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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13879/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5062-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3852/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 6/4/2017, con il quale l'Agenzia dell'Entrate, recependo i rilievi del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che evidenziava un sistema di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della soc. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, disconosceva la detrazione Iva, in relazione alle fatture per l'acquisto di 12 autovetture recuperando a tassazione l'imposta per l'anno 2013, ritenendo, sulla base di plurimi indizi, che la contribuente fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva dell'operazione e del contesto fraudolento in cui questa si inseriva. 2 La commissione Tributaria Provinciale di Frosinone rigettava il ricorso ritenendo provato il sistema frodatorio dell'Iva senza che la contribuente avesse provato la propria buona fede. 3 Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello rilevando che [OSCURATO:SOCIETA] non fosse partecipe e neanche avesse consapevolezza della c.d. frode carosello. 4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria Ric. 2020 n. 05062 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 dPR 633/72 e nr. 2697, 2727 e 2729 cc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR non ha rispettato il canone di riparto dell'onere della prova della buona fede dell'acquirente in relazione alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti. 2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 comma 7 dPR 633/72 , in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la CTR accertato , a fronte degli plurimi elementi contenuti nell'avviso di accertamento che dimostravano in maniera percepibile il carattere di mera cartiera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, che il cessionario era, anche in basa alla propria esperienza professionale, in grado di conoscere il carattere fraudolento delle operazioni. 2.La controversia non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria con riferimento alla eccezione proposta dalla resistente suft" nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione.

3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5062-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3852/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La soc. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 6/4/2017, con il quale l'Agenzia dell'Entrate, recependo i rilievi del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, che evidenziava un sistema di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della soc. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, disconosceva la detrazione Iva, in relazione alle fatture per l'acquisto di 12 autovetture recuperando a tassazione l'imposta per l'anno 2013, ritenendo, sulla base di plurimi indizi, che la contribuente fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva dell'operazione e del contesto fraudolento in cui questa si inseriva. 2 La commissione Tributaria Provinciale di Frosinone rigettava il ricorso ritenendo provato il sistema frodatorio dell'Iva senza che la contribuente avesse provato la propria buona fede. 3 Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l'appello rilevando che [OSCURATO:SOCIETA] non fosse partecipe e neanche avesse consapevolezza della c.d. frode carosello. 4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria Ric. 2020 n. 05062 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 dPR 633/72 e nr. 2697, 2727 e 2729 cc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR non ha rispettato il canone di riparto dell'onere della prova della buona fede dell'acquirente in relazione alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti. 2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 comma 7 dPR 633/72 , in relazione all'art. 360 1 comma nr 3 cpc per non avere la CTR accertato , a fronte degli plurimi elementi contenuti nell'avviso di accertamento che dimostravano in maniera percepibile il carattere di mera cartiera della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas, che il cessionario era, anche in basa alla propria esperienza professionale, in grado di conoscere il carattere fraudolento delle operazioni. 2.La controversia non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria con riferimento alla eccezione proposta dalla resistente suft" nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione. 3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza P.Q.M. Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio de
Sentenza Cassazione n. 13879/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris