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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31813/2026

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anza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 17 dicembre2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaLuisa Miranda, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza diPalermo ha dichiarato inammissibili le domande avanzate nell’interesse diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere l’ammissione alla misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale o. in via gradata, a quella dellasemilibertà.1.1.

Il Tribunale ha premesso che il predetto è in atto detenuto inespiazione della pena di anni nove di reclusione in relazione ai delitti di cui agliartt. 416-bis e 56, 81, 629, secondo comma, cod. pen. aggravato ai sensidell’art. 7 legge 203/91 (ora 416-bis.1 cod. pen.), commessi in Caserta e zonelimitrofe tra il 2016 ed il 2017, reati in ordine ai quali la legge formula, ai sensidell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord. pen.), unapresunzione non assoluta di spiccata pericolosità «sì da porre a carico di chi si èmacchiato di tali gravissimi reati vari incombenti partitamente menzionati nellacitata normativa» al fine di poter utilmente invocare la concessione dei beneficipenitenziari richiesti.Ha evidenziato che il ricorrente ha al riguardo allegato che:- non è nelle condizioni di collaborare con la giustizia.

I crimini da luicommessi risultano, infatti, ormai compiutamente accertati «ragion per cui alcuncontributo utile potrebbe diversamente offrire se non quello già emerso edaccertato dalle attività di indagine»;- deve essere escluso ogni suo collegamento attuale con ambienti dellacriminalità organizzata.

In tal senso persuade l’apprezzamento del tempotrascorso dalla commissione dei reati per i quali ha riportato condannato e dellabuona condotta medio tempore serbata (così pag. 1 del provvedimentoimpugnato: «tiene un comportamento adesivo al trattamento con la volontà dilasciarsi alle spalle il passato, prospettando al riguardo un lavoro, segnatamentepresso un rivenditore di ortofrutta, nonché un volontariato in parrocchia»).1.2.

Il Tribunale, dopo aver sinteticamente ricostruito la storiacarceraria del [OSCURATO:PERSONA] (così pag. 1 del provvedimento impugnato: «è statotrasferito dal carcere di Napoli per motivi di ordine e sicurezza…ha mantenutouna condotta regolare fatta eccezione per un unico rapporto disciplinare perlavorato e partecipato ad un corso…da poco ha iniziato un nuovo turnolavorativo»), ha evidenziato come nel corpo della sintesi aggiornata al 23settembre 2025 l’équipe che segue il detenuto ha reputato utile «la prosecuzionedel trattamento intramurario…e la prosecuzione delle attività trattamentali al finedi rinforzare nel detenuto il processo di revisione critica degli agiti devianti».Ha poi richiamato i pareri espressi dalla D.D.A. e dalla D.N.A. di Napoli,oppositivi riguardo alla possibilità che il detenuto, indicato come affiliato allaconsorteria dei «Casalesi», dalla quale non risulta essersi dissociato, e che risultatutt’ora operativa, possa beneficiare di una misura alternativa al carcere(«considerata l’attuale operatività del clan di riferimento…appare evidente che ildetenuto potrebbe ricomporre i collegamenti sul territorio, non emergendoelementi certi per determinare la definitiva rescissione con ambiente dicriminalità organizzata»).Tutto ciò premesso, il Tribunale ha qualificato l’assunto della collaborazioneimpossibile privo di ogni persuasività «avuto riguardo…alla circostanza che nonsono state per nulla esplicitate situazioni fattuali, concrete, attuali, idonee areputare che nessuno spunto utile …può…essere fornito da parte del [OSCURATO:PERSONA]».Ha, poi, rimarcato che il condannato è venuto meno all’onere di allegare glielementi sulla scorta dei quali possa formularsi un giudizio di assenza dicollegamenti con la criminalità organizzata, evidenziando piuttosto come emergaper tabulas l’assenza di un processo di revisione critica, la mancata interruzionedei legami con il contesto territoriale di appartenenza e di un contegnoriparatorio a vantaggio delle persone offese dei reati per i quali ha riportatocondanna.Ha, su tali considerazioni, fondato un giudizio di inammissibilità delle istanze.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Davide, ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge e vizimotivazionali (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione agliartt. 47-ter e 50 ord. pen.Il difensore premette che il [OSCURATO:PERSONA] è detenuto ininterrottamente dall’ottobredel 2019 e che, pertanto, anche avuto riguardo ai periodi di liberazioneanticipata dei quali ha già beneficiato, residua a suo carico «poco più di un anno»di detenzione.Rimarca, ancora in via propedeutica, come l’istanza volta ad ottenerel’ammissione ai benefici penitenziari fosse stata corredata da numerosidocumenti (tra essi, un manoscritto a firma del detenuto, la proposta diassunzione lavorativa, la documentazione attestante «l’assenza di segnalazioninegative nei confronti dei datori di lavoro», documentazione medica, il certificatodi stato di famiglia, la manifestazione di disponibilità a svolgere attività divolontariato e, da ultimo, un estratto della sentenza di primo grado emessa nelprocedimento per il quale ha riportato la condanna in corso di esecuzione).Lamenta che, «nonostante la corposa documentazione prodotta», il Tribunaleha fondato la propria determinazione addebitando al detenuto di essere venutomeno all’onere di allegare gli elementi attraverso i quali dimostrare di non esserenelle condizioni di prestare un’utile collaborazione con la giustizia e di aver recisoi collegamenti con la criminalità organizzata.Evidenzia, quanto al primo degli aspetti appena segnalati, che in sensocontrario alle determinazioni assunte dal Tribunale depongano il tenore dellamotivazione della sentenza emessa nei suoi confronti (nella quale si dà atto dellacompletezza del compendio, costituito dalle propalazioni rese da talunicollaboratori di giustizia, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalleemergenze captative), nonché l’apprezzamento della sua posizione in seno alsodalizio mafioso di riferimento (così pag. 4 del ricorso: «a ciò si aggiunga laposizione non verticistica…ragion per cui …risultava assai difficile poter ipotizzaredi ulteriori aspetti che potessero essere chiariti da un mero partecipe»).Censura, per l’effetto, che il Tribunale ha omesso di esplicitare attraversoquali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dimostrare l’intervenuta frattura deilegami con gli ambienti della criminalità, nulla potendosi a contrario ricavaredalle generiche indicazioni raccolte nei pareri espressi dalla D.D.A e dalla D.N.A.di Napoli.Evidenzia che il Tribunale ha trascurato di considerare, in ordine all’omessariparazione dei danni cagionati alle persone offese, che il ricorrente è soggettogravato da una condizione di decisa sofferenza economica, come comprovato dalmodello ISEE depositato contestualmente all’istanza, e che lo stesso avevamanifestato la volontà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

L’art. 4-bis ord. pen. dispone, al suo primo comma, che le misurealternative alla detenzione previste dal suo capo sesto, con l’eccezione dellaliberazione anticipata, possono essere concesse anche ai detenuti ed agliinternati che abbiano riportato condanna in relazione ad un catalogo di reati,espressamente richiamati, ritenuti espressivi di una particolare pericolositàsociale - tra essi, i reati di associazione di tipo mafioso ed ogni altro delittocommesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. proc. pen.– solo ove i predetti abbiano assunto la determinazione di collaborare con lagiustizia a norma dell’art. 58-ter della stessa legge n. 354/75.A seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legge 31ottobre 2022 n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, isummenzionati benefici penitenziari in relazione ai reati ostativi c.d.

«di primafascia» possono essere concessi, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo,ai detenuti o internati anche nell’assenza di collaborazione con la giustizia (Sez.1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203-01), ma a condizione checostoro abbiano:a) dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità diprovvedervi;b) allegato elementi specifici, diversi ed ulteriori rispetto alla regolarecondotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo o ad un’eventualemera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale i reati per iquali ha riportato condanna sono maturati, nonché il pericolo di ripristino di talicollegamenti, anche in forma indiretta o tramite terzi, tenuto condotto dellecircostanze personali ed ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte asostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condottacriminosa e di ogni altra informazione disponibile;c) intrapreso iniziative a favore delle vittime del reato, sia nella formarisarcitoria che in quelle della giustizia riparativa.2.1.

E’ appena il caso di precisare come con l’intervento riformatoresopra menzionato il legislatore abbia inteso incidere profondamentesull’architettura del regime ostativo delineato dall'art. 4-bis ord. pen.,adeguandone la disciplina ai principi affermati dalla Corte costituzionale e dallaCorte europea dei diritti dell'uomo.

In particolare, il legislatore ha abbandonato ilmodello fondato sulla sostanziale irreversibilità della presunzione di perdurantecontiguità del condannato all'organizzazione criminale, sostituendolo con unsistema nel quale la mancata collaborazione con la giustizia non opera più qualefattore preclusivo assoluto all'accesso ai benefici penitenziari.In detto rinnovato alveo, allora, la collaborazione conserva una peculiarevalenza dimostrativa del percorso di dissociazione dall'esperienza criminale;essa, tuttavia, non costituisce più l'unico strumento attraverso il quale ilcondannato può dare prova dell'avvenuta rescissione dei legami con il sodaliziodi appartenenza.

La preclusione assoluta è stata, infatti, sostituita da unapresunzione relativa di persistente pericolosità sociale, superabile mediante unaccertamento giurisdizionale particolarmente rigoroso e individualizzato.2.2.

A cagione di quanto evidenziato ed al fine di verificare lasussistenza delle summenzionate condizioni, il Tribunale di sorveglianza è tenutoa dare corso ad un’articolata attività istruttoria, da attuarsi mediantel’acquisizione sia degli imprescindibili dati di osservazione penitenziaria, sia deiqualificati pareri di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. pen.3.

Tanto premesso, reputa questo collegio che l’ordinanza impugnata abbiafatto corretta applicazione della disciplina sopra richiamata attraverso unapparato argomentativo che si sottrae ai denunciati vizi motivazionali.Il Tribunale ha, invero, preso le mosse dalle conclusioni raccolte nellarelazione di sintesi, nella quale si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha a tutt’oraproceduto ad un’approfondita revisione critica rispetto al proprio vissuto, segnatodalla consumazione di gravi delitti, ha, poi, passato in rassegna le ragioni poste afondamento della mancata collaborazione, ritenendole, con un incedere privo dimanifeste aporie, irricevibili e, quindi, espressive di una persistente pericolositàsociale, ha richiamato, infine, le informative rese dalla Direzione nazionaleantimafia ed antiterrorismo e dalla Direzione distrettuale di Napoli che hannodelineato la caratura criminale del detenuto e, soprattutto, il suo inserimento inseno ad una storica ed agguerrita consorteria di tipo camorristico, della quale ildi lui padre è componente con ruoli apicali, che risulta ancora operativa proprionel territorio nel quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di beneficiare delle misurealternative alla detenzione, ed ha, sulla sistematica considerazione di detti dati,fondato la propria determinazione.

Ad essa è pervenuto all’esito di un’ampia edapprofondita illustrazione delle ragioni, coerenti con la normativa di riferimento,sulla scorta delle quali ha reputato non comprovato che il condannato abbiaoperato un effettivo distacco dalla temibile consorteria criminale cui è statoreputato affiliato ed altresì indimostrate le altre condizioni fattuali previste dald.l. n. 162/22.4.

A fronte di ciò, le doglianze difensive risultano articolate in fatto,reiterano argomenti già disattesi nel grado antecedente di giudizio e spesso deltutto insignificanti ai fini in valutazione (la regolare condotta carceraria, ilpentimento manifestato dal condannato, la sua volontà di cambiare vita), nonconducono all’emersione di travisamenti propriamente detti del quadroprobatorio, ovvero criticità motivazionali realmente esistenti.Esse tendono, piuttosto, a trascinare questa Corte verso una non consentitarivisitazione di elementi di fatti, ad esercitare, cioè, un compito che non leappartiene; e non sono, così, neppure in grado di superare il quadro emergentedal provvedimento impugnato e la ponderata valutazione da esso operata, chenon è espressione di un ritorno al regime di preclusione assoluta a carico deidetenuti per reati ostativi, ma è validamente orientata nel senso del mancatosuperamento, nella specie, del vigente assetto di presunzione relativa dipericolosità sociale.5.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del Tribunale di sorveglianza di Palermo del 17 dicembre2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaLuisa Miranda, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza diPalermo ha dichiarato inammissibili le domande avanzate nell’interesse diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere l’ammissione alla misura alternativadell’affidamento in prova al servizio sociale o. in via gradata, a quella dellasemilibertà.1.1. Il Tribunale ha premesso che il predetto è in atto detenuto inespiazione della pena di anni nove di reclusione in relazione ai delitti di cui agliartt. 416-bis e 56, 81, 629, secondo comma, cod. pen. aggravato ai sensidell’art. 7 legge 203/91 (ora 416-bis.1 cod. pen.), commessi in Caserta e zonelimitrofe tra il 2016 ed il 2017, reati in ordine ai quali la legge formula, ai sensidell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (d’ora in avanti: ord. pen.), unapresunzione non assoluta di spiccata pericolosità «sì da porre a carico di chi si èmacchiato di tali gravissimi reati vari incombenti partitamente menzionati nellacitata normativa» al fine di poter utilmente invocare la concessione dei beneficipenitenziari richiesti.Ha evidenziato che il ricorrente ha al riguardo allegato che:- non è nelle condizioni di collaborare con la giustizia. I crimini da luicommessi risultano, infatti, ormai compiutamente accertati «ragion per cui alcuncontributo utile potrebbe diversamente offrire se non quello già emerso edaccertato dalle attività di indagine»;- deve essere escluso ogni suo collegamento attuale con ambienti dellacriminalità organizzata. In tal senso persuade l’apprezzamento del tempotrascorso dalla commissione dei reati per i quali ha riportato condannato e dellabuona condotta medio tempore serbata (così pag. 1 del provvedimentoimpugnato: «tiene un comportamento adesivo al trattamento con la volontà dilasciarsi alle spalle il passato, prospettando al riguardo un lavoro, segnatamentepresso un rivenditore di ortofrutta, nonché un volontariato in parrocchia»).1.2. Il Tribunale, dopo aver sinteticamente ricostruito la storiacarceraria del [OSCURATO:PERSONA] (così pag. 1 del provvedimento impugnato: «è statotrasferito dal carcere di Napoli per motivi di ordine e sicurezza…ha mantenutouna condotta regolare fatta eccezione per un unico rapporto disciplinare perlavorato e partecipato ad un corso…da poco ha iniziato un nuovo turnolavorativo»), ha evidenziato come nel corpo della sintesi aggiornata al 23settembre 2025 l’équipe che segue il detenuto ha reputato utile «la prosecuzionedel trattamento intramurario…e la prosecuzione delle attività trattamentali al finedi rinforzare nel detenuto il processo di revisione critica degli agiti devianti».Ha poi richiamato i pareri espressi dalla D.D.A. e dalla D.N.A. di Napoli,oppositivi riguardo alla possibilità che il detenuto, indicato come affiliato allaconsorteria dei «Casalesi», dalla quale non risulta essersi dissociato, e che risultatutt’ora operativa, possa beneficiare di una misura alternativa al carcere(«considerata l’attuale operatività del clan di riferimento…appare evidente che ildetenuto potrebbe ricomporre i collegamenti sul territorio, non emergendoelementi certi per determinare la definitiva rescissione con ambiente dicriminalità organizzata»).Tutto ciò premesso, il Tribunale ha qualificato l’assunto della collaborazioneimpossibile privo di ogni persuasività «avuto riguardo…alla circostanza che nonsono state per nulla esplicitate situazioni fattuali, concrete, attuali, idonee areputare che nessuno spunto utile …può…essere fornito da parte del [OSCURATO:PERSONA]».Ha, poi, rimarcato che il condannato è venuto meno all’onere di allegare glielementi sulla scorta dei quali possa formularsi un giudizio di assenza dicollegamenti con la criminalità organizzata, evidenziando piuttosto come emergaper tabulas l’assenza di un processo di revisione critica, la mancata interruzionedei legami con il contesto territoriale di appartenenza e di un contegnoriparatorio a vantaggio delle persone offese dei reati per i quali ha riportatocondanna.Ha, su tali considerazioni, fondato un giudizio di inammissibilità delle istanze.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Davide, ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge e vizimotivazionali (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione agliartt. 47-ter e 50 ord. pen.Il difensore premette che il [OSCURATO:PERSONA] è detenuto ininterrottamente dall’ottobredel 2019 e che, pertanto, anche avuto riguardo ai periodi di liberazioneanticipata dei quali ha già beneficiato, residua a suo carico «poco più di un anno»di detenzione.Rimarca, ancora in via propedeutica, come l’istanza volta ad ottenerel’ammissione ai benefici penitenziari fosse stata corredata da numerosidocumenti (tra essi, un manoscritto a firma del detenuto, la proposta diassunzione lavorativa, la documentazione attestante «l’assenza di segnalazioninegative nei confronti dei datori di lavoro», documentazione medica, il certificatodi stato di famiglia, la manifestazione di disponibilità a svolgere attività divolontariato e, da ultimo, un estratto della sentenza di primo grado emessa nelprocedimento per il quale ha riportato la condanna in corso di esecuzione).Lamenta che, «nonostante la corposa documentazione prodotta», il Tribunaleha fondato la propria determinazione addebitando al detenuto di essere venutomeno all’onere di allegare gli elementi attraverso i quali dimostrare di non esserenelle condizioni di prestare un’utile collaborazione con la giustizia e di aver recisoi collegamenti con la criminalità organizzata.Evidenzia, quanto al primo degli aspetti appena segnalati, che in sensocontrario alle determinazioni assunte dal Tribunale depongano il tenore dellamotivazione della sentenza emessa nei suoi confronti (nella quale si dà atto dellacompletezza del compendio, costituito dalle propalazioni rese da talunicollaboratori di giustizia, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalleemergenze captative), nonché l’apprezzamento della sua posizione in seno alsodalizio mafioso di riferimento (così pag. 4 del ricorso: «a ciò si aggiunga laposizione non verticistica…ragion per cui …risultava assai difficile poter ipotizzaredi ulteriori aspetti che potessero essere chiariti da un mero partecipe»).Censura, per l’effetto, che il Tribunale ha omesso di esplicitare attraversoquali circostanze il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dimostrare l’intervenuta frattura deilegami con gli ambienti della criminalità, nulla potendosi a contrario ricavaredalle generiche indicazioni raccolte nei pareri espressi dalla D.D.A e dalla D.N.A.di Napoli.Evidenzia che il Tribunale ha trascurato di considerare, in ordine all’omessariparazione dei danni cagionati alle persone offese, che il ricorrente è soggettogravato da una condizione di decisa sofferenza economica, come comprovato dalmodello ISEE depositato contestualmente all’istanza, e che lo stesso avevamanifestato la volontà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. L’art. 4-bis ord. pen. dispone, al suo primo comma, che le misurealternative alla detenzione previste dal suo capo sesto, con l’eccezione dellaliberazione anticipata, possono essere concesse anche ai detenuti ed agliinternati che abbiano riportato condanna in relazione ad un catalogo di reati,espressamente richiamati, ritenuti espressivi di una particolare pericolositàsociale - tra essi, i reati di associazione di tipo mafioso ed ogni altro delittocommesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. proc. pen.– solo ove i predetti abbiano assunto la determinazione di collaborare con lagiustizia a norma dell’art. 58-ter della stessa legge n. 354/75.A seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legge 31ottobre 2022 n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, isummenzionati benefici penitenziari in relazione ai reati ostativi c.d. «di primafascia» possono essere concessi, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo,ai detenuti o internati anche nell’assenza di collaborazione con la giustizia (Sez.1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203-01), ma a condizione checostoro abbiano:a) dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità diprovvedervi;b) allegato elementi specifici, diversi ed ulteriori rispetto alla regolarecondotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo o ad un’eventualemera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l’attualità dicollegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale i reati per iquali ha riportato condanna sono maturati, nonché il pericolo di ripristino di talicollegamenti, anche in forma indiretta o tramite terzi, tenuto condotto dellecircostanze personali ed ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte asostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condottacriminosa e di ogni altra informazione disponibile;c) intrapreso iniziative a favore delle vittime del reato, sia nella formarisarcitoria che in quelle della giustizia riparativa.2.1. E’ appena il caso di precisare come con l’intervento riformatoresopra menzionato il legislatore abbia inteso incidere profondamentesull’architettura del regime ostativo delineato dall'art. 4-bis ord. pen.,adeguandone la disciplina ai principi affermati dalla Corte costituzionale e dallaCorte europea dei diritti dell'uomo. In particolare, il legislatore ha abbandonato ilmodello fondato sulla sostanziale irreversibilità della presunzione di perdurantecontiguità del condannato all'organizzazione criminale, sostituendolo con unsistema nel quale la mancata collaborazione con la giustizia non opera più qualefattore preclusivo assoluto all'accesso ai benefici penitenziari.In detto rinnovato alveo, allora, la collaborazione conserva una peculiarevalenza dimostrativa del percorso di dissociazione dall'esperienza criminale;essa, tuttavia, non costituisce più l'unico strumento attraverso il quale ilcondannato può dare prova dell'avvenuta rescissione dei legami con il sodaliziodi appartenenza. La preclusione assoluta è stata, infatti, sostituita da unapresunzione relativa di persistente pericolosità sociale, superabile mediante unaccertamento giurisdizionale particolarmente rigoroso e individualizzato.2.2. A cagione di quanto evidenziato ed al fine di verificare lasussistenza delle summenzionate condizioni, il Tribunale di sorveglianza è tenutoa dare corso ad un’articolata attività istruttoria, da attuarsi mediantel’acquisizione sia degli imprescindibili dati di osservazione penitenziaria, sia deiqualificati pareri di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. pen.3. Tanto premesso, reputa questo collegio che l’ordinanza impugnata abbiafatto corretta applicazione della disciplina sopra richiamata attraverso unapparato argomentativo che si sottrae ai denunciati vizi motivazionali.Il Tribunale ha, invero, preso le mosse dalle conclusioni raccolte nellarelazione di sintesi, nella quale si dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha a tutt’oraproceduto ad un’approfondita revisione critica rispetto al proprio vissuto, segnatodalla consumazione di gravi delitti, ha, poi, passato in rassegna le ragioni poste afondamento della mancata collaborazione, ritenendole, con un incedere privo dimanifeste aporie, irricevibili e, quindi, espressive di una persistente pericolositàsociale, ha richiamato, infine, le informative rese dalla Direzione nazionaleantimafia ed antiterrorismo e dalla Direzione distrettuale di Napoli che hannodelineato la caratura criminale del detenuto e, soprattutto, il suo inserimento inseno ad una storica ed agguerrita consorteria di tipo camorristico, della quale ildi lui padre è componente con ruoli apicali, che risulta ancora operativa proprionel territorio nel quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di beneficiare delle misurealternative alla detenzione, ed ha, sulla sistematica considerazione di detti dati,fondato la propria determinazione. Ad essa è pervenuto all’esito di un’ampia edapprofondita illustrazione delle ragioni, coerenti con la normativa di riferimento,sulla scorta delle quali ha reputato non comprovato che il condannato abbiaoperato un effettivo distacco dalla temibile consorteria criminale cui è statoreputato affiliato ed altresì indimostrate le altre condizioni fattuali previste dald.l. n. 162/22.4. A fronte di ciò, le doglianze difensive risultano articolate in fatto,reiterano argomenti già disattesi nel grado antecedente di giudizio e spesso deltutto insignificanti ai fini in valutazione (la regolare condotta carceraria, ilpentimento manifestato dal condannato, la sua volontà di cambiare vita), nonconducono all’emersione di travisamenti propriamente detti del quadroprobatorio, ovvero criticità motivazionali realmente esistenti.Esse tendono, piuttosto, a trascinare questa Corte verso una non consentitarivisitazione di elementi di fatti, ad esercitare, cioè, un compito che non leappartiene; e non sono, così, neppure in grado di superare il quadro emergentedal provvedimento impugnato e la ponderata valutazione da esso operata, chenon è espressione di un ritorno al regime di preclusione assoluta a carico deidetenuti per reati ostativi, ma è validamente orientata nel senso del mancatosuperamento, nella specie, del vigente assetto di presunzione relativa dipericolosità sociale.5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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