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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18673/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 maggio 1974 Avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 27 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza avanzata ex art. 309 cod. proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare pronunziata dal GIP del Tribunale di Napoli il 9 settembre 2021, a lui applicata in quanto indagato di avere partecipato all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari nei confronti dell'indagato. 2.Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai difensori di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 297/3 comma cod. proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, poiché Cerrone era stato tratto in arresto per il reato previsto dall'art. 74 DPR 309/90 e, nell'ambito di quel procedimento gli sono stati contestati i medesimi comportamenti che oggi refluiscono nella nuova imputazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.; tali condotte sono state tutte ampiamente trattate e valutate nei provvedimenti giudiziari che si sono succeduti sino alla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello il 10 Marzo 2021, che ha confermato la responsabilità dell'imputato quale grosso esponente del narcotraffico, con ruolo apicale nell'ambito di un proprio gruppo che collaborava con diversi clan camorristici.

Subito dopo la scarcerazione dell'imputato, per avere scontato la pena per quella imputazione, è stata avanzata la nuova richiesta di arresto in ordine alla nuova contestazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen., sulla base dei medesimi elementi già emersi nel primo procedimento, che all'epoca non erano stati ritenuti sufficienti per contestare all'imputato la partecipazione all'associazione camorristica.

Con la nuova ordinanza di custodia cautelare si addebita all'odierno ricorrente di essersi associato con gli Amato e i Pagano, esponenti del clan omonimo, divenendone i fornitori di cocaina e rifornendo il gruppo anche di armi; di avere creato un fondo comune mettendo a disposizione rifugi e covi dai quali potevano gestire gli affari, durante la latitanza; di avere sostenuto le spese legali e fornito supporto materiale nella esecuzione di alcuni omicidi, partecipando alle riunioni strategiche.

In sostanza le medesime condotte già addebitate all'imputato sono state utilizzate per disporre una nuova misura cautelare in ordine alla diversa imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

Il tribunale, tuttavia, ha respinto la detta eccezione valorizzando le dichiarazioni di due collaboratori che fanno riferimento a circostanze sintomatiche della prosecuzione dei rapporti tra il ricorrente e il latitante Imperiale, residente a Dubai, e solo di recente tratto in arresto, valorizzando due episodi che a giudizio del ricorrente non dimostrano la persistenza del vincolo associativo dell'odierno indagato con il clan Amato ma assumono un significato del tutto opposto.

Alla stregua di tali elementi la difesa ritiene che la misura coercitiva è stata applicata solamente sulla base di elementi già noti nel 2015 e pertanto deve retroagire alla prima ordinanza. 2.2 violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al divieto di sottoporre qualcuno a nuovo procedimento per il medesimo fatto.

Osservano i ricorrenti che le contestazioni mosse a Cerrone nell'ambito del presente -e procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. sono le medesi &ma:re già valutate nel procedimento per il quale ha riportato condanna per il reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Il tribunale ha ritenuto che l'imputazione ex art. 74 fosse temporalmente chiusa al 19 gennaio 2017, data della pronunzia della sentenza di primo grado, mentre il delitto di associazione camorristica è contestato come ancora permanente e ha attribuito a Cerrone un ruolo più articolato e complesso.

Tuttavia il ricorrente ribadisce che le condotte accertate in epoca successiva a quella data sono del tutto irrilevanti ai fini della prova della persistenza del vincolo associativo. 2.3 Violazione dell'art. 274 cod. proc.pen. poiché all'epoca della prima misura cautelare tutti i collaboratori storici avevano escluso l'intraneità dei due narcotrafficanti, Cerrone e Imperiali, a qualsiasi clan ed è certo che al momento non sussistono le esigenze cautelari ravvisate dal GIP , posto che l'imputato ha tenuto nel corso del procedimento penale a suo carico un comportamento collaborativo con gli inquirenti, che oggi viene ritenuto strumentale.

Nè può dirsi sussistente un concreto pericolo di fuga, ove si consideri che il ricorrente è rimasto agli arresti domiciliari per oltre 5 anni senza allontanarsi dalla sua abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 In ordine al primo motivo deve premettersi che anche di recente è stato ribadito che in tema di c.d.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16595 del 06/05/2020 Cc. (dep. 01/06/2020 ) Rv. 279222 - 01).

Si tratta di un orientamento che ha avuto il conforto delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 14 535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910) ed è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.), «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata.

Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari».

Ciò premesso, può convenirsi, in generale, con i ricorrenti che l'onere della prova riguardante il tempus commissi delicti, quando da esso possano trarsi effetti sfavorevoli per l'indagato/imputato, incombe sul P.M. il quale, peraltro, nel caso di specie lo ha certamente soddisfatto attraverso gli elementi valorizzati ad integrazione del quadro indiziario riguardante l'enucleazione di un sodalizio di tipo mafioso tuttora operante sul territorio.

Il reato associativo nel presente procedimento è contestato al ricorrente quale commesso «con condotta perdurante», quindi in riferimento ad epoca successiva alla esecuzione della prima ordinanza di custodia .

A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale non ha utilizzato i medesimi elementi posti a sostegno della prima ordinanza di custodia cautelare già applicata in relazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma ha valorizzato alcune emergenze sopravvenute e successive alla emissione di quella misura, che dimostrano la persistente attività associativa del Cerrone, finalizzata alla realizzazione di proventi in favore dei familiari dell'esponente apicale dell'associazione, nonostante la sottoposizione a misura cautelare.

In particolare a pag. 6 della ordinanza si riportano alcuni passaggi di una conversazione in cui, parlando con il suo socio in affari Imperiale, Cerrone riconosce che da 5 anni versa periodicamente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] ingenti somme di denaro quale frutto degli investimenti dei proventi illeciti che gli erano stati affidati.

Nell'ordinanza si afferma pertanto che è ancora in corso la partecipazione del Cerrone alla associazione di stampo camorristico, esplicata attraverso la gestione dei capitali degli elementi apicali del clan e il loro investimento.

Il tribunale ha inoltre valorizzato le recenti dichiarazioni di alcuni collaboratori che hanno meglio delineato il ruolo dell'indagato nell'ambito del contesto associativo e da cui emerge non uno sporadico fiancheggiamento, ma una vera e propria compenetrazione del Cerrone nella struttura associativa capeggiata da Amato.

Di contro deve osservarsi che le dichiarazioni del collaboratore Pignalosa in merito ad una condotta posta in essere da Imperiale diretta a riscuotere una somma di denaro dovuta a Cerrone, non sembrano dimostrare la persistente partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso quanto piuttosto il forte legame con il socio Imperiali.

In conclusione gli elementi evidenziati nel provvedimento si riferiscono ad una attività di reimpiego e riciclaggio dei proventi illeciti degli Amato e certamente il finanziamento delle famiglie dei sodali è riprova della stretta compenetrazione tra l'imputato e l'organizzazione camorristica. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché non ricorrono i presupposti dell'art. 649 codice procedura penale, in quanto, come già esposto, si addebitano al Cerrone fatti diversi da quelli oggetto della precedente ordinanza, rispetto ai quali non sussiste all'evidenza ostacolo di precedente giudicato. 1.3 Anche la terza censura deve essere respinta poiché il comportamento collaborativo tenuto dal Cerrone in occasione della prima misura cautelare trova ampia e inequivoca smentita nel tenore delle intercettazioni, da cui emerge che il predetto ha continuato ad operare in favore degli esponenti della detta organizzazione criminale e in stretto collegamento con il suo socio in affari, a riprova della sua persistente e subdola pericolosità sociale che legittima l'adozione della nuova misura impugnata.

2. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 maggio 1974 Avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 27 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza avanzata ex art. 309 cod. proc.pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare pronunziata dal GIP del Tribunale di Napoli il 9 settembre 2021, a lui applicata in quanto indagato di avere partecipato all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari nei confronti dell'indagato. 2.Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai difensori di fiducia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 297/3 comma cod. proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova, poiché Cerrone era stato tratto in arresto per il reato previsto dall'art. 74 DPR 309/90 e, nell'ambito di quel procedimento gli sono stati contestati i medesimi comportamenti che oggi refluiscono nella nuova imputazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.; tali condotte sono state tutte ampiamente trattate e valutate nei provvedimenti giudiziari che si sono succeduti sino alla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello il 10 Marzo 2021, che ha confermato la responsabilità dell'imputato quale grosso esponente del narcotraffico, con ruolo apicale nell'ambito di un proprio gruppo che collaborava con diversi clan camorristici. Subito dopo la scarcerazione dell'imputato, per avere scontato la pena per quella imputazione, è stata avanzata la nuova richiesta di arresto in ordine alla nuova contestazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen., sulla base dei medesimi elementi già emersi nel primo procedimento, che all'epoca non erano stati ritenuti sufficienti per contestare all'imputato la partecipazione all'associazione camorristica. Con la nuova ordinanza di custodia cautelare si addebita all'odierno ricorrente di essersi associato con gli Amato e i Pagano, esponenti del clan omonimo, divenendone i fornitori di cocaina e rifornendo il gruppo anche di armi; di avere creato un fondo comune mettendo a disposizione rifugi e covi dai quali potevano gestire gli affari, durante la latitanza; di avere sostenuto le spese legali e fornito supporto materiale nella esecuzione di alcuni omicidi, partecipando alle riunioni strategiche. In sostanza le medesime condotte già addebitate all'imputato sono state utilizzate per disporre una nuova misura cautelare in ordine alla diversa imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Il tribunale, tuttavia, ha respinto la detta eccezione valorizzando le dichiarazioni di due collaboratori che fanno riferimento a circostanze sintomatiche della prosecuzione dei rapporti tra il ricorrente e il latitante Imperiale, residente a Dubai, e solo di recente tratto in arresto, valorizzando due episodi che a giudizio del ricorrente non dimostrano la persistenza del vincolo associativo dell'odierno indagato con il clan Amato ma assumono un significato del tutto opposto. Alla stregua di tali elementi la difesa ritiene che la misura coercitiva è stata applicata solamente sulla base di elementi già noti nel 2015 e pertanto deve retroagire alla prima ordinanza. 2.2 violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al divieto di sottoporre qualcuno a nuovo procedimento per il medesimo fatto. Osservano i ricorrenti che le contestazioni mosse a Cerrone nell'ambito del presente -e procedimento per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. sono le medesi &ma:re già valutate nel procedimento per il quale ha riportato condanna per il reato di associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Il tribunale ha ritenuto che l'imputazione ex art. 74 fosse temporalmente chiusa al 19 gennaio 2017, data della pronunzia della sentenza di primo grado, mentre il delitto di associazione camorristica è contestato come ancora permanente e ha attribuito a Cerrone un ruolo più articolato e complesso. Tuttavia il ricorrente ribadisce che le condotte accertate in epoca successiva a quella data sono del tutto irrilevanti ai fini della prova della persistenza del vincolo associativo. 2.3 Violazione dell'art. 274 cod. proc.pen. poiché all'epoca della prima misura cautelare tutti i collaboratori storici avevano escluso l'intraneità dei due narcotrafficanti, Cerrone e Imperiali, a qualsiasi clan ed è certo che al momento non sussistono le esigenze cautelari ravvisate dal GIP , posto che l'imputato ha tenuto nel corso del procedimento penale a suo carico un comportamento collaborativo con gli inquirenti, che oggi viene ritenuto strumentale. Nè può dirsi sussistente un concreto pericolo di fuga, ove si consideri che il ricorrente è rimasto agli arresti domiciliari per oltre 5 anni senza allontanarsi dalla sua abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 In ordine al primo motivo deve premettersi che anche di recente è stato ribadito che in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza. (Sez. 2 - , Sentenza n. 16595 del 06/05/2020 Cc. (dep. 01/06/2020 ) Rv. 279222 - 01). Si tratta di un orientamento che ha avuto il conforto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 14 535 del 10/04/2007, Librato, Rv. 235910) ed è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.), «considerando anche che non vi è stata alcuna altra decisione successiva che se ne sia discostata. Del resto, una diversa interpretazione avrebbe il poco comprensibile effetto di "coprire" con la retrodatazione la prosecuzione dell'attività criminale rispetto alla quale non potrebbero più essere utilizzate misure cautelari». Ciò premesso, può convenirsi, in generale, con i ricorrenti che l'onere della prova riguardante il tempus commissi delicti, quando da esso possano trarsi effetti sfavorevoli per l'indagato/imputato, incombe sul P.M. il quale, peraltro, nel caso di specie lo ha certamente soddisfatto attraverso gli elementi valorizzati ad integrazione del quadro indiziario riguardante l'enucleazione di un sodalizio di tipo mafioso tuttora operante sul territorio. Il reato associativo nel presente procedimento è contestato al ricorrente quale commesso «con condotta perdurante», quindi in riferimento ad epoca successiva alla esecuzione della prima ordinanza di custodia . A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, il tribunale non ha utilizzato i medesimi elementi posti a sostegno della prima ordinanza di custodia cautelare già applicata in relazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma ha valorizzato alcune emergenze sopravvenute e successive alla emissione di quella misura, che dimostrano la persistente attività associativa del Cerrone, finalizzata alla realizzazione di proventi in favore dei familiari dell'esponente apicale dell'associazione, nonostante la sottoposizione a misura cautelare. In particolare a pag. 6 della ordinanza si riportano alcuni passaggi di una conversazione in cui, parlando con il suo socio in affari Imperiale, Cerrone riconosce che da 5 anni versa periodicamente alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] ingenti somme di denaro quale frutto degli investimenti dei proventi illeciti che gli erano stati affidati. Nell'ordinanza si afferma pertanto che è ancora in corso la partecipazione del Cerrone alla associazione di stampo camorristico, esplicata attraverso la gestione dei capitali degli elementi apicali del clan e il loro investimento. Il tribunale ha inoltre valorizzato le recenti dichiarazioni di alcuni collaboratori che hanno meglio delineato il ruolo dell'indagato nell'ambito del contesto associativo e da cui emerge non uno sporadico fiancheggiamento, ma una vera e propria compenetrazione del Cerrone nella struttura associativa capeggiata da Amato. Di contro deve osservarsi che le dichiarazioni del collaboratore Pignalosa in merito ad una condotta posta in essere da Imperiale diretta a riscuotere una somma di denaro dovuta a Cerrone, non sembrano dimostrare la persistente partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso quanto piuttosto il forte legame con il socio Imperiali. In conclusione gli elementi evidenziati nel provvedimento si riferiscono ad una attività di reimpiego e riciclaggio dei proventi illeciti degli Amato e certamente il finanziamento delle famiglie dei sodali è riprova della stretta compenetrazione tra l'imputato e l'organizzazione camorristica. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché non ricorrono i presupposti dell'art. 649 codice procedura penale, in quanto, come già esposto, si addebitano al Cerrone fatti diversi da quelli oggetto della precedente ordinanza, rispetto ai quali non sussiste all'evidenza ostacolo di precedente giudicato. 1.3 Anche la terza censura deve essere respinta poiché il comportamento collaborativo tenuto dal Cerrone in occasione della prima misura cautelare trova ampia e inequivoca smentita nel tenore delle intercettazioni, da cui emerge che il predetto ha continuato ad operare in favore degli esponenti della detta organizzazione criminale e in stretto collegamento con il suo socio in affari, a riprova della sua persistente e subdola pericolosità sociale che legittima l'adozione della nuova misura impugnata. 2. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.
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