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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25211/2022

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DINANZA sul ricorso iscritto al n. 28629/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e dìfeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di even- tualmente partecipare all'udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia n.3064/49/2016 depositata il 20 maggio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora in fallimento, e confermata la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dì Milano n.106/46/2015, avente ad oggetto un diniego rimborso Iva relativo all'anno di imposta 2010, emesso nei confronti della contribuente.

2. La CTR confermava la decisione resa dal giudice di prime cure, ri- tenendo che alla contribuente fosse riconosciuta solo la possibilità di chìedere il rimborso ex art.21 del d.lgs. n.546/92, e che fosse legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso del cre- dito chiesto dal contribuente.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della con- troversia ex art.370 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Con il primo motivo - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per totale assenza di motivazione. q-z Con il secondo motivo - in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. cív. - si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.30 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver il giudice d'appello man- cato di riconoscere che: in presenza di credito IVA vantato dalla società e parzialmente chiesto a rimborso, il credito, formatosi in gran parte negli anni precedenti al periodo di imposta 2007 per il quale la dichia- razione annuale è stata omessa, ricorrendone i presupposti, è stato esposto tramite la compilazione del quadro VR del modello di dichiara- zione IVA 2011 per l'anno 2010 e utilmente è stato chiesto a rimborso per l'importo di Euro 40.085,00, quale minore eccedenza detraibile ri- sultante dalla medesima dichiarazione annuale e da quella dei due anni precedenti.

Il terzo motivo - in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell'art.21 comma 2 ultimo periodo del d.lgs. n.546/92, disposizione richiamata nella succinta motivazione della CTR, in quanto tale previsione fa rife- rimento alla restituzione che consegue al pagamento indebito del con- tribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

5. Il ricorso è fondato.

E' opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo applicabile: l'art.30 comma 2 D.P.R. n.633/1972 prevede che, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA annuale emerga un importo detraibile maggiore di quello a debito, il contribuente «ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di richiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell'attività».

Quanto alla modalità di ottenimento del rimborso, l'art.38 bis del medesimo d.P.R. dispone: «í rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del ter- mine di presentazione della richiesta prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al pericolo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione (...)»; infine, in i attuazione della previsione da ultimo richiamata, a partire dal 1998 nei decreti ministeriali di approvazione del modello IVA annuale, è stato previsto un apposito modello, il c.d.

"VR", da utilizzare per attivare la procedura di rimborso emergente dalla dichiarazione annuale il quale, peraltro, per consolidata interpretazione giurisprudenziale è solo un presupposto per l'esigibilità del credito e l'esigibilità è soggetta al ter- mine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (Cass. 15 maggio 2015 n.9941; Cass. 1 ottobre 2014 n.20678; Cass. 16 maggio 2012, n.7684).

Orbene, la sentenza impugnata non dà alcuna evidenza del fatto alla base delle riprese, né sono evincibili i riferimenti giurisprudenziali cui si richiama in modo molto generico ed incorre pertanto nei vizi denun- ciati dalla ricorrente, incluso quello per motivazione al di sotto del mi- nimo costituzionale (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

6. Inoltre, benché la circostanza dell'omessa dichiarazione possa con- siderarsi incontestata alla luce della mera costituzione dell'Agenzia senza svolgimento di effettive difese, nel caso di specie non è certo il momento in cui è sorto il credito oggetto dì istanza di rimborso, Indicato genericamente in ricorso solo come in gran parte sorto «negli anni pre- cedenti al periodo di imposta 2007».

E' pertanto è necessario anche un accertamento in fatto da parte del giudice del rinvio, per verificare se, al momento della presentazione della domanda di rimborso, era o non era trascorso il termine di prescrizione decennale, decorrente dal mo- mento in cui le singole porzioni del credito sono sorte.

7. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impu- gnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZA sul ricorso iscritto al n. 28629/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e dìfeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di even- tualmente partecipare all'udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia n.3064/49/2016 depositata il 20 maggio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ora in fallimento, e confermata la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dì Milano n.106/46/2015, avente ad oggetto un diniego rimborso Iva relativo all'anno di imposta 2010, emesso nei confronti della contribuente. 2. La CTR confermava la decisione resa dal giudice di prime cure, ri- tenendo che alla contribuente fosse riconosciuta solo la possibilità di chìedere il rimborso ex art.21 del d.lgs. n.546/92, e che fosse legittimo il diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso del cre- dito chiesto dal contribuente. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a tre motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato mera comparsa ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della con- troversia ex art.370 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Con il primo motivo - ex art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. - parte ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per totale assenza di motivazione. q-z Con il secondo motivo - in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. cív. - si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.30 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972 per aver il giudice d'appello man- cato di riconoscere che: in presenza di credito IVA vantato dalla società e parzialmente chiesto a rimborso, il credito, formatosi in gran parte negli anni precedenti al periodo di imposta 2007 per il quale la dichia- razione annuale è stata omessa, ricorrendone i presupposti, è stato esposto tramite la compilazione del quadro VR del modello di dichiara- zione IVA 2011 per l'anno 2010 e utilmente è stato chiesto a rimborso per l'importo di Euro 40.085,00, quale minore eccedenza detraibile ri- sultante dalla medesima dichiarazione annuale e da quella dei due anni precedenti. Il terzo motivo - in relazione all'art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. - lamenta altresì la violazione e falsa applicazione dell'art.21 comma 2 ultimo periodo del d.lgs. n.546/92, disposizione richiamata nella succinta motivazione della CTR, in quanto tale previsione fa rife- rimento alla restituzione che consegue al pagamento indebito del con- tribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie. 5. Il ricorso è fondato. E' opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo applicabile: l'art.30 comma 2 D.P.R. n.633/1972 prevede che, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA annuale emerga un importo detraibile maggiore di quello a debito, il contribuente «ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di richiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell'attività». Quanto alla modalità di ottenimento del rimborso, l'art.38 bis del medesimo d.P.R. dispone: «í rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del ter- mine di presentazione della richiesta prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al pericolo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione (...)»; infine, in i attuazione della previsione da ultimo richiamata, a partire dal 1998 nei decreti ministeriali di approvazione del modello IVA annuale, è stato previsto un apposito modello, il c.d. "VR", da utilizzare per attivare la procedura di rimborso emergente dalla dichiarazione annuale il quale, peraltro, per consolidata interpretazione giurisprudenziale è solo un presupposto per l'esigibilità del credito e l'esigibilità è soggetta al ter- mine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (Cass. 15 maggio 2015 n.9941; Cass. 1 ottobre 2014 n.20678; Cass. 16 maggio 2012, n.7684). Orbene, la sentenza impugnata non dà alcuna evidenza del fatto alla base delle riprese, né sono evincibili i riferimenti giurisprudenziali cui si richiama in modo molto generico ed incorre pertanto nei vizi denun- ciati dalla ricorrente, incluso quello per motivazione al di sotto del mi- nimo costituzionale (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). 6. Inoltre, benché la circostanza dell'omessa dichiarazione possa con- siderarsi incontestata alla luce della mera costituzione dell'Agenzia senza svolgimento di effettive difese, nel caso di specie non è certo il momento in cui è sorto il credito oggetto dì istanza di rimborso, Indicato genericamente in ricorso solo come in gran parte sorto «negli anni pre- cedenti al periodo di imposta 2007». E' pertanto è necessario anche un accertamento in fatto da parte del giudice del rinvio, per verificare se, al momento della presentazione della domanda di rimborso, era o non era trascorso il termine di prescrizione decennale, decorrente dal mo- mento in cui le singole porzioni del credito sono sorte. 7. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impu- gnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in relazione al profilo oltr
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