CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale di Milano, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate commesso il 26 aprile 2020. MI 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 337 cod. pen., per errata qualificazione giuridica del fatto in quanto dall'istruttoria dibattimentale era risultata solo una discussione animata, tanto che la coimputata era stata assolta, ma non anche gesti violenti o minacce. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto dall'esame dei testimoni e degli imputati era risultato che il pubblico ufficiale era caduto per un urto involontario e non per un'azione volontaria del ricorrente/ tanto che le lesioni da questi patite dovevano al più qualificarsi colpose, anche alla luce dell'assoluzione della coimputata. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto è inammissibile per genericità. 2. I motivi, esaminabili congiuntamente, si limitano a confutare, in modo indeterminato, l'assenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo confrontarsi con il ragionamento probatorio svolto dalla Corte di appello. La sentenza impugnata, con argomenti privi di vizi di illogicità e in piena rispondenza con le risultanze istruttorie, ha dato atto come il ricorrente, trovato in strada senza la mascherina obbligatoria durante l'emergenza COVID, per evitare di essere identificato dai Carabinieri in divisa che lo avevano fermato, avesse spintonato volontariamente uno di loro, [OSCURATO:PERSONA], tanto da farlo cadere per terra e cagionargli così le lesioni refertate. 2.2. La condotta tenuta dal ricorrente, per come accertata, integra il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per il compimento del quale basta l'opposizione allo svolgimento delle attività dei pubblici ufficiali, indipendentemente dall'esito (Sez. 6, n. 5459, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sortino, Rv. 278207), consistendo il dolo nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare l'espletamento del pubblico ufficio o servizio in atto, non rilevando che l'agente abbia avuto di mira anche altri scopi (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Rv. 257512). 2.3. Con riguardo al delitto di lesioni, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla difesa, in termini sempre e solo di fatto, la Corte di appello, in adesione all'accurata e puntuale ricostruzione dell'accaduto svolta a seguito dell'istruttoria, ha ritenuto che la versione dell'imputato, circa la caduta accidentale dell'operante per avere inciampato, risultasse smentita dalle prove acquisite (testimonianze degli operanti e tipo di lesioni refertate). .19t tfat, Di nessun rilievoll'avvenuta pronuncia assolutoria della coimputata, motivata dalla condotta non oppositiva tenuta nel corso del controllo. 3. Dagli argomenti che precedono consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos