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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 25469/2025

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itale ex lege;-ricorrente-controY.F. ;-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.383/2023, depositata il 30/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7001/2018, rigettava ladomanda di Y.F. , volta ad ottenere il risarcimentodel danno (da responsabilità professionale per colpa medica)Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025conseguente ad un intervento di exeresi (di una formazioneData pubblicazione 17/09/2025polipoide) alle corde vocali, al quale si era sottoposta presso laClinica Vesuvio di Napoli, la quale aveva chiamato in causa pergaranzia, tra gli altri, H.T. , il chirurgo che aveva effettuatol’intervento; condannava l’attrice al pagamento delle speseprocessuali in favore della convenuta struttura sanitaria, lecompensava nel rapporto con le altre parti, quindi, per quantorileva in questa sede, anche nei confronti del H.T.La Y.F. proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’appellodi Napoli.

Il H.T. oltre a resistere, spiegava appello incidentale(tardivo), con il quale si doleva della mancata condanna dell’attricealla refusione delle spese di lite anche in suo favore, deducendoche, una volta rigettata la domanda principale, l’onere delle speseda lui sostenute, quale terzo chiamato in causa, dovesse essereposto a carico dell’attrice, quale parte soccombente che avevaprovocato e giustificato la sua chiamata in garanzia, in forza delprincipio secondo il quale «In tema di spese giudiziali sostenute dalterzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domandaprincipale, il relativo onere va posto a carico della partesoccombente che ha provocato e giustificato la chiamata ingaranzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche sel'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda neiconfronti del terzo» (Cass. 08/02/2016, n. 2492).Il giudice adito, con la sentenza n. 383/2023, depositata il30/01/2023, ha rigettato l’appello principale ed ha dichiaratoinammissibile quello incidentale, perché tardivo e, per l’effetto, hadichiarato assorbito l’esame del merito della censura formulata dalH.T.Segnatamente, la corte territoriale ha rilevato che il H.T. si eracostituito con comparsa depositata in data 28.11.2018, oltre iltermine di 30 giorni di cui all’art. 325 cod.proc.civ. spirato il15.10.2018, e ha concluso che non poteva giovarsi della previsione2 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025di cui all’art. 334 cod.proc.civ., il quale consente all’appellato diData pubblicazione 17/09/2025formulare appello incidentale tardivo anche quando per esso siadecorso il termine di impugnazione, in quanto «La statuizione dellasentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capoautonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avversodi essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo diimpugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione,inammissibile (…)».H.T. ricorre per la cassazione di detta sentenza,formulando due motivi, illustrati con memoria.Y.F. non svolge attività difensiva in questa sede.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 334cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.Il ricorrente evoca, a supporto della sua censura, alcune pronuncedi questa Corte secondo cui «L'art. 334 c.p.c., che consente allaparte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata adintegrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperireimpugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dellospirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivoltoa rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione direciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tengaanalogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazionioggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo dellasentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investitodall'impugnazione principale» (Cass. 05/09/2022, n. 26139; Cass.26/05/2020, n. 9682; Cass. 14/02/2020, n. 3830; Cass.05/08/2019, n. 20883; Cass. 16/11/2018, n. 29593; Cass.12/07/2018, n. 18415; Cass. 30/05/2018, n. 13651, cui aggiunge,3 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025con la memoria, Cass. n. 18423/2024, Cass. n. 15100/24; Cass. n.Data pubblicazione 17/09/20256839/24; Cass. n. 29448/24).2) Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazionedell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4cod.proc.civ., e chiede a questa Corte, ricorrendone - a suo dire, ipresupposti, di disporre una nuova regolazione delle spese di lite,ai sensi dell’art. 384, 2° comma, cod.proc.civ., in applicazione delprincipio di causalità che, unitamente a quello di soccombenza,regola il riparto delle spese di lite, di talché «il rimborso delle speseprocessuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenutodeve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causasi sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attorestesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando chel'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato ofatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante,rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria,concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass.28/03/2022, n. 9941).3) Il primo motivo è fondato.Va data continuità all’indirizzo prevalente di questa Corte secondocui è ammessa «l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsicon l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nelgiudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine perl'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si trattidi un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessunadistinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371c.p.c.» (Cass. 29/05/2024, n. 15100)Si tratta, come si è detto, dell’indirizzo prevalente, a fronte diquello minoritario espresso, ad esempio, da Cass. 29/10/2019, n.27616 e da Cass. 14/03/2018, n, 6156; le ragioni che spingono il4 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Collegio a preferire l’orientamento prevalente sono da individuareNumero di raccolta generale 25469/2025nella ratio dell’impugnazione incidentale tardiva: qDuaetal plaub blicdaziio ne 17/09/2025consentire «alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe diper sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, conl'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta arimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assettodi interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subirepregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativadi controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenzanell'ultimo giorno disponibile.

L'istituto della impugnazioneincidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cuidipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalleparti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltàprocessuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato ladecisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta arimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dallapronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. paritàdelle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo,ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazionetempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimastasoccombente, con inevitabile proliferazione dei processi diimpugnazione» (Cass. 29/05/2024, n. 15100).La pronuncia n. 8494 del 20/03/2024 delle Sezioni Unite hacontribuito al rafforzamento delle suindicate conclusioni, avendostatuito che «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibileanche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivoltacontro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragionedel fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgeredall’impugnazione principale» e che «il principio secondo cuil'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando5 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parteData pubblicazione 17/09/2025destinataria dell’impugnazione principale è applicabile anche conriferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazioneincidentale tardiva».E’ evidente, dunque, l’errore in cui è incorso il giudice a quoritenendo inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva delH.T.4) L’accoglimento del primo motivo non giova, tuttavia, alricorrente.Trova, infatti, applicazione il seguente principio di diritto: «Lespese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essererifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla partesoccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesarivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad unapretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbiavisto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti,non può essere condannato alla rifusione delle spese di litesostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata ladomanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti delchiamato» (Cass. 15/11/2023, n. 31868).Il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione dellespese di lite tra l’attrice e l’odierno ricorrente; la decisione dicompensare le spese, quindi, di escludere il rimborso delle spese dilite sostenute dal H.T. non integra gli estremi di una condanna(Cass. 3/05/2025, n. 11629; Cass. 10/06/2020, n. 11068; Cass.13/9/2021, n.24645; Cass. 21/07/2017, n. 18039; Cass.17/09/2015, n. 18288), nè «costituisce, per la parte, ostacolo alladifesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanziacostituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino acomprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso dellespese»: così Cass. 31/01/2008, n. 2397); tantomeno si pone in6 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025contrasto con il principio enunciato da Cass. 28/03/2022, n. 9941,Data pubblicazione 17/09/2025di cui il ricorrente chiede l’applicazione nel caso di specie.Giusta quanto assolutamente pacifico presso la giurisprudenza piùche consolidata di questa Corte, in tema di spese processualisussiste violazione del principio della soccombenza, di cui all' art.91 cod.proc.civ. - denunciabile in sede di legittimità sotto il profilodi cui all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. - solo nell'ipotesi incui le spese di causa siano state poste, da parte del giudice delmerito, totalmente (o, eventualmente, anche parzialmente) acarico della parte che risulti totalmente vittoriosa.

Certo che nellaspecie il giudice del merito, lungi dal porre - anche soloparzialmente - le spese di lite a carico della parte risultatatotalmente vincitrice, si è limitato a disporre la compensazionedelle spese stesse tra l’attrice e il H.T. terzo chiamato ingiudizio, è palese che la denunziata violazione di legge nonsussiste.Va altresì rilevato che il H.T. non si è doluto della motivazioneaddotta dal giudice di primo grado a giustificazione della suddettacompensazione, ma solo del fatto che il tribunale non avessecondannato la Y.F. , in forza del principio di causalità, arifondergli le spese del giudizio di primo grado.5) Il ricorso va, quindi, rigettato, pur dovendosi correggere lamotivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenutoinammissibile l’impugnazione incidentale tardiva.6) Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio,non avendo la Y.F. svolto attività difensiva in questa sede.7) Va disposto che, in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di Y.F. .

