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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22293/2023

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28733-2021, proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] I, n. 10, presso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5958/21 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la C .

A .

B .

A .

S .

N .

C . [OSCURATO:PERSONA] . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad essa contribuente il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione relativa ai consumi di carburante relativi all’anno 2016; che la C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 1959/ 2019 , rigettò il ricorso; che la C .

A .

B .

A .

S .

N .

C . [OSCURATO:PERSONA] .propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 5958, depositata il 15/07/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come l’art. 24 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd.

T.U.A.) “prevede un’aliquota agevolata per il gasolio commerciale utilizzato come propellente solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale…sono infatti escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri le imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente”; che avverso tale decisione la C .

A .

B .

A .

S .

N .

C . [OSCURATO:PERSONA] . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; che, con ordinanza interlocutoria del 3.2.2023, n. 3406, resa all’esito della originaria adunanza camerale del 14.12.2022, questa Corte ha disposto rinviarsi la causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del presente procedimento (iscritto al n. 28733-2021 r.g.) con quelli anteriormente iscritti ai nn. 28667-2021 e 4664-2021 r.g.; che all’odierna udienza, tuttavia, è stato fissato per la trattazione congiunta al presente procedimento unicamente quello anteriormente iscritto al n. 4664-2021 r.g. e non anche quello iscritto al n. 28667- 2021 r.g. (in relazione al quale questa stessa Corte, con ordinanza interlocutoria del 23.1.2023, n. 1922, aveva disposto rinvio a nuovo ruolo, mancando l’evidenzia decisoria per la definizione del giudizio innanzi all’allora sesta sezione civile, sottosezione tributaria); che stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, appare dunque opportuno rinviare nuovamente il presente fascicolo a nuovo ruolo, per trattazione congiunta anche con il procedimento anteriormente iscritto al n. 28667/2021 R.G.; P.Q.M.

La Corte rinvia causaa nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del presente procedimento (iscritto al n. 287

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28733-2021, proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] I, n. 10, presso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5958/21 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la C . A . B . A . S . N . C . [OSCURATO:PERSONA] . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad essa contribuente il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione relativa ai consumi di carburante relativi all’anno 2016; che la C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 1959/ 2019 , rigettò il ricorso; che la C . A . B . A . S . N . C . [OSCURATO:PERSONA] .propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 5958, depositata il 15/07/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come l’art. 24 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) “prevede un’aliquota agevolata per il gasolio commerciale utilizzato come propellente solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale…sono infatti escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri le imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente”; che avverso tale decisione la C . A . B . A . S . N . C . [OSCURATO:PERSONA] . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; che, con ordinanza interlocutoria del 3.2.2023, n. 3406, resa all’esito della originaria adunanza camerale del 14.12.2022, questa Corte ha disposto rinviarsi la causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del presente procedimento (iscritto al n. 28733-2021 r.g.) con quelli anteriormente iscritti ai nn. 28667-2021 e 4664-2021 r.g.; che all’odierna udienza, tuttavia, è stato fissato per la trattazione congiunta al presente procedimento unicamente quello anteriormente iscritto al n. 4664-2021 r.g. e non anche quello iscritto al n. 28667- 2021 r.g. (in relazione al quale questa stessa Corte, con ordinanza interlocutoria del 23.1.2023, n. 1922, aveva disposto rinvio a nuovo ruolo, mancando l’evidenzia decisoria per la definizione del giudizio innanzi all’allora sesta sezione civile, sottosezione tributaria); che stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, appare dunque opportuno rinviare nuovamente il presente fascicolo a nuovo ruolo, per trattazione congiunta anche con il procedimento anteriormente iscritto al n. 28667/2021 R.G.; P.Q.M. La Corte rinvia causaa nuovo ruolo, per la trattazione congiunta del presente procedimento (iscritto al n. 287
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