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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 1964

Cassazione n. 01355/2026

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iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 27/02/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminata l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] C uppari e d [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 27febbraio 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., con relativo patrimonio aziendale, comprensivo del villaggio turistico “Gioiello del Mare”,e delle quote sociali della “Trade e Servicess.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ” , già sottoposte a sequestro preventivo ; preso atto che i ricorr e n ti censurano la dec i sione adot t a ta su istanza proposta ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen ., sulla quale il g iudice dell’esecuzione ha provveduto previa instaurazione del contraddittorio; ritenuto che «in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez.2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv.284403 – 01 ); ritenuto, pertanto, che l’impugnazione deve essere riqualificat a , a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso; P.Q.M Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 4 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 27/02/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminata l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] C uppari e d [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 27febbraio 2024 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., con relativo patrimonio aziendale, comprensivo del villaggio turistico “Gioiello del Mare”,e delle quote sociali della “Trade e Servicess.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ” , già sottoposte a sequestro preventivo ; preso atto che i ricorr e n ti censurano la dec i sione adot t a ta su istanza proposta ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen ., sulla quale il g iudice dell’esecuzione ha provveduto previa instaurazione del contraddittorio; ritenuto che «in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez.2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv.284403 – 01 ); ritenuto, pertanto, che l’impugnazione deve essere riqualificat a , a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso; P.Q.M Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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