CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 07693/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 6128 / 20 1 6 propost o da : [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a , in virtù di procura speciale in calce a l ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio Grez e Associati, in [OSCURATO:PERSONA] EmanueleII n. 18; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 6128/2016a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GIULIAn. 311/11/2015, depositata in data 7 / 8 /20 1 5 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 21 gennaio 202 5 ; Fatti di causa In seguito ad un controllo sui modelli di pagamento F24, acquisiti al Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nell’anno 2007, emerse l’utilizzo, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la contribuente”), di importi a credito in compensazione cd. verticale per euro 29.884,80. Detto credito Ires, utilizzato in compensazione, si riferiva all’anno 2006 e fu utilizzato per versare l’acconto Ires per l’anno 2007. L’Agenzia delle Entrate emise un atto di recupero del credito, giudicato inesistente. In seguito ad una domanda di annullamento in autotutela presentata dalla contribuente, l’Ufficio emise un provvedimento di annullamento parziale, riconoscendo l’esistenza del credito, ma confermando la debenza degli interessi e delle sanzioni. Su ricorso della contribuente, la C.T.P. di Udine annullò l’atto di recupero parziale. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] riformò la sentenza di primo grado, confermando la debenza degli interessi e delle sanzioni irrogate. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la contribuente, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. r.g. n. 6128/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e omessa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997 con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, la contribuente ha dedotto che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative, la condotta del soggetto, oltre che cosciente e volontaria, deve allo stesso essere rimproverabile a titolo di dolo odi colpa. Dopo una lunga dissertazione sulla nozione di colpa nell’ambito del diritto tributario, la contribuente censura la sentenza impugnata affermando di aver posto in essere la condotta sanzionata senza dolo o colpa. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso ripercorre lo svolgimento dei fatti che hanno portato l’amministrazione finanziaria ad irrogare la sanzione nei confronti della contribuente, sostanzialmente tentando di devolvere a questa Corte un nuovo giudizio di merito e, dunque, sull’esistenza della colpa in capo ad essa, obliando che la ricostruzione dei fatti e il giudizio circa l’esistenza dell’elemento soggettivo ai fini dell’irrogazione delle sanzioni rientrano nel dominio cognitivo del giudice di merito e non possono essere devolutialla cognizione di questa Corte di legittimità. 2. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 6128/2016a.c. 21/1/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,