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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 29963/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 09/03/2022 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Giuseppe MONTELLA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 09 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 16 ottobre 2019, dal Tribunale di Trieste che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

La difesa ha segnalato che l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di appello sarebbe stato notificato erroneamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che al difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NO121 con conseguente impossibilità per la difesa di interloquire circa la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali (vedi Sez.

U, n. 42792 del 31110/2001, Policastro, Rv. 220092-01), comprova che il decreto di fissazione del giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia del ricorrente ma ad altro difensore, omonimo ma iscritto ad un diverso consiglio dell'ordine degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio cli appello determina una nullità assoluta qualora, come nel caso di specie, il difensore di fiducia non abbia partecipato al giudizio con conseguente lesione sostanziale ed inemendabile lesione del diritto di difesa (vedi Sez.

U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1 n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614-01; da ultimo Sez. 4, n. 5866 del 18/01/2022, Scielzo, non massimata; Sez. 6, n. 2391 del 03/12/2021, Monteleone, non massimata).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso.

Così deciso il 28 aprile 2023 Sentenza con motivazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 09/03/2022 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe MONTELLA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 09 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 16 ottobre 2019, dal Tribunale di Trieste che lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. La difesa ha segnalato che l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di appello sarebbe stato notificato erroneamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che al difensore di fiducia del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NO121 con conseguente impossibilità per la difesa di interloquire circa la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali (vedi Sez. U, n. 42792 del 31110/2001, Policastro, Rv. 220092-01), comprova che il decreto di fissazione del giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia del ricorrente ma ad altro difensore, omonimo ma iscritto ad un diverso consiglio dell'ordine degli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio cli appello determina una nullità assoluta qualora, come nel caso di specie, il difensore di fiducia non abbia partecipato al giudizio con conseguente lesione sostanziale ed inemendabile lesione del diritto di difesa (vedi Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1 n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614-01; da ultimo Sez. 4, n. 5866 del 18/01/2022, Scielzo, non massimata; Sez. 6, n. 2391 del 03/12/2021, Monteleone, non massimata). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso. Così deciso il 28 aprile 2023 Sentenza con motivazione
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