerente all'individuazione dei soggetti gravati dall'obbligo di segnalazione ai sensi della legge n. 97 del 1995, dal momento che l'art. 11, comma 6, L. n. 135 del 2001 aveva espressamente abrogato la legge 17 maggio 1983 n. 217 "a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge". Da ciò consegue, secondo la tesi sostenuta dal Tribunale, che attualmente sarebbe vigente i; solo comma 3 dell'art. 109 TULPS, introdotto dall'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, mentre l'avvenuta abrogazione del comma 1, al qu&e occorrerebbe fare riferimento per individuare i soggetti obbligati, avrebbe reso di fatto inapplicabili le sanzioni penali, concludendo che il fatto contestato (ossia l'omessa comunicazione alla Questura territorialmente competente, da parte di un gestore di un'attività ricettizia, delle generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dall'arrivo, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax) non sarebbe più previsto dalla legge come reato. 3. Il ricorrente obietta che l'interpretazione fornita dal Tribunale sarebbe errata e contrastante rispetto al consolidato orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità. E rilievo è fondato. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che integra l'ipotesi d reato di cui agli artt. 17 e 109, T.U.P.S. la condotta di omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo (Sez. 3, n. 23096 del 10/02/2022, Zappa:erra, non mass.; Sez. 3, n. 7128 del 19/01/2022, Francese, non mass.; Sez. 1, n. 28961 del 14/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 22352 del 14/11/2020, dep. 2021, Isabella, non mass.; Sez. 1, n. 35573 del 17/11/2C20, Beilemo, Rv. 280057 - 01).3.2. Questo indirizzo ermeneutico annota che: 1) il testo originario dell'art. 109 del TULPS recitava: "Art. 109. - 1. Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità proveniente dall'amministrazione dello Stato. 2. Per gli stranieri è sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. 3. Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone. 4. Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal Codice penale"; 2; 'art. 4 d.lgs. n. 480 del 1994 aveva modificato il quarto comma 109 TULPS, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona ailoggiata italiana o straniera ("Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata è uno straniero od un apolide, la pena è dell'arresto sino a sei mesi cui può essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milioneduecentomila. Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata"); 3) con l'intervento del d.l. n. 97 del 1995, conv. legge 203 del 1995 (riordino della materia del turismo, spettacolo e sport) è stata disposta la modifica dell'art. 109 commi 1, 3 e 4, TULPS, quest'ultimo comma ancora modificato con la previsione di un'unica sanzione amministrativa, con conseguente depenaizzazione; 4) successivamente è intervenuta la legge n. 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, che ha riscritto per intero l'art. 109 TULPS, ma non ha previsto alcuna sanzione, né penale né amministrativa, determinando in tal modo l'applicazione della sanzione penale ai sensi dell'art. 17 TULPS; 5) ia Corte di legittimità ha già affermato che l'obbligo per i gestori di esercizi alberg'meri e di altre strutture ricreative di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all'art. 17 del TULPS, avendo la legge n. 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenaizzazione del dl. n. 97 del 1995 (Sez. 1, n. 35573 del 17/11/2020, cit., R. 280057 - 01; Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Montoro, Rv.241720; Sez. 3, n. 37145 dei 07/07/2005, Parati, Rv. 232474);6) con il d.lgs. n. 79 del 2011 (codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) è stata espressamente abrogata la legge n. 135 del 2001; 7)1 successivo d.i. n. 201 del 2011, conv. nella legge n. 214 del 2011 (cd. decreto semplificazione del governo Monti) all'art. 40, comma 1, ha previsto una semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell'art. 109 TULPS; 8) con l'art. 19-bis del d.l. 113 del 2018, conv. con la legge n. 132 del 2018, legge di interpretazione autentica si è disposto che "1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si ;nterpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorn•"; 9) infine, l'art. 109, comma 3, TULPS ha subito ulteriore modificazione con l'art. 5, comma 1, del d.l. n. 53 del 2019, conv. con la legge n. 77 del 2019. 3. 3. Sulla base di tale complesso quadro normativo, che non è stato interamente considerato dalla sentenza impugnata, è stato escluso che, dall'abrogazione espressa della legge n. 135 del 2001, potesse derivarne la riviviscenza del testo introdotto con d.l. n. 97 del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa. Tale tesi è peraltro condivisa dal Tribunale che, nella sentenza impugnata, sostiene, invece, che l'abrogazione espressa della legge n. 135 del 2001, ad opera della legge n. 79 del 2011 rende inapplicabile la sanzione penale, pure dovendosi tenere conto della modifica ex lege n. 214 del 2011, art. 40, apportata all'art. 109, comma 3, TULPS, unica disposizione di legge che sarebbe rimasta in vigore, a differenza del comma 1 , al quale occorrerebbe fare riferimento per individuare i soggett: obbligati ossia tenuti all'osservanza del precetto. 3.4. Tale conclusione è stata già contrastata dalla giurisprudenza di legittimità sul rilievo che l'abrogazione espressa della legge n. 135 del 2001, la quale ultima aveva nuovamente introdotto la sanzione penale per l'omessa comunicazione previste ai sensi dell'art. 109 TULPS, non ha dispiegato effetti sul novellato art. 109 TULPS, non avendo l'effetto abrogativo della legge n. 135 del 2001 inciso sull'art. 109 TULPS, nel senso che quest'ultima disposizione, come risultante dalla modificazione operata ex lege n. 135 del 2001 (che aveva riscritto per intero l'art. 109 TULPS) è rimasto in vigore nella sua formulazione senza che la legge n. 79 del 2011 avesse inciso sull'art. 109 TULPS per effetto dell'abrogazione della legge n. 135 del 2001. Da ciò la conclusione che l'art. 109 TULPS come ridisegnato, nei suoi commi, ad opera della legge n. 135 del 2001, è ancora vigente.La conferma di questa impostazione si ricava, secondo il costante o entamento della giurisprudenza di legittimità, dalla circostanza che il successivo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 (decreto semplificazione del governo Monti), che all'art. 40, comma 1, ha previsto la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell'art. 109 TULPS e che ha modificato il solo comma terzo dell'art. 109 TULPS; ha fatto riferimento al testo di detto articolo sostituito dalla legge n. 135 del 2001, considerandolo pertanto vigente anche dopo l'intervenuta abrogazione della legge dei 2001. Per attribuire ulteriore conforto a tale esegesi, la giurisprudenza di legittimità ha fatto, poi, leva sulla legge di interpretazione autentica del 2018. Infatti, l'art. 19-bis, comma 1, DL n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla I. n. 132 del 2018, ha disposto, infatti, che l'art. 109 TULPS «si in rerpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferio:-e e trenta giorni», così ribadendo la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 7128 del 19/01/2022, Francese, cit.,), atteso che gli obblighi cui si riferisce la disposizione debbono essere adempiuti (oltre che dai locatori e sublocatori) dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 109 TULPS in quanto espressamente richiamato dal terzo comma del medesimo articolo. 4. Ne consegue che - siccome l'articolo 8 della legge n. 135 del 2001 ha sostituito 'articolo 109 TULPS con enunciati normativi che sono stati incorporati nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ossia in un complesso normativo autonomo e distinto dalla legge che ha modificato, sostituendolo, l'art. 109 TULPS attraverso l'espressa citazione di altre leggi o atti normativi (cd. riferimenti normativ esterni) - il fenomeno abrogativo, che successivamente ha interessato la legge n. 135 del 2001 (compreso l'art. 8 che aveva sostituito il testo dell'art. 109 TULPS), non determina l'abrogazione automatica di norme autonome ed autosufficienti contenute nelle leggi richiamate da quella espressamente abrogata, essendo questa la ragione per la quale il legislatore ha ritenuto la perdurante vigenza dell'art. 109 TULPS come sostituito dall'art. 8 della legge n. 135 del 2001 anteriormente all'abrogazione di tale ultimo testo normativo. 5. Sulla base delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al