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.7 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.Data pubblicazione 17/09/2025115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone l’oscuramento dei dati personali nei termini di cui inmotivazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteGIACOMO TRAVAGLINO8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itale ex lege;-ricorrente-controY.F. ;-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.383/2023, depositata il 30/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7001/2018, rigettava ladomanda di Y.F. , volta ad ottenere il risarcimentodel danno (da responsabilità professionale per colpa medica)Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025conseguente ad un intervento di exeresi (di una formazioneData pubblicazione 17/09/2025polipoide) alle corde vocali, al quale si era sottoposta presso laClinica Vesuvio di Napoli, la quale aveva chiamato in causa pergaranzia, tra gli altri, H.T. , il chirurgo che aveva effettuatol’intervento; condannava l’attrice al pagamento delle speseprocessuali in favore della convenuta struttura sanitaria, lecompensava nel rapporto con le altre parti, quindi, per quantorileva in questa sede, anche nei confronti del H.T.La Y.F. proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’appellodi Napoli. Il H.T. oltre a resistere, spiegava appello incidentale(tardivo), con il quale si doleva della mancata condanna dell’attricealla refusione delle spese di lite anche in suo favore, deducendoche, una volta rigettata la domanda principale, l’onere delle speseda lui sostenute, quale terzo chiamato in causa, dovesse essereposto a carico dell’attrice, quale parte soccombente che avevaprovocato e giustificato la sua chiamata in garanzia, in forza delprincipio secondo il quale «In tema di spese giudiziali sostenute dalterzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domandaprincipale, il relativo onere va posto a carico della partesoccombente che ha provocato e giustificato la chiamata ingaranzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche sel'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda neiconfronti del terzo» (Cass. 08/02/2016, n. 2492).Il giudice adito, con la sentenza n. 383/2023, depositata il30/01/2023, ha rigettato l’appello principale ed ha dichiaratoinammissibile quello incidentale, perché tardivo e, per l’effetto, hadichiarato assorbito l’esame del merito della censura formulata dalH.T.Segnatamente, la corte territoriale ha rilevato che il H.T. si eracostituito con comparsa depositata in data 28.11.2018, oltre iltermine di 30 giorni di cui all’art. 325 cod.proc.civ. spirato il15.10.2018, e ha concluso che non poteva giovarsi della previsione2 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025di cui all’art. 334 cod.proc.civ., il quale consente all’appellato diData pubblicazione 17/09/2025formulare appello incidentale tardivo anche quando per esso siadecorso il termine di impugnazione, in quanto «La statuizione dellasentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capoautonomo della decisione; ne consegue che l'impugnazione avversodi essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo diimpugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione,inammissibile (…)».H.T. ricorre per la cassazione di detta sentenza,formulando due motivi, illustrati con memoria.Y.F. non svolge attività difensiva in questa sede.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 334cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.Il ricorrente evoca, a supporto della sua censura, alcune pronuncedi questa Corte secondo cui «L'art. 334 c.p.c., che consente allaparte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata adintegrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperireimpugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dellospirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivoltoa rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione direciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tengaanalogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazionioggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo dellasentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investitodall'impugnazione principale» (Cass. 05/09/2022, n. 26139; Cass.26/05/2020, n. 9682; Cass. 14/02/2020, n. 3830; Cass.05/08/2019, n. 20883; Cass. 16/11/2018, n. 29593; Cass.12/07/2018, n. 18415; Cass. 30/05/2018, n. 13651, cui aggiunge,3 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025con la memoria, Cass. n. 18423/2024, Cass. n. 15100/24; Cass. n.Data pubblicazione 17/09/20256839/24; Cass. n. 29448/24).2) Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazionedell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4cod.proc.civ., e chiede a questa Corte, ricorrendone - a suo dire, ipresupposti, di disporre una nuova regolazione delle spese di lite,ai sensi dell’art. 384, 2° comma, cod.proc.civ., in applicazione delprincipio di causalità che, unitamente a quello di soccombenza,regola il riparto delle spese di lite, di talché «il rimborso delle speseprocessuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenutodeve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causasi sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attorestesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando chel'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato ofatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante,rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria,concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa» (Cass.28/03/2022, n. 9941).3) Il primo motivo è fondato.Va data continuità all’indirizzo prevalente di questa Corte secondocui è ammessa «l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsicon l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nelgiudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine perl'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si trattidi un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessunadistinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371c.p.c.» (Cass. 29/05/2024, n. 15100)Si tratta, come si è detto, dell’indirizzo prevalente, a fronte diquello minoritario espresso, ad esempio, da Cass. 