CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10158/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze ai sensi degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen., proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi sei giorni venti di reclusione, con sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 2. Ritenuto che i due motivi dedotti (erronea applicazicne di legge penale in relazione all'istanza di affidamento in prova e violazione della legge penale, in ordine alla richiesta di detenzione domiciliare, con vizio di motivazione) devolvono censure costituite da doglianze in fatto, non consentite in sede di legittimità, comunque non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione e, in ogni casiD, inammissibili in quanto denunciano vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da sufficienti argomentazioni immuni da illogicità manifesta. 2.1. Rilevato, in ogni caso, che, nel testo del provvedimento censurato (cfr. ordinanza), si fa riferimento, con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico, alle ragioni per le quali la prognosi circa una corretta esecuzione dei benefici richiesti non possa essere favorevole, considerati gli esiti delle informazioni di polizia giudiziaria, le denunce a carico del condannato, che sono seguite alla sua scarcerazione, oltre ai provvedimenti successivi (nel 2018) di divieto di ritorno in Francolise, per due anni, di perquisizione e sequestro (nel 2019) per reato di ricettazione. 2.2. Ritenuto, inoltre, quanto alla dedotta nullità dell'ordinanza impugnata, a causa della tardività della notifica dell'avviso al condannato, che si denuncia l'inosservanza del termine a comparire per l'interessato, senza confrontarsi con l'indirizzo di legittimità secondo il quale è la mancanza assoluta della notifica che causa la nullità assoluta, derivata dell'ordinanza (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Rv. 244657). 2.3.Rilevato, peraltro, che rispetto all'eccezione prospettata, la difesa non allega la relata della notifica che si assume tardivamente pervenuta all'interessato, risultando sotto tale profilo la dedotta eccezione non assistita da autosufficienza, posto che l'esame degli atti trasmessi a questo ufficio evidenzia che, per l'udienza del 3 maggio 2022, all'esito della quale è stato adottato il provvedimento censurato, l'avviso al difensore risulta spedito in data 21 aprile 2022, senza che possa ricavarsi la data di pervenimento dell'avviso spedito all'interessato indicata dalla difesa (29 aprile 2022). 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere este