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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 16209/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla gravità e non occasionalità della condotta, ritenendola - con giudizio di merito immune da censure - incompatibile con i presupposti per riconoscere la tenuità del fatto, come pure per escludere la possibilità dell'applicazione di pene sostitutive, ritenendo che la propensione dell'imputato alla violazione delle prescrizione è incompatibile con tale diverso regime sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla gravità e non occasionalità della condotta, ritenendola - con giudizio di merito immune da censure - incompatibile con i presupposti per riconoscere la tenuità del fatto, come pure per escludere la possibilità dell'applicazione di pene sostitutive, ritenendo che la propensione dell'imputato alla violazione delle prescrizione è incompatibile con tale diverso regime sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 16209/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris