CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 28078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 19624-2022 proposto da: COMUNE DELL'AQUILA, elettivamente domiciliato in L'Aquila, [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 739/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - destinataria dell'avviso di accertamento Cosap n. 96/2017 emanato dal C omune d el l'Aquila - Settore risorse finanziarie, per la somma di €. 6.413,00 a titolo di canone concessorio–agiva dinanzi al Tribunale d i l'Aquila per chiedere l'annullamento del suddetto accertamento notificato in data 19.10.2017, ovvero per sentire dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione da parte del Comune di L’Aquila. Asseriva l’opponente che la concessione - richiesta Ric. 2022 n. 19624 sez. S2 -ud. 27-09-2023 -2- dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'occupazione di porzioni di pubblica via al fine di eseguire i lavori edili presso un condominio immobiliare - venne dal Comune assentita a titolo oneroso, ma che la richiedente ometteva di effettuare il pagamento del correlato canone ritenendo di non esservi obbligata in ragione della mancata occupazione delsuolo concessole, avendo essa trovato il modo di collocare le attrezzature del cantiere su un'area di proprietà privata. 1.1. In accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]il Tribunale di l'Aquila annullava il verbale di accertamento e dichiarava non dovuta la somma di euro €. 6.413,00. 2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame il Comune dell'Aquila e la locale innanzi Corte d'Appello lo rigettava confermando la gravata sentenza. 3. La sentenza veniva impugnata dal Comune per cassazione, e il ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. restava intimata. 4. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., in relazione all'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all’art. 38, commi 7 e 9 del [OSCURATO:PERSONA] CIMP, [OSCURATO:PERSONA] e COSAP, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 29 maggio 2006. [OSCURATO:PERSONA] menzionato contiene riferimenti dai quali risulta chiaro che la potestà regolamentare del comune è stata precisamente ed esplicitamente orientata a configurare il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubblici quale corrispettivo conseguente all'atto di concessione, in modo che il credito pecuniario costituisca una prestazione direttamente inerente alla messa a disposizione del sedime pubblico. L'art. 38 del Regolamento, infatti, recita al comma 7: «L'autorizzazione e la concessione di suolo pubblico non ritirata dal richiedente fa Ric. 2022 n. 19624 sez. S2 -ud. 27-09-2023 -3- scaturire l'obbligo al versamento del canone, avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione del suolo pubblico per un interesse privato e specifico». Il comma 9 della stessa norma precisa, poi, in merito al mancato utilizzo del suolo pubblico, che: « Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione che intenda rinunciare all'occupazione, dovrà darne comunicazione scritta al competente ufficio. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà contestualmente alla comunicazione l'originale del provvedimento e avrà diritto al rimborso del canone». 5. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che il presente procedimento non ha ad oggetto la materia delle sanzioni amministrative, trattandosi invece di una controversia con una pubblica amministrazione in materia di canone concessorio (COSAP), sicché è devoluta alla competenza tabellare interna della p