CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2021
Cassazione n. 46002/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a SIENA avverso la sentenza del 08/04/2021 del G.U.P. TRIBUNALE DI SIENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il primo motivo di ricorso, confermando le statuizioni penali di cui alla sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ed annullando la predetta sentenza solo nella parte in cui ha applicato la misura di sicurezza della confisca. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 aprile 2021 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, ai sensi dell'art. 444 del codice di rito, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per i reati previsti dagli artt. 81, 640, secondo comma, n. 2 -bis e 493 ter del codice penale. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, erroneamente ritenuti più reati avvinti dal vincolo della continuazione (e non un unico reato), e alla confisca, disposta in assenza di alcuna giustificazione. La parte civile ha formulato le conclusioni in epigrafe trascritte, sostenendo che erroneamente il giudice avrebbe disposto la confisca diretta e per equivalente sulle cose appartenenti a soggetto estraneo al reato. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865). Il principio è stato ribadito anche a seguito dell'inserimento dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Anche di recente questa Corte ha ribadito che «la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; in senso conforme cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 14337 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Nel caso di specie la qualificazione giuridica non risulta affatto eccentrica, poiché al ricorrente è stato contestato l'indebito utilizzo di una carta bancomat in ben novanta occasioni.5. Privo di ogni fondamento è anche l'altro motivo, considerato che il giudice - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato - ha specificamente e adeguatamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporre la confisca, sia diretta sia per equivalente. E' infondata anche la doglianza proposta dalla parte civile nella memora difensiva, che peraltro avrebbe dovuto formare oggetto di autonomo ricorso. Il giudice ha disposto la confisca obbligatoria ex lege del profitto del reato e la parte civile ha sovrapposto le nozioni di danno civile e di danno criminale. Infatti, quest'ultimo si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale, mentre al soddisfacimento immediato delle ragioni creditorie della parte civile è previsto non già l'istituto della confisca, o del sequestro preventivo ad essa funzionale, ma quello del sequestro conservativo, che, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna contenente la statuizione risarcitoria a favore della parte civile, si converte in pignoramento ex art. 320, comma 1, cod. proc. pen.: i due istituti non sono tra loro fungibili, sicché, tra l'altro, è anche ammissibile la coesistenza sugli stessi beni, o anche il succedersi nel tempo dei distinti vincoli reali, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione (in questo senso cfr. Sez. 2, n. 37983 del 01/12/2020, P., Rv. 280512; Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935, in motivazione; Sez. 6, n. 13142 del 16/03/2011, Peli, Rv. 249643). 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non vengono liquidate le spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, considerato che dall'accoglimento del ricorso dell'imputato non sarebbe potuto derivare alla stessa alcun pregiudizio. L'onere del pagamento delle spese previsto dall'art. 541 cod. proc. pen. è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, cit.; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791; Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Spagnuolo, Rv. 258524). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile. Così deciso il 17 novembre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore o [OSCURATO:PERSONA]