CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 dicembre 2024
Cassazione n. 08223/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui è attualmente sottoposto in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di motivazione e di violazione di legge in quanto il Tribunale, con motivazione apparente, illogica e fondata su mere clausole di stile, ha omesso di valutare gli elementi di novità indicati dalla difesa e, in particolare, la condizione familiare del ricorrente (con prole di età inferiore a sei anni), la disponibilità di un domicilio lontano da [OSCURATO:PERSONA], il tempo decorso il comportamento intramurario, l'avvenuta celebrazione dell'udienza preliminare e la richiesta di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo generico e privo del necessario requisito della specificità. Il ricorrente, infatti, si è limitato ad esprimere il proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, omettendo, tuttavia, di confrontarsi criticamente con le ragioni dell'ordinanza che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato che, a fronte della preclusione conseguente al cosiddetto "giudicato cautelare", l'istanza rigettata era meramente reiterativa di altra analoga richiesta già rigettata con provvedimento del 23/11/23 e, comunque, era fondata su una generica allegazione relativa alla condizione familiare del ricorrente, non supportata da adeguata documentata. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 dicembre 2024 Il Consigliere estensor