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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 settembre 1987

Cassazione n. 06956/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1987 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita'.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora (nei Comuni di Alcamo, [OSCURATO:PERSONA] e Castellammare del Golfo) in relazione ai delitti di cui ai capi 3-5-7-9-13 della provvisoria imputazione, riguardanti condotte di sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno di cui all'art. 603-bis cod. pen. 2.

Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando di avere proposto ricorso avverso l'ordinanza del GIP dell'8.1.2021, con la quale gli era stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; in sede di riesame, il Tribunale aveva sostituito quella misura con l'obbligo di presentazione alla PG.

Allo stesso tempo, contro il primo provvedimento del GIP aveva presentato appello il PM, all'esito del quale il Tribunale ha disposto la misura del divieto di dimora.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il principio del ne bis in idem del giudicato cautelare, così come quello del favor rei, avendo applicato una misura (divieto di dimora) più severa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella disposta in sede di riesame (obbligo di presentazione alla PG). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile.

2. Il ricorrente non considera che le due misure sono state disposte in relazione a fatti-reato diversi, per cui nella specie non è riscontrabile alcuna incongruenza o inconciliabilità fra i due provvedimenti in questione.

Infatti, il GIP aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico con esclusivo riferimento al capo 2) di incolpazione, sicché il provvedimento reso il 28.1.2021 dal Tribunale in sede di riesame, con cui è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla PG, faceva riferimento solo ai fatti relativi a quel capo.

Invece, il successivo provvedimento del Tribunale, oggetto di impugnazione, attiene ai diversi capi di incolpazione 3), 5), 7), 9) e 13), in relazione ai quali il giudicante ha ritenuto di applicare la misura del divieto di dimora nei comuni di Alcamo, Calatafimi, Segesta e Castellammare del Golfo.

Si tratta, quindi, di ulteriori episodi criminosi rispetto all'unico su cui si fondava la (prima) misura dell'obbligo di presentazione alla PG; in tal senso, la (seconda) misura del divieto di dimora è coerentemente più afflittiva, in ragione del maggior numero di reati posti a fondamento della stessa.

3. È evidente che una simile situazione non comporta alcuna violazione dei principi del ne bis in idem cautelare e del favor rei, trattandosi di legittime valutazioni del merito cautelare, operato sulla scorta di due distinti iter processuali, non in contraddizione fra loro in quanto riguardanti capi di incolpazione diversi.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ss dro [OSCURATO:PERSONA] 1\ D / ''sc-; [OSCURATO:PERSONA] .7(3 , é2_72p 2 f q oggi L- ( P M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1987 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita'. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal PM, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora (nei Comuni di Alcamo, [OSCURATO:PERSONA] e Castellammare del Golfo) in relazione ai delitti di cui ai capi 3-5-7-9-13 della provvisoria imputazione, riguardanti condotte di sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno di cui all'art. 603-bis cod. pen. 2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando di avere proposto ricorso avverso l'ordinanza del GIP dell'8.1.2021, con la quale gli era stata applicata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; in sede di riesame, il Tribunale aveva sostituito quella misura con l'obbligo di presentazione alla PG. Allo stesso tempo, contro il primo provvedimento del GIP aveva presentato appello il PM, all'esito del quale il Tribunale ha disposto la misura del divieto di dimora. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe violato il principio del ne bis in idem del giudicato cautelare, così come quello del favor rei, avendo applicato una misura (divieto di dimora) più severa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella disposta in sede di riesame (obbligo di presentazione alla PG). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 2. Il ricorrente non considera che le due misure sono state disposte in relazione a fatti-reato diversi, per cui nella specie non è riscontrabile alcuna incongruenza o inconciliabilità fra i due provvedimenti in questione. Infatti, il GIP aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico con esclusivo riferimento al capo 2) di incolpazione, sicché il provvedimento reso il 28.1.2021 dal Tribunale in sede di riesame, con cui è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla PG, faceva riferimento solo ai fatti relativi a quel capo. Invece, il successivo provvedimento del Tribunale, oggetto di impugnazione, attiene ai diversi capi di incolpazione 3), 5), 7), 9) e 13), in relazione ai quali il giudicante ha ritenuto di applicare la misura del divieto di dimora nei comuni di Alcamo, Calatafimi, Segesta e Castellammare del Golfo. Si tratta, quindi, di ulteriori episodi criminosi rispetto all'unico su cui si fondava la (prima) misura dell'obbligo di presentazione alla PG; in tal senso, la (seconda) misura del divieto di dimora è coerentemente più afflittiva, in ragione del maggior numero di reati posti a fondamento della stessa. 3. È evidente che una simile situazione non comporta alcuna violazione dei principi del ne bis in idem cautelare e del favor rei, trattandosi di legittime valutazioni del merito cautelare, operato sulla scorta di due distinti iter processuali, non in contraddizione fra loro in quanto riguardanti capi di incolpazione diversi. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] ss dro [OSCURATO:PERSONA] 1\ D / ''sc-; [OSCURATO:PERSONA] .7(3 , é2_72p 2 f q oggi L- ( P M [OSCURATO:PERSONA]
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