CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 30401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27549-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in 2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA 2750 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1331/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 2182/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.27549/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bari, a conferma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha rigettato il gravame proposto dal Ministero dell'Interno, riconoscendo, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlia e moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in congedo, vittima di atti di terrorismo, il diritto a godere dell'assegno vitalizio riservato ai familiari di soggetti portatori di invalidità permanente a tale titolo, ai sensi dell'art. 5, commi 3 bis e 3 quater della I. n. 206 del 2004, introdotti dall'art. 1, comma 494, della legge n. 147 del 2013; la Corte territoriale ha dichiarato pacificamente acquisito agli atti che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità permanente del 57%, utile al fine della qualifica di vittima del terrorismo, già prima del decesso avvenuto nel 2010, e che, in virtù di tale riconoscimento, le aventi causa di questi avevano titolo a ricevere l'assegno vitalizio, introdotto dalla legge n. 206 del 2004 per finalità di sostegno economico e morale di una categoria di vittime particolarmente meritevoli di tutela e dei loro familiari, anche superstiti; la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'Interno sulla base di un motivo unico; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il Ministero ricorrente deduce "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 5, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater della legge n. 206/2004, introdotti dall'art. 1 comma 494 della legge n. 147/2013 "; denuncia che l'ispettore [OSCURATO:PERSONA], vittima del terrorismo, era deceduto in data 15.02.2010, quando ancora l'assegno vitalizio in questione non era stato introdotto; contesta l'affermazione secondo cui alla data del decesso lo stesso avesse già raggiunto l'invalidità permanente del 50% richiesta dalla legge, attribuitagli solo in un secondo momento, a seguito di visita della [OSCURATO:PERSONA] (verbale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), la quale ne aveva diagnosticato l'aggravamento (portando il grado d'invalidità dal 42% al 57%); deduce, infine, che la legge contempla il diritto all'assegno vitalizio unicamente in favore dei familiari delle vittime del terrorismo che, alla data della richiesta, siano ancora in vita, e non anche nei confronti dei familiari di vittime a quel tempo già decedute; il motivo non merita accoglimento; quanto al profilo dell'asserito mancato possesso, in capo al Piacente, del requisito utile ai fini della qualificazione quale vittima del terrorismo, non vi è luogo a dolersi in questa sede, atteso che la sentenza impugnata ne ha accertata la pacifica sussistenza anteriore al decesso (p. 4); la doglianza è, pertanto, inammissibilmente formulata, ed appare rivolta ad ottenere una rivalutazione del fatto, inibita in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in merito poi all'asserita necessità che, ai fini dell'erogazione dello speciale beneficio introdotto dalla I. n. 147 del 2013 in favore dei familiari, la vittima di atto terroristico sia ancora vivente, questa Corte si è dichiarata di contrario avviso, affermando che il diritto al beneficio non è condizionato all'esistenza in vita del soggetto; alla stregua del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, "In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il diritto all'assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3 bis, della I. n. 206 del 2004, introdotto dalla I. n. 147 del 2013, in favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, non è condizionato all'esistenza in vita della vittima del terrorismo alla data di entrata in vigore della citata I. n. 147, atteso che tale presupposto non è richiesto dal disposto normativo, che attribuisce a tali soggetti un nuovo diritto spettante "iure proprio", con la esplicita esclusione del caso in cui il coniuge, poi deceduto, o l'ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio, e viventi al momento dell'evento, abbiano già percepito le prestazioni previste dalla predetta I. n. 206 del 2004." (Cass. n. 11180 del 2022); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono compensate, stante la recente sopravvenienza dell'indirizzo qui seguito; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti., comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art