CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 9 maggio 2017 del Tribunale di Grosseto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa aggravata e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato non è inammissibile o manifestamente infondato; - che va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 20 settembre 2009 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni dieci, è ormai scaduto, anche considerando i 385 giorni di sospensione, dal 15 marzo 2012 al 4 aprile 2012 per astensione degli avvocati; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/1