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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33135/2023

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i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Canicattì (AG), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .”), con sede in Palermo , in persona del pr esidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ravanusa (AG), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso l a Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONE2 in allegato a l contro ricorso di costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia il 10 ottobre 2018, n. 4266/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che nessuno è comparso per le parti; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La “F.lli Messina di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 10 ottobre 2018, n. 4266/12/2018, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento, nonché dei sottesi cartella di pagamento e avviso di accertamento per tributi erariali, nella misura di € 18.221,49, ha rigettato l’appello proposto da lla medesima n ei confronti d ella “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale diAgrigento il 20 maggio 2015, n. 2317/05/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. La C ommissione t ributaria r egi onale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che gli eventuali vizi della notifica non comportassero l’invalidità dell’intimazione di pagamento, che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata alla contribuente e che l’intimazione di pagamento fosse stata congruamente motivata in relazione alla prodromica cartella di pagamento. 3.La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso.4.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.

5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo per la prima volta il passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 29 luglio 2016, n. 2852/01/2016, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto, la cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento era stata annullata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad undici motivi. 1.1 C on il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’agente della riscossione si fosse ritualmente costituito nel giudizio di appello mediante difensore del libero foro, senza una specifica nomina dell’organo deliberante. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’obbligo per l’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente impositore. 1.3 C on il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, a mezzo di memorie illustrativ e depositate nel giudizio di primo grado, le cui argomentazioni erano state riprodotte nell’atto di appello, la contribuente avesse tardivamente proposto motivi aggiunti rispetto a quelli dedotti col ricorso originario, dei quali essi costituivano, in realtà, una mera specificazione. 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 19, comma 1, lett. a, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i motivi di appello circa i vizi di notifica dell’avviso di accertamento fossero inammissibil i , essendo precluse le rispettive doglianze dalla definitività della successiva cartella di pagamento, che era stata regolarmente notificata alla contribuente. 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, lett. a, e comma 3, e 21, comma 1, deld .lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 12 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sui motiv i di appello circa i vizi di notifica dell’avviso di accertamento, essendosi limitato a dichiararne l’inammissibilità per l’omessa impugnazione della cartella di pagamento. 1.6 C on il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che i vizi di notifica dell’intimazione di pagamento potessero inficiarne la validità. 1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’intimazione di pagamento fosse stata congruamente motivata in relazione agli interessi moratori e alle spese accessorie della riscossione. 1.8 C on l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 5, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, 3 e 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890, 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i vizi di notifica dell’intimazione di pagamento potessero inficiarne la validità, senza tener conto che l’omessa notifica della cartella di pagamento costituiva vizio proprio dell’intimazione di pagamento, la cui impugnazione tempestiva non poteva comportarne la sanatoria. 1.9 C on il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’inesistente notifica della cartella di pagamento per l’omessa identificazione dell’agente notificatore.1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2712 e 2719 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure con riguardo alla limitazione dell’ordine di esibizione alla sola relata di notifica della cartella di pagamento, senza comprendere la stessa cartella di pagamento. 1.11 Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’inesistenza della potestà certificatoria dell’agente della riscossione in ordine alla conformità all’originale delle copie prodotte in sede giudiziale con riguardo ai propri atti.

2. Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di giudicato esterno , che la ricorrente ha proposto per la prima volta nel corso del presente procedimento con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ancorché l’irrevocabilità della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Palermo il 29 luglio 2016, n. 2852/01/2016(e prodotta in copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato), sia intervenuta ben prima – oltre che della proposizione del ricorso per cassazione -della stessa celebrazione dell’udienza di discussione dinanzi al giudice di appello (24 settembre 2018).2.1 Invero, è pacifico che il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso percassazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11112; Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7633; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4420; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31950; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 35920; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2022, n. 24731; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25758; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1012; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2023, n. 22979).

Peraltro, un recente arresto di questa Corte ha precisato –con condivisibile affermazione di principio, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede -che nel giudizio di legittimità è opponibile ilgiudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863; nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1012).

A sostegno di tale esegesi, si è argomentato che: «È pur vero che, in ragione del richiamo all'art. 276 cod. proc. civ., l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata e che tale principio discende dal rilievo secondo cui ogni adempimento anteriore alla pubblicazione della sentenza non ha rilevanza giuridica esterna ai fini del venire ad esistenza della sentenza civile, la quale è determinata, come regola generale, vigente nella specie, dalla sua pubblicazione mediante deposito nella Cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, quel che rileva, tuttavia, al fine di individuare il mezzo di gravame cui affidare l'eccezione di giudicato esterno nelle more formatosi, è che alla data della deliberazione il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado deve fondarsi debba o meno considerarsi chiuso. (…) La soluzione accolta trova conforto nella ulteriore disposizione di cui al secondo comma dell'art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992 il quale prevede che il rinvio della deliberazione «quando ne ricorrano i motivi» debba comunque avvenire in quella sede, così restando implicitamente lapossibilità di una rinnovazione della deliberazione in epoca successiva.

Se pure con riferimento al giudizio ordinario questa Corte ha già affermato che, riservata la causa per la decisione, ha inizio la fase della deliberazione, retrattabile solo a seguito di provvedimento decisorio del giudice collegiale.

Rispetto a simile eventuale statuizione, che può anche essere fondata sul rilievo di ufficio di circostanze rilevanti ai fini della decisione, non esiste alcun diritto delle parti, dopo che le stesse nell'udienza collegiale hanno presentato le proprie conclusioni e svolto le proprie difese (Cass. 27/05/2013, n. 13163).

La tesi qui sostenuta, inoltre, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, individua nella udienza di discussione, e precisamente prima dell'inizio della relazione, l'ultimo termine utile per far valere il giudicato esterno in caso di formazione successiva alla notifica del ricorso (Cass., Sez.

U., 16/06/2006, n. 13916, Cass.31/05/2019 n. 14883).

La data della deliberazione segna, pertanto, il confine di ogni possibile attività difensiva endo- processuale della parte»(Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863). 2.2Nella specie, considerando la data di pubblicazione della sentenza richiamata (29 luglio 2016) ed il decorso del termine lungo di impugnazione (sei mesi) (in carenza di notifica, con il prolungamento della sospensione feriale dei termini dall’1 agosto 2016 al 31 agosto 2016 exart. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo novellato dall’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), la formazione del giudicato esterno risaliva all’1 marzo 2017, allorquando, cioè, la sentenza impugnata non era stata ancora pronunciata ed il giudizio di appello non era ancora pervenuto all’udienza di discussione.

Per cui, l’eccezione di giudicato esterno poteva (e doveva) essere proposta dalla contribuente nel corso del giudizio di appello, al più tardi, durante l’udienza di discussione del 25 settembre 2019.

3. Ciò posto, il primo motivo è infondato. 3.1 Come è noto, l’art. 1, commi 1, 2 e 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, da lla l egge 1 dicembre 2016,n. 225, ha stabilito che: «1.

A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del [OSCURATO:PERSONA] sono sciolte.

Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3. (...)

8. L’Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

L’ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente, assuma direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni». 3.2 La successiva norma di interpretazione autentica dell'art. 4-nonies, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto che: «Il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate- Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». 3.3 Inoltre, in base all’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156: «2.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.

Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato»). 3.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, all'art. 11, comma 2,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l egge 1 dicembre 2016, n. 225 ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2019, n. 32241;Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2021, n. 5052; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9970; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3346); detta soluzione interpretativa è stata ritenuta conforme al Protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l’Agenzia delle entrate –Riscossione proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , secondo cui, in subiecta materia: «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: -liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); -liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; -liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]».

Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata hanno chiarito che "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzodi avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso» (Cass., Sez.

Un., 19 novembre 2019, n. 30008). 3.5 In linea con tale indirizzo, si può, dunque, ritenere che il testo novellato dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, este ndendo l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente all'Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed alle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari, anche all'«agente della riscossione», il quale, quindi, nel giudizio di merito deve costituirsi direttamente e non può farsi rappresentare da un soggetto esterno alla sua organizzazione, è riferito esclusivamente all'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate - Riscossione, ma non è applicabile alle società private (ancorché a partecipazione pubblica), come la “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.

A . ” , che (a differenza di quelle, ormai sciolte, del “[OSCURATO:PERSONA]”) continuano a svolgere autonomamente il servizio di riscossione dei tributi e non hanno la possibilità di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato. 3.6In seguito, l’art. 76, commi 1, 2 e 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che: «1.

In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che siaesperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima.

Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole “, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima,” e le parole “, con riferimento alle predette entrate,” sono soppresse. (...)

4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate- Riscossione a far data dal 1°ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 3.7Dunque, essendo ancora giuridicamente esistente e vitale al momento dell’instaurazione del procedimento di appello (nell’anno 2015), la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” poteva costituirsi – anche in assenza di una specifica deliberazione dell’organo amministrativo -a mezzo di un difensore del libero foro, il cui mandato doveva considerarsi valido ed efficace anche dopo l’instaurazione del procedimento per cassazione (nell’anno 2019). 3.8Invero, anche per la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”(in termini: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2023, n. 7044), si può richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. p roc . c iv .), l'estinzione dell'agente della riscossione “[OSCURATO:SOCIETA].” e l'automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate - Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non privano il difensore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (in termini: Cass. Sez. 5^, 3 gennaio 2022, n. 3312; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2022, n. 14717; Cass., Sez.

Lav., 29 settembre 2022, n. 28365). 3.9Peraltro, sebbene non si evinca dalla sentenza impugnata che la contribuente avesse eccepito nel giudizio di appello il difetto di rappresentanza tecnica dell’agente della riscossione, non può escludersi che la questione – di cui è pacifica la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 12 aprile 2012, n. 5770; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056) - possa essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità mediante la proposizione di un motivo del ricorso per cassazione allo scopo di sollecitarne la delibazione officiosa.

4. Il secondo motivo è infondato. 4.1 Come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha effettivamente tralasciato di vagliare (senza nemmeno farne menzione nell’esposizione degli antefatti processuali) l’eccezione concernente la mancata chiamata in causa dell’ente impositore nel giudizio di prime cure, il cui tenore letterale – in rigoroso ossequio al canone dell’autosufficienza – è stato riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione (pagine 6 –8). 4.2Per cui, una volta accertata l’omessa pronuncia, il collegio è in grado di scrutinare la regolarità del contraddittorio sulla scorta delle risultanze processuali, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. 4.3Invero, è ormai pacifico che la Corte di cassazione possa decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod.p roc. civ., nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali ma anche di norme processuali (nella specie, quella di cui all'art. 112 cod. proc. civ.), il che è conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo , purché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2017, n. 24866; Cass.,Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15866; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2022, n. 32511). 4.4Come si è detto, la censura attinge la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulmotivo di appello, col quale si lamentava che il giudice di prime cure aveva omesso di ordinare all’agente della riscossione l’ integra zione de l contraddittorio nei confronti dell’ente impositore. 4.5Invero, l’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez.

Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia config urabile alcun litisconsorzio necessario; resta,peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. 4.6 I n applicazione di tale orientamento, si è tra l’altro affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) cheil contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore(Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2023, n. 27227). 4.7Ne consegue che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione non inficia la regolarità del procedimento, né mina la validità della sentenza impugnata.

5. Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. 5.1 Secondo l’art. 24, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: «2.

L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»;

3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.

In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile.

Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3». 5.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendientro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2020, n. 26313; Cass., Sez. 6^ - 5, 24 maggio 2021, n. 14206; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34013; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9832); per cui, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado; ne consegue cheil giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di « deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4082; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9832). 5.3 Stando al tenore della doglianza, la memoria illustrativa era consistita nella «mera specificazione dei motivi già esplicitati nel ricorso, della mancata previa notifica dell’atto prodromico», per cui «non sarebbe[stata] necessaria la loro deduzione attraverso la formulazione di motivi aggiunti».

5.4. Tuttavia, il mezzo si limita a contenere la trascrizione comparata di sintetiche rubriche dei motivi dedotti nel ricorso originario e nella memoria illustrativa (con la sommaria enunciazione dei vizi censurati), senza riprodurre il testo letterale delle argomentazioni ivi contenute, precludendo in tal modo al collegio la verifica della loro sovrapponibilità e coincidenza, per cui ne è evidente la carenza sotto il profilo dell’autosufficienza. 5.5 Ad ogni modo, anche a volerne ipotizzare la corretta formulazione sul piano esplicativo, il mezzo si risolve nella mera pretesa ad una specifica motivazione da parte del giudice del gravame sulle lagnanze contenute nella memoria depositata nel giudizio di primo grado e replicate nelle memorie depositate nel giudizio di secondo grado, senza l’ulteriore prospettazione di un qualche pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa, là dove è pacifico che la denuncia divizi fondati sulla presuntaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della denunciata violazione; con la conseguenzache è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un merovizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2020, n. 10955; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25580; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6630; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22546; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26435).

6. Il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, l’ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l’undicesimo motivo –la cui concatenazione logico-giuridica consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla regolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento –sono infondati. 6.1 Sindacando la regolarità delle notifiche relative ai singoli atti della sequenza procedimentale, la sentenza impugnata ha accertato che la cartella di pagamento n. 29120100030592759000 – prodromica all’intimazione di pagamenton. 29120139001977612 – era stata notificata alla contribuente dal messo notificatore il 26 maggio 2011 mediante consegna a [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto per ricezione, e che la comunicazione di avvenuta notifica era stata inviata alla contribuente con lettera raccomandata A.R. spedita il 9 giugno 2011 ed era stataconsegnata alla medesima [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento.

A suo dire, « per eccepire ritualmente, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.L.gs. n. 546/1992, l’irregolarità o la nullità della notifica della cartella di pagamento in contestazione, quale risultante dalla documentazione prodotta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la ricorrente avrebbe dovuto integrare i motivi dell’originario ricorso mediante atto avente i requisiti di cui all’art. 18 dello stesso decreto legislativo, nel rispetto dei successivi articoli 20, commi 1 e 2, 22,commi 1, 2, 3 e 5; e 23, comma 3.

Tale adempimento non è stato assolto dalla contribuente, la quale si è limitata a depositare –peraltro tardivamente rispetto ai termini previsti dalle norme sopra indicate – memorie illustrative che non risultano notificate all’Agente della riscossione.

Pertanto, in assenza di motivi, ritualmente proposti nel corso del giudizio di primo grado, afferenti alla rilevanza probatoria della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, la regolarità della notifica della cartella di pagamento deve ritenersi pienamente provata». 6.2 Da tale premessa, il giudice del gravame ha coerentemente dedotto l’inammissibilità dei motivi di appello circa la notifica dell’avviso di accertamento, «poiché le rispettive doglianze sono precluse dalla definitività della stessa cartella di pagamento», di cui lo stesso ha contestualmente accertato la regolarità della notifica. 6.3 Ciò in quanto i vizi dell’avviso di accertamento, che la contribuente assume non esserle stato notificato, potevano essere fattivalere soltanto con l’impugnazione della correlativa cartella di pagamento, conseguendone altrimenti la definitività dell’atto presupposto. 6.4 Peraltro, questa Corte è orientata nel senso che, in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, parte2, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602 , la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. c iv ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione)(in termini: Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16556; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23531; Sez. 6^-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2023, n. 17841; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2023, n. 29552). 6.5 Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla basedella trascrizione in ogni relata del nu mero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali; laddove, invece,l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod.civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426). 6.6 In ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod.civ.; in particolare, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì , che la suddetta contestazione va operata -a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; vedasi anche Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).6.7 Quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive; il disconoscimento deve, quindi , a titolo esemplificativo, contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parteche disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. 6.8 N ella specie, non risulta che la contribuente abbia contestato nei termini delineati la conformità delle copie fotostatiche agli originali delle cartelle di pagamento; peraltro, la contribuente non ha assolto all’onere di articolare il motivo in esame mediante una dettagliata indicazione delle difformità riscontrate nelle copie fotostatiche rispetto agli originali; ne deriva, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, che la produzione degli originali della relata di notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa era sufficiente comprovare la notifica della cartella di pagamento. 6.9 P er cui, si deve ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui,in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo,si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento; n e consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6^-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2023, n. 17073). 6.10In definitiva, i vizi dell'avviso di accertamento da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento non sono, perciò , deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso, non ricorrente nella specie, in cui solo attraverso la cartella di pagamento il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. 6.11 Ne discendeche al contribuente è preclusa l’impugnazione della successiva cartella di pagamento per far valere vizi dell’avviso di accertamento, secondo il principio sopra enunciato della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. 6.12 Q uanto, poi, ai motivi di appello circa la notifica dell’intimazione di pagamento, va ribadito che i l vizio della notificazione di un atto tributario investe solo la sua notificazione e non anche l'atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato(Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 1310 7 ), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 cod. c iv . ( ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017), secondo la quale la natura non processuale dell'atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale - essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria- e quindi all'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto exart. 156 cod. p roc . c iv . (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta-per l'esercizio del potere impositivo). 6.13 P er cui, conformandosi a tale principio, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che «tutte le doglianze della contribuente riguardanti esclusivamente l’irregolarità, la nullità e/o l’inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento impugnata risultano del tutto inconcludenti».

7. Da ultimo, il settimo motivo è infondato. 7.1 Secondo la trascrizione fattane nel ricorso introduttivo, nel rispetto del canone dell’autosufficienza, l’intimazione di pagamento aveva il seguente contenuto: «[OSCURATO:PERSONA], il giorno 26/05/2011 Le abbiamo notificato la cartella di pagamento n. 29120100030592759000 nonché successivamente gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, ove necessari ex lege.

A tutt’oggi non risulta pagato l’importo di € 18.221,49.

La invitiamo a pagare entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso.

La avvertiamo che, se non pagherà, procederemo ad esecuzione forzata.

Il totale da Lei dovuto risulta dalla somma dell’importo non pagato della cartella pari a € 15.487,88; del compenso di riscossione e delle altre spese che al 08/04/2013 sono di € 1.504,05; degli interessi di mora che al 08/04/2013 sono di € 1.229,56»; 7.2 ora, l’art. 50, commi 2 e 3, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che: «

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; il modello dell’intimazione di pagamento in vigore ratione temporis è stato approvato con d.m. 28 giugno 1999. 7.3 S econdo questa Corte, l 'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga unamotivazione diversa ed ulteriore rispetto al para digma ministeriale, essendo,invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504;Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2023, n. 5546). 7.4 Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell’importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’intimazione di pagamento, anche in coerenza all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che –sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l’intimazione di pagamento –hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati -la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo(Cass., Sez.

Un., 14 luglio 2022, n. 22281).

8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità del terzo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso deve essere rigettato.9.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensor e antistatari o della parte vittoriosa,il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Canicattì (AG), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .”), con sede in Palermo , in persona del pr esidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ravanusa (AG), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso l a Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONE2 in allegato a l contro ricorso di costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Sicilia il 10 ottobre 2018, n. 4266/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che nessuno è comparso per le parti; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La “F.lli Messina di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 10 ottobre 2018, n. 4266/12/2018, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento, nonché dei sottesi cartella di pagamento e avviso di accertamento per tributi erariali, nella misura di € 18.221,49, ha rigettato l’appello proposto da lla medesima n ei confronti d ella “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale diAgrigento il 20 maggio 2015, n. 2317/05/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La C ommissione t ributaria r egi onale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che gli eventuali vizi della notifica non comportassero l’invalidità dell’intimazione di pagamento, che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata alla contribuente e che l’intimazione di pagamento fosse stata congruamente motivata in relazione alla prodromica cartella di pagamento. 3.La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ha resistito con controricorso.4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo per la prima volta il passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo il 29 luglio 2016, n. 2852/01/2016, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto, la cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento era stata annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad undici motivi. 1.1 C on il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’agente della riscossione si fosse ritualmente costituito nel giudizio di appello mediante difensore del libero foro, senza una specifica nomina dell’organo deliberante. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’obbligo per l’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente impositore. 1.3 C on il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, a mezzo di memorie illustrativ e depositate nel giudizio di primo grado, le cui argomentazioni erano state riprodotte nell’atto di appello, la contribuente avesse tardivamente proposto motivi aggiunti rispetto a quelli dedotti col ricorso originario, dei quali essi costituivano, in realtà, una mera specificazione. 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 19, comma 1, lett. a, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i motivi di appello circa i vizi di notifica dell’avviso di accertamento fossero inammissibil i , essendo precluse le rispettive doglianze dalla definitività della successiva cartella di pagamento, che era stata regolarmente notificata alla contribuente. 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, lett. a, e comma 3, e 21, comma 1, deld .lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 12 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sui motiv i di appello circa i vizi di notifica dell’avviso di accertamento, essendosi limitato a dichiararne l’inammissibilità per l’omessa impugnazione della cartella di pagamento. 1.6 C on il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che i vizi di notifica dell’intimazione di pagamento potessero inficiarne la validità. 1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’intimazione di pagamento fosse stata congruamente motivata in relazione agli interessi moratori e alle spese accessorie della riscossione. 1.8 C on l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 5, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, 3 e 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890, 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i vizi di notifica dell’intimazione di pagamento potessero inficiarne la validità, senza tener conto che l’omessa notifica della cartella di pagamento costituiva vizio proprio dell’intimazione di pagamento, la cui impugnazione tempestiva non poteva comportarne la sanatoria. 1.9 C on il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’inesistente notifica della cartella di pagamento per l’omessa identificazione dell’agente notificatore.1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2712 e 2719 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure con riguardo alla limitazione dell’ordine di esibizione alla sola relata di notifica della cartella di pagamento, senza comprendere la stessa cartella di pagamento. 1.11 Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’inesistenza della potestà certificatoria dell’agente della riscossione in ordine alla conformità all’originale delle copie prodotte in sede giudiziale con riguardo ai propri atti. 2. Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di giudicato esterno , che la ricorrente ha proposto per la prima volta nel corso del presente procedimento con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ancorché l’irrevocabilità della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Palermo il 29 luglio 2016, n. 2852/01/2016(e prodotta in copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato), sia intervenuta ben prima – oltre che della proposizione del ricorso per cassazione -della stessa celebrazione dell’udienza di discussione dinanzi al giudice di appello (24 settembre 2018).2.1 Invero, è pacifico che il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso percassazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11112; Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7633; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4420; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31950; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 35920; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2022, n. 24731; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25758; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1012; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2023, n. 22979). Peraltro, un recente arresto di questa Corte ha precisato –con condivisibile affermazione di principio, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede -che nel giudizio di legittimità è opponibile ilgiudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863; nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1012). A sostegno di tale esegesi, si è argomentato che: «È pur vero che, in ragione del richiamo all'art. 276 cod. proc. civ., l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata e che tale principio discende dal rilievo secondo cui ogni adempimento anteriore alla pubblicazione della sentenza non ha rilevanza giuridica esterna ai fini del venire ad esistenza della sentenza civile, la quale è determinata, come regola generale, vigente nella specie, dalla sua pubblicazione mediante deposito nella Cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, quel che rileva, tuttavia, al fine di individuare il mezzo di gravame cui affidare l'eccezione di giudicato esterno nelle more formatosi, è che alla data della deliberazione il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado deve fondarsi debba o meno considerarsi chiuso. (…) La soluzione accolta trova conforto nella ulteriore disposizione di cui al secondo comma dell'art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992 il quale prevede che il rinvio della deliberazione «quando ne ricorrano i motivi» debba comunque avvenire in quella sede, così restando implicitamente lapossibilità di una rinnovazione della deliberazione in epoca successiva. Se pure con riferimento al giudizio ordinario questa Corte ha già affermato che, riservata la causa per la decisione, ha inizio la fase della deliberazione, retrattabile solo a seguito di provvedimento decisorio del giudice collegiale. Rispetto a simile eventuale statuizione, che può anche essere fondata sul rilievo di ufficio di circostanze rilevanti ai fini della decisione, non esiste alcun diritto delle parti, dopo che le stesse nell'udienza collegiale hanno presentato le proprie conclusioni e svolto le proprie difese (Cass. 27/05/2013, n. 13163). La tesi qui sostenuta, inoltre, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, individua nella udienza di discussione, e precisamente prima dell'inizio della relazione, l'ultimo termine utile per far valere il giudicato esterno in caso di formazione successiva alla notifica del ricorso (Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916, Cass.31/05/2019 n. 14883). La data della deliberazione segna, pertanto, il confine di ogni possibile attività difensiva endo- processuale della parte»(Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863). 2.2Nella specie, considerando la data di pubblicazione della sentenza richiamata (29 luglio 2016) ed il decorso del termine lungo di impugnazione (sei mesi) (in carenza di notifica, con il prolungamento della sospensione feriale dei termini dall’1 agosto 2016 al 31 agosto 2016 exart. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo novellato dall’art. 16, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), la formazione del giudicato esterno risaliva all’1 marzo 2017, allorquando, cioè, la sentenza impugnata non era stata ancora pronunciata ed il giudizio di appello non era ancora pervenuto all’udienza di discussione. Per cui, l’eccezione di giudicato esterno poteva (e doveva) essere proposta dalla contribuente nel corso del giudizio di appello, al più tardi, durante l’udienza di discussione del 25 settembre 2019. 3. Ciò posto, il primo motivo è infondato. 3.1 Come è noto, l’art. 1, commi 1, 2 e 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, da lla l egge 1 dicembre 2016,n. 225, ha stabilito che: «1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del [OSCURATO:PERSONA] sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3. (...) 8. L’Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’ente può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l’ente, assuma direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni». 3.2 La successiva norma di interpretazione autentica dell'art. 4-nonies, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto che: «Il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate- Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». 3.3 Inoltre, in base all’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156: «2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato»). 3.4 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, all'art. 11, comma 2,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l egge 1 dicembre 2016, n. 225 ( tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2019, n. 32241;Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2021, n. 5052; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9970; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3346); detta soluzione interpretativa è stata ritenuta conforme al Protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e l’Agenzia delle entrate –Riscossione proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , secondo cui, in subiecta materia: «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: -liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); -liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; -liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata hanno chiarito che "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzodi avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso» (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2019, n. 30008). 3.5 In linea con tale indirizzo, si può, dunque, ritenere che il testo novellato dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, este ndendo l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente all'Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed alle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari, anche all'«agente della riscossione», il quale, quindi, nel giudizio di merito deve costituirsi direttamente e non può farsi rappresentare da un soggetto esterno alla sua organizzazione, è riferito esclusivamente all'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate - Riscossione, ma non è applicabile alle società private (ancorché a partecipazione pubblica), come la “ [OSCURATO:PERSONA] S.p. A . ” , che (a differenza di quelle, ormai sciolte, del “[OSCURATO:PERSONA]”) continuano a svolgere autonomamente il servizio di riscossione dei tributi e non hanno la possibilità di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato. 3.6In seguito, l’art. 76, commi 1, 2 e 4, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che: «1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che siaesperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6. 2. Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Conseguentemente a decorrere dalla stessa data all'articolo 3, comma 29-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 le parole “, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima,” e le parole “, con riferimento alle predette entrate,” sono soppresse. (...) 4. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate- Riscossione a far data dal 1°ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 3.7Dunque, essendo ancora giuridicamente esistente e vitale al momento dell’instaurazione del procedimento di appello (nell’anno 2015), la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A .” poteva costituirsi – anche in assenza di una specifica deliberazione dell’organo amministrativo -a mezzo di un difensore del libero foro, il cui mandato doveva considerarsi valido ed efficace anche dopo l’instaurazione del procedimento per cassazione (nell’anno 2019). 3.8Invero, anche per la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”(in termini: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2023, n. 7044), si può richiamare l’orientamento di questa Corte, secondo cui, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatiodell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. p roc . c iv .), l'estinzione dell'agente della riscossione “[OSCURATO:SOCIETA].” e l'automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate - Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non privano il difensore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (in termini: Cass. Sez. 5^, 3 gennaio 2022, n. 3312; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2022, n. 14717; Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28365). 3.9Peraltro, sebbene non si evinca dalla sentenza impugnata che la contribuente avesse eccepito nel giudizio di appello il difetto di rappresentanza tecnica dell’agente della riscossione, non può escludersi che la questione – di cui è pacifica la rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 5770; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056) - possa essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità mediante la proposizione di un motivo del ricorso per cassazione allo scopo di sollecitarne la delibazione officiosa. 4. Il secondo motivo è infondato. 4.1 Come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di secondo grado ha effettivamente tralasciato di vagliare (senza nemmeno farne menzione nell’esposizione degli antefatti processuali) l’eccezione concernente la mancata chiamata in causa dell’ente impositore nel giudizio di prime cure, il cui tenore letterale – in rigoroso ossequio al canone dell’autosufficienza – è stato riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione (pagine 6 –8). 4.2Per cui, una volta accertata l’omessa pronuncia, il collegio è in grado di scrutinare la regolarità del contraddittorio sulla scorta delle risultanze processuali, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. 4.3Invero, è ormai pacifico che la Corte di cassazione possa decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod.p roc. civ., nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali ma anche di norme processuali (nella specie, quella di cui all'art. 112 cod. proc. civ.), il che è conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo , purché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2017, n. 24866; Cass.,Sez. 5^, 8 giugno 2021, n. 15866; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2022, n. 32511). 4.4Come si è detto, la censura attinge la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulmotivo di appello, col quale si lamentava che il giudice di prime cure aveva omesso di ordinare all’agente della riscossione l’ integra zione de l contraddittorio nei confronti dell’ente impositore. 4.5Invero, l’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia config urabile alcun litisconsorzio necessario; resta,peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. 4.6 I n applicazione di tale orientamento, si è tra l’altro affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) cheil contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore(Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2023, n. 27227). 4.7Ne consegue che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione non inficia la regolarità del procedimento, né mina la validità della sentenza impugnata. 5. Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. 5.1 Secondo l’art. 24, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: «2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. 4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3». 5.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, nel giudizio tributario è inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , di un nuovo motivo di illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendientro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2020, n. 26313; Cass., Sez. 6^ - 5, 24 maggio 2021, n. 14206; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34013; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9832); per cui, nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado; ne consegue cheil giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di « deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4082; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2023, n. 9832). 5.3 Stando al tenore della doglianza, la memoria illustrativa era consistita nella «mera specificazione dei motivi già esplicitati nel ricorso, della mancata previa notifica dell’atto prodromico», per cui «non sarebbe[stata] necessaria la loro deduzione attraverso la formulazione di motivi aggiunti». 5.4. Tuttavia, il mezzo si limita a contenere la trascrizione comparata di sintetiche rubriche dei motivi dedotti nel ricorso originario e nella memoria illustrativa (con la sommaria enunciazione dei vizi censurati), senza riprodurre il testo letterale delle argomentazioni ivi contenute, precludendo in tal modo al collegio la verifica della loro sovrapponibilità e coincidenza, per cui ne è evidente la carenza sotto il profilo dell’autosufficienza. 5.5 Ad ogni modo, anche a volerne ipotizzare la corretta formulazione sul piano esplicativo, il mezzo si risolve nella mera pretesa ad una specifica motivazione da parte del giudice del gravame sulle lagnanze contenute nella memoria depositata nel giudizio di primo grado e replicate nelle memorie depositate nel giudizio di secondo grado, senza l’ulteriore prospettazione di un qualche pregiudizio all’esercizio del diritto di difesa, là dove è pacifico che la denuncia divizi fondati sulla presuntaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della denunciata violazione; con la conseguenzache è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un merovizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regolaprocessuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2014, n. 26831; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2020, n. 10955; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25580; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6630; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22546; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26435). 6. Il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, l’ottavo motivo, il nono motivo, il decimo motivo e l’undicesimo motivo –la cui concatenazione logico-giuridica consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla regolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento –sono infondati. 6.1 Sindacando la regolarità delle notifiche relative ai singoli atti della sequenza procedimentale, la sentenza impugnata ha accertato che la cartella di pagamento n. 29120100030592759000 – prodromica all’intimazione di pagamenton. 29120139001977612 – era stata notificata alla contribuente dal messo notificatore il 26 maggio 2011 mediante consegna a [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto per ricezione, e che la comunicazione di avvenuta notifica era stata inviata alla contribuente con lettera raccomandata A.R. spedita il 9 giugno 2011 ed era stataconsegnata alla medesima [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento. A suo dire, « per eccepire ritualmente, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.L.gs. n. 546/1992, l’irregolarità o la nullità della notifica della cartella di pagamento in contestazione, quale risultante dalla documentazione prodotta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la ricorrente avrebbe dovuto integrare i motivi dell’originario ricorso mediante atto avente i requisiti di cui all’art. 18 dello stesso decreto legislativo, nel rispetto dei successivi articoli 20, commi 1 e 2, 22,commi 1, 2, 3 e 5; e 23, comma 3. Tale adempimento non è stato assolto dalla contribuente, la quale si è limitata a depositare –peraltro tardivamente rispetto ai termini previsti dalle norme sopra indicate – memorie illustrative che non risultano notificate all’Agente della riscossione. Pertanto, in assenza di motivi, ritualmente proposti nel corso del giudizio di primo grado, afferenti alla rilevanza probatoria della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, la regolarità della notifica della cartella di pagamento deve ritenersi pienamente provata». 6.2 Da tale premessa, il giudice del gravame ha coerentemente dedotto l’inammissibilità dei motivi di appello circa la notifica dell’avviso di accertamento, «poiché le rispettive doglianze sono precluse dalla definitività della stessa cartella di pagamento», di cui lo stesso ha contestualmente accertato la regolarità della notifica. 6.3 Ciò in quanto i vizi dell’avviso di accertamento, che la contribuente assume non esserle stato notificato, potevano essere fattivalere soltanto con l’impugnazione della correlativa cartella di pagamento, conseguendone altrimenti la definitività dell’atto presupposto. 6.4 Peraltro, questa Corte è orientata nel senso che, in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, parte2, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602 , la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. c iv ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione)(in termini: Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16556; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2020, n. 23531; Sez. 6^-5, 5 maggio 2022, n. 14259; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2023, n. 17841; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2023, n. 29552). 6.5 Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l’agente della riscossione si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla basedella trascrizione in ogni relata del nu mero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali; laddove, invece,l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod.civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. Sez. 6^-3, 11 ottobre 2017 n. 23902; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2020, n. 23426). 6.6 In ogni caso, vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 cod.civ.; in particolare, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1^, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3^, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì , che la suddetta contestazione va operata -a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; vedasi anche Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).6.7 Quindi, perché possa aversi disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive; il disconoscimento deve, quindi , a titolo esemplificativo, contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parteche disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. 6.8 N ella specie, non risulta che la contribuente abbia contestato nei termini delineati la conformità delle copie fotostatiche agli originali delle cartelle di pagamento; peraltro, la contribuente non ha assolto all’onere di articolare il motivo in esame mediante una dettagliata indicazione delle difformità riscontrate nelle copie fotostatiche rispetto agli originali; ne deriva, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, che la produzione degli originali della relata di notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa era sufficiente comprovare la notifica della cartella di pagamento. 6.9 P er cui, si deve ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui,in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo,si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso di accertamento e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento; n e consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6^-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2023, n. 17073). 6.10In definitiva, i vizi dell'avviso di accertamento da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento non sono, perciò , deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione di quest'ultima, eccettuato il caso, non ricorrente nella specie, in cui solo attraverso la cartella di pagamento il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. 6.11 Ne discendeche al contribuente è preclusa l’impugnazione della successiva cartella di pagamento per far valere vizi dell’avviso di accertamento, secondo il principio sopra enunciato della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. 6.12 Q uanto, poi, ai motivi di appello circa la notifica dell’intimazione di pagamento, va ribadito che i l vizio della notificazione di un atto tributario investe solo la sua notificazione e non anche l'atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato(Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 1310 7 ), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 cod. c iv . ( ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017), secondo la quale la natura non processuale dell'atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale - essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria- e quindi all'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto exart. 156 cod. p roc . c iv . (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta-per l'esercizio del potere impositivo). 6.13 P er cui, conformandosi a tale principio, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che «tutte le doglianze della contribuente riguardanti esclusivamente l’irregolarità, la nullità e/o l’inesistenza della notifica dell’intimazione di pagamento impugnata risultano del tutto inconcludenti». 7. Da ultimo, il settimo motivo è infondato. 7.1 Secondo la trascrizione fattane nel ricorso introduttivo, nel rispetto del canone dell’autosufficienza, l’intimazione di pagamento aveva il seguente contenuto: «[OSCURATO:PERSONA], il giorno 26/05/2011 Le abbiamo notificato la cartella di pagamento n. 29120100030592759000 nonché successivamente gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, ove necessari ex lege. A tutt’oggi non risulta pagato l’importo di € 18.221,49. La invitiamo a pagare entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. La avvertiamo che, se non pagherà, procederemo ad esecuzione forzata. Il totale da Lei dovuto risulta dalla somma dell’importo non pagato della cartella pari a € 15.487,88; del compenso di riscossione e delle altre spese che al 08/04/2013 sono di € 1.504,05; degli interessi di mora che al 08/04/2013 sono di € 1.229,56»; 7.2 ora, l’art. 50, commi 2 e 3, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che: « 2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»; il modello dell’intimazione di pagamento in vigore ratione temporis è stato approvato con d.m. 28 giugno 1999. 7.3 S econdo questa Corte, l 'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga unamotivazione diversa ed ulteriore rispetto al para digma ministeriale, essendo,invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504;Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2023, n. 5546). 7.4 Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell’importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’intimazione di pagamento, anche in coerenza all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che –sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l’intimazione di pagamento –hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati -la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo(Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281). 8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’inammissibilità del terzo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso deve essere rigettato.9. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensor e antistatari o della parte vittoriosa,il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condan