CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36120/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione posta a base della recidiva, è aspecifico in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5): la Corte territoriale ha, difatti, esplicitamente giustificato come la abusiva sottrazione di energia elettrica per cui si procede costituisca manifestazione di pericolosità sociale, valorizzando gli analoghi fatti per i quali l'imputato ha riportato condanna e la reiterazione della medesima condotta illecita, rispetto alla quale anche la restrizione subita dal Coppari non ha svolto alcuna efficacia dissuasiva, in tal modo rispondendo allo standard giustificativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Né l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. evidenzia i profili di contraddittorietà prospettati nel ricorso, attenendo la predetta aggravante all'oggettività del fatto, che non esclude la verifica soggettiva del se la condotta costituisca significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; accertamento di tipo soggettivo che si pone, all'evidenza, su di un piano diverso ed ulteriore rispetto alla valutazione del profilo di danno e che, pertanto, non evidenzia un'interferenza logica condizionante. Del resto, il ricorrente non illustra, in alcun punto del ricorso, l'eterogeneità dei precedenti al fine di contestare la motivazione resa dai giudici di merito, finendo per formulare deduzioni astrattizzanti e ponendo, anche sotto tale profilo, la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il