CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di BARI, con ordinanza in data 04/11/2021, dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà e rigettava quelle di affidamento ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, formulando censure in fatto che non sono consentite, non si confronta con la motivazione che ha evidenziato le gravi e reiterate violazioni poste in essere durante il regime di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. e il rischio di recidiva, come desunto dalla recentissima applicazione della sorveglianza speciale di p.s. che attesta la pericolosità del condannato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2