29/10/2019, n.27616 e da Cass. 14/03/2018, n, 6156; le ragioni che spingono il4 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Collegio a preferire l’orientamento prevalente sono da individuareNumero di raccolta generale 25469/2025nella ratio dell’impugnazione incidentale tardiva: qDuaetal plaub blicdaziio ne 17/09/2025consentire «alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe diper sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, conl'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta arimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assettodi interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subirepregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativadi controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenzanell'ultimo giorno disponibile. L'istituto della impugnazioneincidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cuidipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalleparti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltàprocessuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi.Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato ladecisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta arimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dallapronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. paritàdelle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo,ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazionetempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimastasoccombente, con inevitabile proliferazione dei processi diimpugnazione» (Cass. 29/05/2024, n. 15100).La pronuncia n. 8494 del 20/03/2024 delle Sezioni Unite hacontribuito al rafforzamento delle suindicate conclusioni, avendostatuito che «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibileanche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivoltacontro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragionedel fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgeredall’impugnazione principale» e che «il principio secondo cuil'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando5 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parteData pubblicazione 17/09/2025destinataria dell’impugnazione principale è applicabile anche conriferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazioneincidentale tardiva».E’ evidente, dunque, l’errore in cui è incorso il giudice a quoritenendo inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva delH.T.4) L’accoglimento del primo motivo non giova, tuttavia, alricorrente.Trova, infatti, applicazione il seguente principio di diritto: «Lespese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essererifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla partesoccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesarivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad unapretesa rivelatasi fondata; ne consegue che l'attore, il quale abbiavisto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti,non può essere condannato alla rifusione delle spese di litesostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata ladomanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti delchiamato» (Cass. 15/11/2023, n. 31868).Il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione dellespese di lite tra l’attrice e l’odierno ricorrente; la decisione dicompensare le spese, quindi, di escludere il rimborso delle spese dilite sostenute dal H.T. non integra gli estremi di una condanna(Cass. 3/05/2025, n. 11629; Cass. 10/06/2020, n. 11068; Cass.13/9/2021, n.24645; Cass. 21/07/2017, n. 18039; Cass.17/09/2015, n. 18288), nè «costituisce, per la parte, ostacolo alladifesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanziacostituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino acomprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso dellespese»: così Cass. 31/01/2008, n. 2397); tantomeno si pone in6 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025contrasto con il principio enunciato da Cass. 28/03/2022, n. 9941,Data pubblicazione 17/09/2025di cui il ricorrente chiede l’applicazione nel caso di specie.Giusta quanto assolutamente pacifico presso la giurisprudenza piùche consolidata di questa Corte, in tema di spese processualisussiste violazione del principio della soccombenza, di cui all' art.91 cod.proc.civ. - denunciabile in sede di legittimità sotto il profilodi cui all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. - solo nell'ipotesi incui le spese di causa siano state poste, da parte del giudice delmerito, totalmente (o, eventualmente, anche parzialmente) acarico della parte che risulti totalmente vittoriosa. Certo che nellaspecie il giudice del merito, lungi dal porre - anche soloparzialmente - le spese di lite a carico della parte risultatatotalmente vincitrice, si è limitato a disporre la compensazionedelle spese stesse tra l’attrice e il H.T. terzo chiamato ingiudizio, è palese che la denunziata violazione di legge nonsussiste.Va altresì rilevato che il H.T. non si è doluto della motivazioneaddotta dal giudice di primo grado a giustificazione della suddettacompensazione, ma solo del fatto che il tribunale non avessecondannato la Y.F. , in forza del principio di causalità, arifondergli le spese del giudizio di primo grado.5) Il ricorso va, quindi, rigettato, pur dovendosi correggere lamotivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenutoinammissibile l’impugnazione incidentale tardiva.6) Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio,non avendo la Y.F. svolto attività difensiva in questa sede.7) Va disposto che, in caso di utilizzazione del presenteprovvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione dellegeneralità e degli altri dati identificativi di Y.F. . P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.7 di 8Numero registro generale 6541/2023Numero sezionale 3043/2025Numero di raccolta generale 25469/2025Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.Data pubblicazione 17/09/2025115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone l’oscuramento dei dati personali nei termini di cui inmotivazione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteGIACOMO TRAVAGLINO8 di 8
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