CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48607/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto l'unico motivo di impugnazione è manifestamente infondato alla luce della discrezionalità della Corte d'appello nella valutazione dei presupposti di applicazione dell'art. 603 c.p.p. ai fini della richiesta 'riapertura' dell'istruttoria, discrezionalità non sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata; considerato che la Corte d'appello, in esordio di motivazione ha ampiamente e congruamente illustrato le ragioni di superfluità della acquisizione istruttoria richiesta dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro a, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]