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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39462/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 novembre 2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza dell'8 febbraio 2017 del Tribunale di Palermo resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e violazione di legge, assumendo che la Corte territoriale aveva operato un travisamento del fatto, dal momento che era stato ritenuto che l'elemento costitutivo del reato fosse stato rappresentato dal lancio di una fiaccola, mentre al contrario si era trattato dell'accensione dell'oggetto, agitato per pochi secondi e poi gettato ai propri piedi.

Non era quindi equiparabile l'azione del gettare la fiaccola ai propri piedi con quella di lanciarla, sia pure a breve distanza.

Né era stato spiegato quale concreto pericolo ci fosse stato in pregiudizio dell'incolumità degli spettatori presenti allo stadio.

2.2. Col secondo motivo la sentenza della Corte territoriale è stata censurata per avere risposto con motivazione meramente apparente alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., quanto alla valutazione delle modalità dell'azione e del pericolo, tenuto conto che la condotta era maturata nell'ambito della situazione favorevole generata dalla marcatura della propria squadra del cuore, sì che vi era solamente la volontà di festeggiare l'evento positivo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al primo motivo di censura, va anzitutto ricordato che il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art.6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, Zagli, Rv. 266282).

3.1.1. Ciò posto, è altresì nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In proposito, la Corte territoriale ha dato conto che lo stesso odierno ricorrente aveva ammesso il fatto, nel senso che - in sede di interrogatorio reso all'udienza di convalida - aveva dichiarato di avere trovato la fiaccola per terra e di averne tirato la miccia per fare contento il figliolo.

Al contempo, la Corte territoriale ha osservato che, dalle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza dello stadio, si evinceva che l'imputato accendeva e brandiva una fiaccola tenendola con la mano destra e gettandola ai propri piedi.

Al riguardo la sentenza impugnata ha ravvisato come - al pari di quanto ritenuto per il coimputato, non ricorrente in questa sede - dovesse ravvisarsi una situazione di pericolo, attesa la distanza minima tra gli spettatori e in ragione del numero degli astanti (sì che non rilevava che il tiro fosse privo di ampia gittata, come ritenuto dal ricorrente, qualora detto comportamento fosse comunque pericoloso per i numerosi presenti).

Allo stesso tempo è stato/ richiamato l'insegnamento di questa Corte di legittimità, nel senso che non occorre, ai fini del perfezionamento del reato, che il lancio di materiale pericoloso o di strumenti atti ad offendere colpisca una o più persone, essendo a tal fine sufficiente la condotta del lancio, nella quale, secondo la valutazione predeterminata dal legislatore, è comunque insita la pericolosità, ove la stessa ovviamente avvenga in presenza di assembramenti di persone, come di norma accade nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (così, in motivazione, Sez. 3, n. 9884 del 11/02/2020, Masciari e altro, non mass.).

D'altronde, alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve considerarsi corredata da adeguata motivazione in ordine all'accertamento di fatto, pertanto non censurabile in sede di legittimità, circa il concreto pericolo corso dalle persone in conseguenza del lancio della fiaccola da parte dell'imputato, irrilevante essendo - per le ragioni correttamente evidenziate - la gittata impressa all'oggetto.

3.2. Per ciò che concerne il secondo motivo di censura, la motivazione somministrata dalla Corte territoriale per disattendere la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità non è affatto apparente, dal momento che la sentenza impugnata ha negato l'invocato riconoscimento in ragione tanto del pregiudizio che il gesto avrebbe potuto arrecare agli altri spettatori, con cui entrambi gli imputati erano a stretto contatto di gomito, ma anche per la manifesta noncuranza della situazione creatasi e quindi, in definitiva, per l'intensità del dolo così palesata, tale pertanto da escludere la particolare tenuità della vicenda.

Il giudizio sulla tenuità richiede infatti una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466), ed in proposito la motivazione siccome resa si sottrae a censure di sorta.

4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 novembre 2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza dell'8 febbraio 2017 del Tribunale di Palermo resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale e violazione di legge, assumendo che la Corte territoriale aveva operato un travisamento del fatto, dal momento che era stato ritenuto che l'elemento costitutivo del reato fosse stato rappresentato dal lancio di una fiaccola, mentre al contrario si era trattato dell'accensione dell'oggetto, agitato per pochi secondi e poi gettato ai propri piedi. Non era quindi equiparabile l'azione del gettare la fiaccola ai propri piedi con quella di lanciarla, sia pure a breve distanza. Né era stato spiegato quale concreto pericolo ci fosse stato in pregiudizio dell'incolumità degli spettatori presenti allo stadio. 2.2. Col secondo motivo la sentenza della Corte territoriale è stata censurata per avere risposto con motivazione meramente apparente alla richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., quanto alla valutazione delle modalità dell'azione e del pericolo, tenuto conto che la condotta era maturata nell'ambito della situazione favorevole generata dalla marcatura della propria squadra del cuore, sì che vi era solamente la volontà di festeggiare l'evento positivo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo di censura, va anzitutto ricordato che il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art.6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, Zagli, Rv. 266282). 3.1.1. Ciò posto, è altresì nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In proposito, la Corte territoriale ha dato conto che lo stesso odierno ricorrente aveva ammesso il fatto, nel senso che - in sede di interrogatorio reso all'udienza di convalida - aveva dichiarato di avere trovato la fiaccola per terra e di averne tirato la miccia per fare contento il figliolo. Al contempo, la Corte territoriale ha osservato che, dalle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza dello stadio, si evinceva che l'imputato accendeva e brandiva una fiaccola tenendola con la mano destra e gettandola ai propri piedi. Al riguardo la sentenza impugnata ha ravvisato come - al pari di quanto ritenuto per il coimputato, non ricorrente in questa sede - dovesse ravvisarsi una situazione di pericolo, attesa la distanza minima tra gli spettatori e in ragione del numero degli astanti (sì che non rilevava che il tiro fosse privo di ampia gittata, come ritenuto dal ricorrente, qualora detto comportamento fosse comunque pericoloso per i numerosi presenti). Allo stesso tempo è stato/ richiamato l'insegnamento di questa Corte di legittimità, nel senso che non occorre, ai fini del perfezionamento del reato, che il lancio di materiale pericoloso o di strumenti atti ad offendere colpisca una o più persone, essendo a tal fine sufficiente la condotta del lancio, nella quale, secondo la valutazione predeterminata dal legislatore, è comunque insita la pericolosità, ove la stessa ovviamente avvenga in presenza di assembramenti di persone, come di norma accade nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (così, in motivazione, Sez. 3, n. 9884 del 11/02/2020, Masciari e altro, non mass.). D'altronde, alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve considerarsi corredata da adeguata motivazione in ordine all'accertamento di fatto, pertanto non censurabile in sede di legittimità, circa il concreto pericolo corso dalle persone in conseguenza del lancio della fiaccola da parte dell'imputato, irrilevante essendo - per le ragioni correttamente evidenziate - la gittata impressa all'oggetto. 3.2. Per ciò che concerne il secondo motivo di censura, la motivazione somministrata dalla Corte territoriale per disattendere la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità non è affatto apparente, dal momento che la sentenza impugnata ha negato l'invocato riconoscimento in ragione tanto del pregiudizio che il gesto avrebbe potuto arrecare agli altri spettatori, con cui entrambi gli imputati erano a stretto contatto di gomito, ma anche per la manifesta noncuranza della situazione creatasi e quindi, in definitiva, per l'intensità del dolo così palesata, tale pertanto da escludere la particolare tenuità della vicenda. Il giudizio sulla tenuità richiede infatti una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466), ed in proposito la motivazione siccome resa si sottrae a censure di sorta. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/0
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