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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25904/2026

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to a RIMINI il 26/07/1959 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 261 r.d. n. 267 del 1942; Lette la richiesta di rinvio dell'udienza per adesione del difensore del ricorrente all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria (la quale non può trovare accoglimento, trattandosi di ricorso per il quale tale richiesta non è consentita) e la memoria depositata nell'interesse del ricorrente; Considerato che i due motivi di ricorso, che deducono assenza di motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a RIMINI il 26/07/1959 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 261 r.d. n. 267 del 1942; Lette la richiesta di rinvio dell'udienza per adesione del difensore del ricorrente all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria (la quale non può trovare accoglimento, trattandosi di ricorso per il quale tale richiesta non è consentita) e la memoria depositata nell'interesse del ricorrente; Considerato che i due motivi di ricorso, che deducono assenza di motivazione in ordine alle censure formulate con l'atto di appello e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo, sono generici, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M