CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 01972/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16001/2025 R.G. promosso d’ufficio con decreto presidenziale del 28/07/2025 per la correzione di errore materiale nel procedimento R.G. 19231/2019 R.G. tra le parti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giuseppina, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Alfonso, CRISCI Antonietta, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] Salvatore; -intimato- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 2612/2025 depositata il 04/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con ordinanza n. 2612/2025 pubblicata in data 4 febbraio 2025, la Cassazione, seconda sezione civile, a definizione del ricorso iscritto a R.G. n. 19231/2019, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 2.A seguito di istanza presentata dal difensore costituito dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale avente causa del coniuge [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta d’ufficio l’apertura del procedimento per la correzione di errore materiale ed è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., l’adunanza camerale. All’esito della camera di consiglio del 21 - 1 - 2026 , la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità R.G. n. 19231/2019 risulta che l’impugnazione definita con l’ordinanza sopra indicata è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le medesime indicazioni sono riportate nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5, nonché nei due controricorsi depositati. Al contrario, nell’intestazione della predett a ordinanza , a pagina 1, risulta erroneamente omesso il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] era deceduto all’epoca della costituzione dei controricorrenti nel giudizio di legittimità, sicché [OSCURATO:PERSONA] risulta essersi costituita quale sua avente causa, oltre che quale avente causa del figlio [OSCURATO:PERSONA], anch’egli deceduto; il tutto come emerge dall’esame del relativo controricorso. Coerentemente con quanto precede, anche nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5, non compare tra i controricorrenti il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, nell’intestazione del predetto provvedimento, a pagina 1, risulta erroneamente riportato il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Infine, il ricorso è stato proposto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è costituito quale controricorrente, così come emerge dall’esame tanto del ricorso, quanto del relativocontroricorso. L’indicazione del predetto soggetto, quale controricorrente, è riportata anche nella motivazione dell’ordinanza n. 2612/2025, a pagina 5. Al contrario, nell’intestazione del predetto provvedimento, a pagina 1, risulta erroneamente omesso il nominativo di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Risultando evidente, alla luce di quanto precede, la sussistenza dei predetti error i material i nelle indicazioni riportate nell’intestazione dell’ordinanza n. 2612/2025, deve disporsene la correzione come da dispositivo. Non deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 29432/2024; Cass. n. 16032/2025). P.Q.M La Corte dispone la correzione degli errori materiali dell’ordinanza n. 2612/2025 depositata in data 4 febbraio 2025, nel senso che: - nell’intestazione, a pagina 1, nella tredicesima riga, nell’elencazione dei ricorrenti, sia aggiuntoe perciò si legga: «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]»; - nell’intestazione, a pagina 1, nella terzultima riga, nell’elencazione dei controricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia eliminato il nominativo «[OSCURATO:PERSONA] Francesco» e sia aggiunto e perciò si legga «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c . e 196 - quinquies , quinto comma, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma,