Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:136
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑201/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen)
«Codice doganale comunitario — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Obbligo di comunicare al debitore l’importo dei dazi dovuti non appena è stato contabilizzato e prima della scadenza del
termine di tre anni dalla data del sorgere del debito — Nozione di “modalità appropriate”»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 30 giugno 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006
Massime della sentenza
1.
Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo — Norme procedurali — Norme sostanziali — Distinzione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 217‑232)
2.
Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 221, n. 1)
3.
Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 221)
1. Le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata
in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano, in linea di principio,
rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore.
Di conseguenza, soltanto le norme di procedura figuranti agli artt. 217‑232 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un
codice doganale comunitario, si applicano alla riscossione, posta in atto dopo il 1° gennaio 1994, data di applicabilità del
detto codice, di un debito doganale sorto prima di tale data.
L’art. 221, n. 3, del codice doganale deve considerarsi, al contrario dei nn. 1 e 2 del medesimo articolo, come una norma
sostanziale e non può, pertanto, essere applicato alla riscossione di un debito doganale sorto prima del 1° gennaio 1994.
Infatti, alla scadenza del termine fissato dal detto articolo, l’azione per la riscossione del debito doganale è prescritta
fatta salva l’eccezione prevista da questo stesso articolo, il che equivale alla prescrizione del debito stesso e, pertanto,
alla sua estinzione. Del resto, l’art. 233 dello stesso codice precisa che l’enumerazione delle varie cause di estinzione
del debito doganale figurante sotto le lettere da a) a d) di questo stesso articolo viene fatta senza pregiudicare, in particolare,
le disposizioni relative alla prescrizione del debito doganale.
Qualora il debito doganale sia assolto prima del 1° gennaio 1994, esso può essere regolato soltanto dalle norme di prescrizione
in vigore a tale data, anche se sia stato dato corso al procedimento di riscossione del debito dopo il 1° gennaio 1994.
(v. punti 31, 40, 42, dispositivo 1 e 3)
2. L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, richiede che l’importo dei dazi
all’importazione o all’esportazione venga contabilizzato prima di essere comunicato al debitore. Risulta infatti dalla formulazione
inequivocabile della detta disposizione che la contabilizzazione, che consiste nell’iscrizione dell’importo dei dazi, da parte
delle autorità doganali, nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, deve necessariamente precedere
la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione.
(v. punti 46, 49, dispositivo 2)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo
la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione prevista dall’art. 221 del regolamento
n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, dal momento che alla detta comunicazione possono essere applicate
norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un’informazione adeguata del debitore e gli consentano di
assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.
(v. punto 54, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 febbraio 2006 (
*
)
«Codice doganale comunitario – Ricupero dei dazi all’importazione o all’esportazione – Obbligo di comunicare al debitore l’importo dei dazi dovuti non appena è stato contabilizzato e prima della scadenza del
termine di tre anni dalla data del sorgere del debito – Nozione di “modalità appropriate”»
Nel procedimento C‑201/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hof van beroep
te Antwerpen (Belgio) con decisione 27 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2004, nella causa dinanzi ad esso
pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] NV
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] NV, dai sigg. E. Gevers e J. Gevers, advocaten;
– per il governo belga, dalla sig.ra D. Haven, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. X. Lewis e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2005,
ha emesso la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12
ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1, in prosieguo: il «codice doganale»),
che disciplinano la riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] (Stato belga) e la [OSCURATO:PERSONA] NV,
commissionaria doganale (in prosieguo: il «commissionario»), in merito al ricupero a posteriori di dazi all’importazione e
di dazi antidumping.
Quadro giuridico
3 Il capitolo 3 del titolo VII del codice doganale verte sulla riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale la quale
è definita all’art. 4, n. 9, del medesimo codice come l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione
o l’importo dei dazi all’esportazione applicabili, in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore, a una determinata merce.
4 La sezione 1 del detto capitolo 3, intitolata «Contabilizzazione e notifica al debitore dell’importo dei dazi», comprende
gli artt. da 217 a 221.
5 A tenore dell’art. 217, n. 1, del codice doganale:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato
“importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa
iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
Il primo comma non si applica quando:
a) sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione provvisorio;
b) l’importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione tariffaria vincolante;
c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensino l’autorità doganale dal contabilizzare importi di dazi
inferiori ad un dato ammontare.
L’autorità doganale può non contabilizzare gli importi di dazi che, ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 3, non possono essere
comunicati al debitore in seguito alla scadenza del termine previsto».
6 L’art. 220 del detto codice è così formulato:
«1. Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218
e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere
o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione
in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori).
Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219.
2. Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori
quando:
a) la decisione iniziale di non contabilizzare i dazi o di contabilizzarli a un livello inferiore all’importo legalmente dovuto
è stata presa in base a disposizioni di carattere generale successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente
essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa
in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;
c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensano l’autorità doganale dal contabilizzare a posteriori
importi di dazi inferiori ad una determinata somma».
7 L’art. 221 del codice doganale così dispone:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
2. Quando l’importo dei dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l’autorità doganale può
prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l’importo dei dazi indicato non corrisponde
a quello da essa determinato.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, quando ci si avvalga della possibilità di cui al
primo comma del presente paragrafo, la concessione dello svincolo delle merci da parte dell’autorità doganale equivale alla
comunicazione al debitore dell’importo dei dazi contabilizzato.
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Tuttavia,
qualora l’autorità doganale non abbia potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile
a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine
di cui sopra».
8 Il capitolo 4 del titolo VII del codice doganale è intitolato «Estinzione dell’obbligazione doganale». Esso è composto di
due articoli, di questi l’art. 233 dispone:
«Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell’obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione
dell’importo dell’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione
doganale si estingue:
a) con il pagamento dell’importo dei dazi;
b) con lo sgravio dell’importo dei dazi;
c) quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di pagare i dazi:
– la dichiarazione in dogana venga invalidata conformemente all’articolo 66;
– le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte
per ordine dell’autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all’articolo 182, oppure distrutte o irrimediabilmente
perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore;
d) quando le merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 202 sono sequestrate all’atto dell’introduzione
irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.
In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali,
l’obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i
dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l’esistenza di un’obbligazione doganale costituisca
la base per procedimenti penali».
9 Il codice doganale è applicabile, conformemente all’art. 253, secondo comma, dal 1° gennaio 1994.
10 Prima dell’entrata in vigore del detto codice, la materia era regolata dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979,
n. 1697, relativo al ricupero «a posteriori» dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti
dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1),
entrato in vigore il 1° luglio 1980, e dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione
e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione
doganale (GU L 186, pag. 1), che si applica agli importi dei dazi contabilizzati a partire dal 1° luglio 1990.
11 Secondo l’art. 2 del regolamento n. 1697/79:
«1. Quando le autorità competenti accertano che i dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata
per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore,
esse iniziano un’azione di ricupero dei dazi non riscossi.
Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione
dell’importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in
cui è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] merce in questione.
2. Ai sensi del paragrafo 1, l’azione di ricupero inizia con la notifica all’interessato dell’importo dei dazi all’importazione
o dei dazi all’esportazione di cui è debitore».
12 Il regolamento n. 1854/89, all’art. 1, n. 2, lett. c), contiene una definizione della nozione di «contabilizzazione» la quale
è così formulata:
«(...) l’iscrizione da parte dell’autorità doganale nei registri contabili, o su qualsiasi altro supporto che li sostituisca,
dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione corrispondente ad una obbligazione doganale».
13 L’art. 2, n. 1, dello stesso regolamento così dispone:
«Ogni importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale – in appresso denominato
“importo dei dazi” – deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena questa dispone degli elementi necessari e deve
essere oggetto di contabilizzazione da parte della suddetta autorità».
14 L’art. 5 del regolamento n. 1854/89 è così formulato:
«Se l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non è stato contabilizzato conformemente agli articoli 3 e 4
o è stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dell’importo dei dazi
da ricuperare o che deve ancora essere ricuperato deve aver luogo entro un termine di due giorni a decorrere dalla data in
cui l’autorità doganale, resasi conto della situazione, è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinare
la persona tenuta al pagamento di detto importo. Questo termine può essere aumentato conformemente all’articolo 4».
15 L’art. 6, n. 1, del detto regolamento così dispone:
«Non appena contabilizzato, l’importo dei dazi deve essere comunicato alla persona tenuta al suo pagamento, secondo modalità
appropriate».
16 Il codice doganale veniva modificato, tra l’altro, con regolamento (CE) del parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre
2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17).
La controversia di cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali
17 Il commissionario dichiarava in Belgio, tra il 9 aprile 1992 e il 23 giugno 1994, in nome e per conto di un’altra società,
importazioni di videocassette provenienti da Macao, via [OSCURATO:PERSONA].
18 In forza del regime delle preferenze tariffarie generalizzate applicabile alle merci originarie dei paesi in via di sviluppo,
tali importazioni venivano esentate dai dazi doganali.
19 In seguito ad un’inchiesta aperta a Macao, il comitato dell’origine istituito dall’art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio
27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1), decideva
di escludere tali merci dalla tariffa preferenziale per il motivo che esse erano in realtà originarie della Cina ed erano
di conseguenza soggette ai dazi all’importazione applicabili ai paesi terzi nonché ai dazi antidumping. La decisione del comitato
veniva notificata agli [OSCURATO:PERSONA] membri il 10 agosto 1994.
20 Con lettera raccomandata 27 febbraio 1995, il servizio ispettivo dell’amministrazione delle dogane e accise di Anversa informava
il commissionario della detta inchiesta e gli notificava gli importi dei dazi all’importazione e dei dazi antidumping dovuti.
21 Secondo il governo belga, gli importi dei detti dazi venivano contabilizzati il 7 marzo 1995.
22 Con lettera 29 settembre 1995, la direzione regionale delle dogane e accise (in prosieguo: l’«amministrazione») notificava
al commissionario il pagamento a posteriori di questi stessi dazi conformemente all’art. 220, n. 1, del codice doganale.
23 L’amministrazione, adita con un reclamo da parte del commissionario, manteneva ferma la sua posizione e lo citava in giudizio
il 3 luglio 2000. Con sentenza 22 aprile 2002, il Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa)
dichiarava infondata la domanda dell’amministrazione, ritenendo che essa aveva proceduto irregolarmente al pagamento a posteriori
dei dazi doganali di cui trattasi. In particolare, il detto giudice ha statuito che il termine di decadenza di tre anni fissato
dall’art. 221, n. 3, del codice doganale era scaduto allorché l’importo dei dazi dovuti per un debito sorto il 9 aprile 1992
era stato comunicato al commissionario. L’amministrazione interponeva appello avverso tale sentenza.
24 Ciò considerato, lo Hof van beroep te Antwerpen (Corte di appello di Anversa) decideva di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 217‑232 del Codice doganale comunitario (…), cioè le disposizioni del Capitolo 3 (“Riscossione dell’importo
dell’obbligazione doganale”) del Titolo VII (“Obbligazione doganale”), che è composto di una Sezione I (“Contabilizzazione
e notifica al debitore dell’importo dei dazi” – artt. 217‑221) e di una sezione 2 (“Termine e modalità di pagamento dell’importo
dei dazi” – artt. 222‑232), siano applicabili alla riscossione di un’obbligazione doganale sorta prima del 1° gennaio 1994,
ma alla cui riscossione non è stato dato inizio o non è stato proceduto prima di tale data.
2) Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo, se la comunicazione prevista dall’art. 221 del Codice doganale
comunitario debba sempre avvenire dopo la contabilizzazione dell’importo dei dazi o, in altri termini, se la comunicazione
prevista dall’art. 221 del Codice doganale comunitario debba sempre essere preceduta dalla contabilizzazione dell’importo
dei dazi.
3) Se la comunicazione tardiva dell’importo dei dazi al debitore, ossia una comunicazione effettuata dopo la scadenza del termine
di tre anni previsto nella versione originaria dell’art. 221, n. 3, del Codice doganale comunitario [vigente prima della modifica
– a decorrere dal 19 dicembre 2000 – introdotta dall’art. 1, n. 17, del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
16 novembre 2000, n. 2700, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario
(GU L 311, pag. 17)], laddove le autorità doganali erano in grado di fissare l’importo corretto dei dazi legalmente dovuti
entro il medesimo termine di tre anni, determini l’impossibilità di esigere ulteriormente il pagamento dell’obbligazione doganale
in questione ovvero il venir meno dell’obbligazione doganale in questione o abbia un altro effetto giuridico.
4) Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano stabilire le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione dell’importo dei dazi al
debitore, prescritta dall’art. 221 del Codice doganale comunitario.
Qualora la precedente questione sia risolta in senso affermativo, se lo Stato membro che abbia omesso di stabilire le modalità
con cui deve essere effettuata la comunicazione dell’importo dei dazi al debitore, prescritta dall’art. 221 del Codice doganale
comunitario, possa sostenere che qualunque documento in cui è indicato l’importo dei dazi e che è comunicato al debitore (dopo
la contabilizzazione) valga come comunicazione dell’importo dei dazi al debitore, prescritta dall’art. 221 del Codice doganale
comunitario, anche se il documento in questione non fa alcun riferimento all’art. 221 del Codice doganale comunitario o non
menziona che si tratta di una comunicazione dell’importo dei dazi al debitore».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla terza questione
25 Con la prima questione, il giudice si interroga circa l’applicazione nel tempo delle disposizioni di cui agli artt. 217‑232
del codice doganale, inserite nel capitolo 3 del titolo VII del detto codice e relative alla riscossione dell’importo dell’obbligazione
doganale, essendo il codice doganale in vigore a partire dal 1° gennaio 1994, a tenore del suo art. 253, secondo comma.
26 Con la terza questione il detto giudice chiede che la Corte precisi le conseguenze che derivano dall’inosservanza del termine
istituito dall’art. 221, n. 3, del codice doganale.
27 In limine, per quanto riguarda la motivazione della decisione di rinvio, si deve precisare che, come sostiene l’avvocato generale
al paragrafo 47 delle sue conclusioni, anche se la formulazione della prima questione contempla globalmente gli artt. 217‑232
del codice doganale, essa riguarda principalmente l’art. 221 del medesimo codice, dato che il giudice a quo vuole più esattamente
sapere se tale articolo si applichi ad un’obbligazione doganale sorta prima del 1° gennaio 1994 e alla cui riscossione è stato
dato corso dopo tale data e prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2700/2000.
28 Di conseguenza, tenuto conto del nesso che unisce la prima e la terza questione per quanto riguarda l’analisi degli effetti
dell’art. 221 del codice doganale che esse implicano, tali questioni vanno trattate congiuntamente.
29 Per quanto riguarda la prima questione, il governo belga ritiene che gli articoli considerati contengano soltanto norme di
diritto sostanziale e non siano di conseguenza applicabili alle obbligazioni doganali sorte prima del 1° gennaio 1994.
30 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e il commissionario, basandosi sulla sentenza 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80
a 217/80, Salumi e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2735, punto 9), considerano che questi stessi articoli, che contengono contemporaneamente
norme sostanziali e norme di procedura, non possono essere considerati isolatamente circa i loro effetti nel tempo in quanto
formano un tutt’uno indissociabile. Tuttavia, le loro conclusioni divergono. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che soltanto
le disposizioni del regolamento n. 1697/79 debbano essere applicate al pagamento a posteriori di un dazio doganale sorto prima
del 1° gennaio 1994, alla cui riscossione è stato dato corso solo dopo tale data. Il commissionario, dal canto suo, sostiene
la tesi dell’applicazione degli artt. 217‑232 del codice doganale alla riscossione di un siffatto debito.
31 Si deve ricordare, che secondo la costante giurisprudenza, le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale,
a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo
la comune interpretazione, non riguardano, in linea di principio, rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata
in vigore (v., segnatamente, sentenze Salumi e a., cit., punto 9; 6 luglio 1993, cause riunite C‑121/91 e C‑122/91, CT Control
(Rotterdam) e JCT Benelux/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3873, punto 22; 7 settembre 1999, causa C‑61/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5003,
punto 13, e 14 novembre 2002, causa C‑251/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10433
,
punto 29).
32 Al punto 11 della citata sentenza Salumi e a., la Corte, facendo eccezione alla regola interpretativa qui sopra ricordata,
ha ritenuto che il regolamento n. 1697/79, che mirava a istituire una disciplina globale del recupero dei dazi doganali, contenesse
norme sia procedurali sia sostanziali che formavano un tutt’unico inscindibile e le cui singole disposizioni non potevano
essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo. Ai paragrafi da 42 a 46 delle conclusioni, l’avvocato
generale ha pertanto sottolineato che una siffatta eccezione trovava la sua giustificazione nella sostituzione di un regime
comunitario nuovo ai preesistenti regimi nazionali e che l’obiettivo era quello di pervenire ad una applicazione coerente
ed uniforme della normativa comunitaria così istituita in materia doganale.
33 Nella specie, nella misura in cui la questione sollevata verte esclusivamente sull’applicazione nel tempo del codice doganale,
il cui obiettivo è quello di riprendere, modificandola sotto taluni aspetti, la normativa comunitaria preesistente applicabile
in materia di dazi doganali, in particolare i regolamenti n. 1697/79 e n. 1854/89, anteriormente in vigore, la precedente
eccezione al principio interpretativo ricordato al punto 31 della presente sentenza non può trovare applicazione.
34 Si deve pertanto distinguere tra le norme sostanziali e quelle di procedura. È di conseguenza compito del giudice a quo, per
quanto riguarda i fatti di cui alla causa a qua ai quali si ricollegano le obbligazioni doganali prodottesi prima della data
in cui è stata data applicazione al codice, far riferimento, da un lato, alle norme sostanziali contenute nella normativa
precedente tale data e, dall’altro, alle norme di procedura contenute nel codice doganale (v., in questo senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 14, e 13 marzo 2003, causa C‑156/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2527, punti 35 e 36).
35 Nella misura in cui la questione del giudice a quo verte principalmente sull’art. 221 del codice doganale, occorre, in questa
fase, statuire sulla natura delle disposizioni che compongono il detto articolo con riferimento alla distinzione tra norme
sostanziali e norme di procedura.
36 È pacifico che gli artt. 1 e 2 del detto articolo dispongono norme di carattere puramente procedurale.
37 Per quanto riguarda la portata e, quindi, la natura della norma posta dall’art. 221, n. 3, questa costituisce specificamente
l’oggetto della terza questione sollevata dal giudice a quo. Quest’ultimo si interroga circa gli effetti di una tardiva comunicazione
dell’importo dei dazi al debitore, cioè dopo la scadenza del termine di tre anni previsto da tale disposizione, la quale,
in sostanza, ha ripreso quella che figurava all’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79 (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 6).
38 A questo proposito il governo belga, il commissionario e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la comunicazione dell’importo dei dazi
al debitore dopo la scadenza del termine di tre anni, sia che ciò sia stato sotto la vigenza del codice doganale o sotto quella
delle norme anteriormente applicabili, implica l’impossibilità di procedere al ricupero del debito. A loro avviso, tale impossibilità
non può tuttavia avere l’effetto di produrre l’estinzione del debito.
39 È fuori discussione che la scadenza del termine di tre anni prevista dall’art. 221, n. 3, del codice doganale, affinché le
autorità doganali comunichino al debitore l’importo del debito doganale, costituisce ostacolo al diritto di tali autorità
di procedere al ricupero del detto debito, a meno che le autorità doganali non siano state in grado di stabilire l’importo
esatto dei dazi legalmente dovuti in conseguenza di un atto passibile di azione giudiziaria repressiva. Tuttavia la disposizione
di cui trattasi prevede una norma che regola il debito doganale stesso e allo stesso tempo, di conseguenza, stabilisce una
norma di prescrizione di quest’ultimo.
40 Del resto, l’art. 233 del codice doganale precisa che l’enumerazione delle varie cause di estinzione del debito doganale figurante
sotto le lettere da a) a d) di questo stesso articolo viene fatta senza pregiudicare, in particolare, le disposizioni relative
alla prescrizione del debito doganale (v., in questo senso, sentenza 14 novembre 2002, causa C‑112/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10655,
punti 30 e 31).
41 Di conseguenza, nella misura in cui alla scadenza del termine fissato dall’art. 221, n. 3, del codice doganale, il debito
è prescritto, e quindi estinto, si deve considerare tale disposizione una norma sostanziale.
42 Considerato tutto quanto precede, la prima e la terza delle questioni sollevate vanno risolte come segue:
– Soltanto le norme di procedura figuranti agli artt. 217‑232 del codice doganale si applicano alla riscossione, posta in atto
dopo il 1° gennaio 1994, di una obbligazione doganale sorta prima di tale data.
– Alla scadenza del termine fissato dall’art. 221, n. 3 del codice doganale, l’azione per la riscossione del debito doganale
è prescritta fatta salva l’eccezione prevista da questo stesso articolo, il che equivale alla prescrizione del debito stesso
e pertanto alla sua estinzione. Tenuto conto del modo in cui la regola è stata così fissata, l’art. 221, n. 3, deve considerarsi,
al contrario dei nn. 1 e 2 del medesimo articolo, una norma sostanziale e non può, pertanto, essere applicato alla riscossione
di un debito doganale sorto prima del 1° gennaio 1994. Il debito doganale sorto prima del 1° gennaio 1994 può essere regolato
soltanto dalle norme di prescrizione in vigore a tale data, anche se sia stato dato corso al procedimento di riscossione del
debito dopo il 1° gennaio 1994.
Sulla seconda questione
43 Con la seconda questione, il giudice a quo vuole sapere, nell’ipotesi di applicabilità dell’art. 221 del codice doganale,
se la comunicazione dell’importo dei dazi al debitore prescritta dall’art. 1 del detto articolo possa avere luogo prima della
«contabilizzazione» stessa.
44 Si deve sottolineare che il codice doganale ha ripreso, in sostanza, le disposizioni del regolamento n. 1854/89 relative al
calcolo dei dazi all’importazione o all’esportazione che dà inizio al procedimento per la riscossione del debito doganale,
quelle relative alla definizione della nozione di «contabilizzazione», nonché quelle aventi ad oggetto il requisito della
comunicazione dell’importo dei dazi secondo modalità appropriate, non appena questo è stato contabilizzato.
45 Il governo belga considera che non havvi luogo a rispondere alla detta questione vista l’inapplicabilità del codice doganale.
[OSCURATO:PERSONA] risponde con riferimento al regolamento n. 1697/79 e ritiene che l’iscrizione del detto importo nei registri
contabili non sia una previa condizione necessaria per iniziare un’azione di riscossione. Il commissionario, dal canto suo,
ritiene che la comunicazione dell’importo dei dazi debba essere sempre fatta dopo la contabilizzazione.
46 Dalla inequivocabile formulazione dell’art. 221, n. 1, del codice doganale risulta, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 68 delle sue conclusioni, che la contabilizzazione, che consiste nell’iscrizione dell’importo dei dazi da parte
delle autorità doganali nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, deve necessariamente precedere
la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione.
47 Un siffatto svolgimento cronologico delle operazioni di contabilizzazione e di comunicazione dell’importo dei dazi, sancito
dal titolo stesso della sezione 1 del capitolo 3 del titolo VII del codice doganale, «Contabilizzazione e notifica al debitore
dell’importo dei dazi», deve essere rispettato a pena di produrre differenze di trattamento tra i soggetti passivi e di nuocere,
peraltro, al funzionamento armonioso dell’unione doganale. Questo stesso approccio era stato fatto proprio dal regolamento
n. 1854/89 il cui quarto’considerando’ faceva menzione dei «termini entro i quali gli importi dei dazi all’importazione o
dei dazi all’esportazione contabilizzati devono essere pagati».
48 Questa soluzione non è assolutamente contraddetta dalla giurisprudenza della Corte citata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale
l’inosservanza dei termini stabiliti per l’iscrizione da parte dell’autorità doganale dell’importo del dazio nei registri
contabili non è di ostacolo al ricupero a posteriori, dal momento che l’inosservanza dei termini fissati per la contabilizzazione
può dar luogo soltanto al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato, nell’ambito della messa
a disposizione delle risorse proprie (v., segnatamente, in questo senso, sentenze 26 novembre 1998, causa C‑370/96, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7711, punti 36 e 37, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34). Tali sentenze statuiscono, infatti, sulla sola questione degli
effetti connessi con il ritardo nella contabilizzazione e riguardano esclusivamente i rapporti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Comunità.
49 Si deve di conseguenza risolvere la seconda questione nel senso che l’art. 221, n. 1, del codice doganale richiede che l’importo
dei dazi all’importazione o all’esportazione venga contabilizzato prima di essere comunicato al debitore.
Sulla quarta questione
50 Con tale questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a definire le modalità secondo
le quali deve essere effettuata, in applicazione dell’art. 221 del codice doganale, la comunicazione dell’importo dei dazi
al debitore dell’obbligazione doganale.
51 Il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti a disciplinare nella loro normativa nazionale
le modalità della comunicazione del debito doganale. Secondo il commissionario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono definire tali modalità
e, se non lo hanno fatto, può valere come comunicazione ai sensi del detto articolo unicamente un documento facente inequivocabile
riferimento all’art. 221 del codice doganale.
52 Al fine di risolvere la questione sollevata, va ricordato che, conformemente ai principi generali che sono alla base della
Comunità e che disciplinano i rapporti tra la Comunità e gli [OSCURATO:PERSONA] membri, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in forza dell’art. 10 CE,
assicurare sul loro territorio l’esecuzione delle norme comunitarie. Nella misura in cui il diritto comunitario, compresi
i suoi principi generali, non contiene norme comuni a tal fine, le autorità nazionali, nel dare attuazione a tale normativa,
procedono seguendo le norme sostanziali e le norme procedurali del loro diritto nazionale (v., in particolare, sentenze 23
novembre 1995, causa C‑285/93, Dominikanerinnen‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. p. I‑4069, punto 26, e 25 marzo 2004, causa C‑495/00,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2993, punto 39).
53 In assenza, nella normativa comunitaria doganale, di disposizioni relative al contenuto della nozione di «modalità appropriate»
e di qualsiasi altra disposizione che attribuisca competenza a entità diverse dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle loro autorità al
fine di determinare dette modalità, si deve considerare che queste rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA]
membri. Nell’ipotesi in cui questi non abbiano emanato norme di procedura specifiche, spetta alle autorità nazionali competenti
garantire una comunicazione che consenta al debitore del debito doganale di avere una esatta conoscenza dei suoi diritti.
54 Alla luce di quanto precede, la quarta questione va risolta dichiarando che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad adottare norme
di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi
all’importazione o all’esportazione, dal momento che alla detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura
interne di portata generale che garantiscano una informazione adeguata del debitore e gli consentano di assicurare, con piena
cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.
Sulle spese
55 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per sottoporre osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
Soltanto le norme di procedura figuranti agli artt. 217‑232 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913,
che istituisce un codice doganale comunitario, si applicano alla riscossione, posta in atto dopo il 1° gennaio 1994, di un
debito doganale sorto prima di tale data.
2)
L’art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 richiede che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione venga contabilizzato
prima di essere comunicato al debitore.
3)
Alla scadenza del termine fissato dall’art. 221, n. 3, del regolamento n. 2913/92, l’azione per la riscossione del debito
doganale è prescritta fatta salva l’eccezione prevista da questo stesso articolo, il che equivale alla prescrizione del debito
stesso e, pertanto, alla sua estinzione. Tenuto conto del modo in cui la regola è stata così fissata, l’art. 221, n. 3, deve
considerarsi, al contrario dei nn. 1 e 2 del medesimo articolo, come una norma sostanziale e non può, pertanto, essere applicato
alla riscossione di un debito doganale sorto prima del 1° gennaio 1994. Il debito doganale sorto prima del 1° gennaio 1994
può essere regolato soltanto dalle norme di prescrizione in vigore a tale data, anche se sia stato dato corso al procedimento
di riscossione del debito dopo il 1° gennaio 1994.
4)
[OSCURATO:PERSONA] membri non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo
la comunicazione al debitore dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, dal momento che alla detta comunicazione
possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un’informazione adeguata del debitore
e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.