CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 14507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata il 19 marzo 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso insistendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], aditanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza, emessa dal Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in esito a giudizioabbreviato, previo riconoscimento della attenuante prevista dall’art 416-bis.1, terzo comma,cod. pen., rideterminava l’aumento di pena, in continuazione con il reato di cui alla sentenzan. 345/2021 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in mesicinque di reclusione.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, articolando due motivi, con cui deduce,rispettivamente, difetto di motivazione e violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.I due motivi, che per ragioni di ordine logico possono essere affrontati congiuntamente,sono, l’uno, generico e, l’altro, manifestamente infondato.In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia operato unariduzione di pena nella misura di un terzo, anziché nella misura maggiore consentita ex art.416-bis.1, terzo comma, cod. pen., in difetto di motivazione sul punto. Il ricorrente non si confronta, tuttavia, in modo critico e puntuale con le statuizioni dellasentenza impugnata.Invero, seppure risulti, nel passaggio descrittivo del calcolo, il riferimento alla riduzionedi un terzo, la Corte di appello ha rideterminato la pena finale, quale aumento per lacontinuazione, riducendola da mesi otto (quantum già espressamente ritenuto ‘congruo’ dalprimo giudice) a mesi cinque di reclusione, operando, dunque, una riduzione ben maggioredi un terzo e prossima alla massima consentita (vds. pag. 2 della sentenza impugnata).Al riguardo, si rileva ulteriormente come sia stato chiarito dalla giurisprudenza di questaCorte che, quando, concessa un'attenuante, la pena viene diminuita in misura prossima almassimo consentito dalla legge, non sussiste l'obbligo di esporre le ragioni per le quali non èstata ridotta nella misura massima, a tal fine potendo essere sufficiente il ricorso a formulesintetiche (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 – 01; Sez. 4, n. 48541del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100 – 01;Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583– 01) o la motivazione implicitamente contenuta nella ritenuta gravità del fatto (Sez. 2, n.1490 del 22/11/1995, dep. 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 203731 – 01).Orbene, nella sentenza impugnata risultano illustrati gli elementi sulla base dei quali èstata riconosciuta la attenuante in parola e la rilevanza della collaborazione prestata, che hafondato il riconoscimento della attenuante (vds. pag. 2 della sentenza cit.), a fronte di unreato per il quale le aggravanti riconosciute continuano comunque a costituire elementi diqualificazione della gravità.Non si rinvengono, dunque, i denunciati vizi nella motivazione della sentenza, rispettoalla quale, peraltro, il ricorrente omette, per le suespote considerazioni, di argomentare unaspecifica critica.2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa alla inammissibilità,in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente