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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 09940/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 3 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che le doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sono riproduttivedi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata; ritenuto che il motivo sulla pena non è consentito, non avendo il ricorrente lamentato alcunché al riguardo con l'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA], ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 14 gennaio 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 3 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che le doglianze in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sono riproduttivedi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello: sul punto si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata; ritenuto che il motivo sulla pena non è consentito, non avendo il ricorrente lamentato alcunché al riguardo con l'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA], ente
Sentenza Cassazione n. 09940/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris