CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36077/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., lo ha dichiarato responsabile del reato di tentato furto (Lucca, 15/10/2014). Considerato che l'unico motivo di ricorso (vizio di motivazione con riguardo al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all"art. 131-bis) reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3), apparendo pertanto il motivo proposto privo di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il fPresiden