CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24236/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - sez. di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 186, co. 2, lettera c) (tasso alcolemico 2,31 g/1). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza, nonché in ordine al diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Va invero ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Va inoltre richiamata la più recente giurisprudenza (Sez. 4 - n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 01) , secondo cui non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria (vedasi anche, in termini, Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01, citata dalla Corte territoriale, secondo cui la deduzione del malfunzionamento deve essere comunque collegata ad elementi concreti, e non si può risolvere nella generica richiesta di produzione dei dati relativi alla omologazione e alla revisione). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di detti consolidati principi sottolineando la genericità delle doglianze del ricorrente. Stesse considerazioni si impongono relativamente alla ritenuta inapplicabilità della ipotesi di speciale tenuità del fatto: la Corte ha considerato l'elevata pericolosità della condotta, posto che l'imputato si era messo alla guida della propria autovettura in pieno centro abitato, con un tasso alcolemico superiore alla soglia massima e dunque con evidenti rischi di provocare danni alle persone. Va invero ribadito che, ai fini della applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità e l'entità del contrasto rispetto alla legge (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei ridetti principi e la relativa motivazione si presenta esaustivamente motivata senza alcuna discrasia di ordine logico. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a