CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 16457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28559/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], E-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1769/2021 pubblicata il03/05/2021 RGN 2994/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti degli appellanti di cui al dispositivo, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], E-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con sei motivi; hanno resistito con controricorso le società intimate; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs n. 562/1996, dell’art. 12, comma 1 legge n. 153/1969, dell’art. 48, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 , censurando la sentenza impugnata per avere escluso la natura retributiva del beneficio in questione, in ragione del difetto di corrispettività tra il beneficio in oggetto e l’obbligazione gravante sul lavoratore; sostengono che la qualificazione come non retributivo del beneficio in questione si poneva in contrasto con il principio di causalità di cui all’art. 12 legge n. 153/1969 in base al quale nel concetto di retribuzione rientrano anche gli importi che pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o convenzioni ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro ( Cass. SS. UU. 3292/1985); 2. con il secondo motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 1 l. n. 153/1969, come modificato dal d. lgs n. 314/1997 e degli artt. 49 e 50 d.P.R. n. 917/1986, per avere, in sintesi, affermato la rilevanza ai soli fini fiscali della qualificazione come reddito di lavoro, dello sconto sui costi dell’energia elettrica consumata in quanto concessa dal datore di lavoro ai propri dipendenti; 3. con il terzo motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1175-345, degli artt. 1372, 1373, 1375, 1965, 2113, 2077 cod. civ. nonché dell’art. 33 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 1989 e dell’art. 30 c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 1976 ,nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la natura di diritto quesito dell’agevolazione tariffariain oggetto; 4. con il quarto motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2077 cod. civ., dell’art. 36 cod. civ. dell’art. 1703 cod. civ. degli artt. 1175-1345 cod. civ. nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato la legittimità della disdetta dell’agevolazione tariffaria formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] con lettera del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5. con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti denunziano violazione efalsa applicazione dell’art. 421 c.p.c e dell’art. 437 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere respinto, per decadenza della parte, la istanza di ammissione di documenti, reiterata in seconde cure; 6. con il sesto motivo di ricorso deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 comma 2 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere respinto il motivo di appello relativo alla condanna dei soccombenti alle spese di lite di primo grado, nonostante la dedotta sussistenza di “altre analoghe , gravi ed eccezionali ragioni” dedotte con il ricorso in appello; 7. ragioni di ordine logico- giuridico impongono l’esame con priorità del quinto motivo di ricorso, il quale risulta inammissibile per difetto di trascrizione, in violazione dell’art. 366, comma 1 , n. 6 cod. proc. civ. dei documenti dei quali si denunzia la mancata ammissione; esso èinoltre infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta unadecadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse” ( Cass. n. 23651 del 2016); 8. il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere respinti in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame ha confermato la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio della agevolazioni tariffarie sui consumi dell’energia elettrica, dopo la disdetta dell’ottobre 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (Cass.nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023); 8.1. invero, dalla ricostruzione emergente dagli atti di causa risulta che, da un punto di vista storico, l’agevolazione tariffaria sull’energia elettrica venne introdotta per la prima volta nel contratto collettivo post corporativo a favore dei dipendenti delle aziende elettriche private con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro. La misura in oggetto fu strettamente collegata all’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, l’agevolazione tariffaria spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti; essa venne estesa agli ex dipendenti posti in quiescenza e riconosciuta anche in favore di soggetti non dipendenti quali le vedove e i vedovi dei dipendenti. Tanto premesso, in relazione alle specifiche questioni poste dai motivi in esame si osserva che è condivisibile la sentenza impugnata laddove esclude la natura retributiva del beneficio; la relativa verifica, condotta alla luce delle caratteristiche dell’istituto quale regolato dalle norme collettive induce ad escludere infatti ogni rapporto di corrispettività tra l’agevolazione tariffaria e la prestazione del singolo lavoratore; il riconoscimento del relativo diritto e della sua misura, prescindeva, infatti, del tutto dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda; in conseguenza, tale istituto risultava sottratto al rispetto del canone di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. configurandosi come un beneficio che trovava origine nel complessivo regolamento del rapporto di lavoro senza essere specificamente destinato alla remunerazione della prestazione resa dal dipendente. In senso contrario a tale approdo non sono utilmente invocabili alcuni precedenti di questa Corte (Cass. n. 24268 del 2013 e Cass. n. 24533 del 2013), che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame, in quanto nelle richiamate decisioni l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria concessa ai lavoratori si connetteva al carattere alternativo che tale agevolazione aveva assunto rispetto al riconoscimento di un assegno ad personam non assorbibile, di pacifica natura retributiva. Neppure può valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto la circostanza del suo inserimento nel CUD e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione a fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurazione dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Analogamente, nel senso dell’irrilevanza ai fini della questione controversa, depone la circostanza dell’assoggettamento a contribuzione del beneficio, ai sensi dell’art. 12 Legge n. 153/1969, atteso che il principio invocato dai ricorrenti, secondo il quale l'ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro" (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni( ex plurimis Cass. Sez. Un. 3232 del 1985), non interferisce con la possibilità di disdettare il beneficio che trovi il suo riconoscimento nella fontecollettiva; 8.2. invero è da escludere la configurabilità di un diritto quesito al mantenimento del beneficio. A riguardo occorre premettere che, secondo l’orientamento del giudice di legittimità, nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Cass. n. 14944 del 2014; Cass.n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto. L’agevolazione tariffaria in questione trova, infatti, la propria fonte nelle disposizioni del contratto collettivo le quali, come ripetutamente chiarito dal giudice di legittimità, non si incorporano nel contenuto del contratto individuale dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano sul singolo rapporto come fonte eterogenea di regolamento del rapporto, concorrente con la fonte individuale, con la conseguenza che, in caso di successione dei contratti collettivi, si realizza una sostituzione delle nuove clausole e le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, restando la conservazione di quel trattamento affidata all’autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, le quali possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n. 1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), volontà nello specifico non rinvenibile; 8.3. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazionegià resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 9. il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto in tema di spese processuali, ilsindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ( Cass. n. 24502 del 2017, Cass. n. 8421 del 2017); 10. alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; 11. le spese liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza; 12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. C ondanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 15 .000,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorr