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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20115/2026

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a di Puglia il 28/12/1967avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’inammissibilità di quello diDomenico [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria con la quale il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonacci, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha confermato lapronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di furto perché,in concorso tra loro, dopo essersi introdotti nella sede della ditta G C diGiordano Giagrazio e di [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, si eranoimpossessati di diversi strumenti della stessa.2.

Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione, innanzitutto, l’imputato [OSCURATO:PERSONA], che, con il proprio difensore di fiducia, si affidaa due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamentenecessari per la decisione.2.1.

Con il primo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione inrelazione all’esistenza della querela, in quanto non si potrebbe desumere, dalladenuncia presentata dalla persona offesa, la richiesta di punizione dei colpevoliin forza della sola riserva di costituirsi parte civile.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione all’avvenuta qualificazione giuridica del fatto come furtoconsumato e non già tentato, sebbene tutte le fasi salienti del fatto fossero stateosservate da parte degli agenti, sicché non era mai entrato nella disponibilitàdella refurtiva.Sottolinea, al riguardo, che, come si evince dal verbale, alle ore 23:25,l’appuntato scelto Ferrulli, tornando da Gravina in Puglia verso Altamura, dopoaver terminato il turno di lavoro, aveva notato un furgone con a bordo duepersone con fare sospetto e aveva subito contattato i colleghi che eranosopraggiunti e si erano avvicinati senza farsi notare.

Erano dunque presenti siaquando esso imputato, alle ore 23:30, era entrato nel cantiere sia quando, alleore 23:40, il furgone si era avvicinato allo stesso ed era stato caricato ilmateriale sul cassone.

Tuttavia, erano stati fermati solo in un momentosuccessivo.3.

Ha inoltre proposto ricorso per cassazione l’imputato [OSCURATO:PERSONA], con il proprio difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, diseguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.3.1.

Con il primo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e),cod. proc. pen. con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., atteso che l’abitualitàdella condotta sarebbe stata ritratta non già dalla propria bensì da quella delconcorrente nel reto.3.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163-bis cod. pen. nonché all’art. 27,primo comma, Cost.Sottolinea, in proposito, che, avendo beneficiato solo una volta dellasospensione condizionale della pena, avrebbe potuto, in ragione dei limiti edittaliprevisti, beneficiarne ancora una volta e che, inoltre, la prognosi sfavorevole erastata fondata solo su circostanze riguardanti il concorrente nel reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Al riguardo, se è vero, come sostiene l’imputato, che il principio del favorquerelae - che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorchénon esplicita o non univoca - non può essere invocato per colmare il vuoto chesegue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la"riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare lanecessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversianche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita (Sez. 5, n.17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv. 286451), nella fattispecie per cui è processodalla denuncia-querela proposta dalla persona offesa si evince con chiarezza lavolontà di chiedere la punizione dei responsabili del fatto.

Volontà cui si aggiungesoltanto la spiegata riserva di costituirsi, o no, parte civile.2.Quanto alle ulteriori censure, occorre premettere che le pronunce dimerito integrano una c.d. doppia conforme, perché i giudici del gravame hannoesaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice ed operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici dellaprima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi diprova posti a fondamento della decisione.

Ne deriva che, ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della decisione diappello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).3.

Ciò posto, il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è, del pari, non fondato,erano stati caricati i beni sottratti sul furgone, non aveva alcuna certezza che vifosse entrato per commettere un’azione furtiva, né, dunque, possibilità diinterromperla.

E non vi è dubbio che, una volta realizzato l’impossessamentoanche per un limitato lasso temporale, il furto debba essere qualificato comeconsumato (ex ceteris, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544).4.Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Infatti, la causa di non punibilità per tenuità del fatto gli è stata negata nonsolo perché la sua condotta è stata ritenuta abituale ma soprattutto per lemodalità della condotta, commessa in orario notturno, unitamente a unpregiudicato, tale da denotare un’aggressione al patrimonio non di specialetenuità.E’ stato dunque rispettato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte in forza del quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ilgiudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzada esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).5.Il secondo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è generico rispetto allacomplessiva motivazione sottesa al mancato riconoscimento della sospensionecondizionale della pena, che si è fondato non sulla circostanza che egli l’avevagià ottenuta in precedenza, bensì sul fatto che, pur avendola ottenuta una volta,aveva continuato a commettere reati, anche con pregiudicati, mostrandoassoluta indifferenza per la legalità, così rendendo negativa la prognosi sullafutura astensione dalla commissione di ulteriori reati.6.

I ricorsi devono dunque essere rigettati e i ricorrenti condannati alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, il 31/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a di Puglia il 28/12/1967avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’inammissibilità di quello diDomenico [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria con la quale il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonacci, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha confermato lapronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di furto perché,in concorso tra loro, dopo essersi introdotti nella sede della ditta G C diGiordano Giagrazio e di [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto, si eranoimpossessati di diversi strumenti della stessa.2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione, innanzitutto, l’imputato [OSCURATO:PERSONA], che, con il proprio difensore di fiducia, si affidaa due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamentenecessari per la decisione.2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione inrelazione all’esistenza della querela, in quanto non si potrebbe desumere, dalladenuncia presentata dalla persona offesa, la richiesta di punizione dei colpevoliin forza della sola riserva di costituirsi parte civile.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e difetto dimotivazione in relazione all’avvenuta qualificazione giuridica del fatto come furtoconsumato e non già tentato, sebbene tutte le fasi salienti del fatto fossero stateosservate da parte degli agenti, sicché non era mai entrato nella disponibilitàdella refurtiva.Sottolinea, al riguardo, che, come si evince dal verbale, alle ore 23:25,l’appuntato scelto Ferrulli, tornando da Gravina in Puglia verso Altamura, dopoaver terminato il turno di lavoro, aveva notato un furgone con a bordo duepersone con fare sospetto e aveva subito contattato i colleghi che eranosopraggiunti e si erano avvicinati senza farsi notare. Erano dunque presenti siaquando esso imputato, alle ore 23:30, era entrato nel cantiere sia quando, alleore 23:40, il furgone si era avvicinato allo stesso ed era stato caricato ilmateriale sul cassone. Tuttavia, erano stati fermati solo in un momentosuccessivo.3. Ha inoltre proposto ricorso per cassazione l’imputato [OSCURATO:PERSONA], con il proprio difensore di fiducia, a due motivi di impugnazione, diseguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.3.1. Con il primo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e),cod. proc. pen. con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., atteso che l’abitualitàdella condotta sarebbe stata ritratta non già dalla propria bensì da quella delconcorrente nel reto.3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163-bis cod. pen. nonché all’art. 27,primo comma, Cost.Sottolinea, in proposito, che, avendo beneficiato solo una volta dellasospensione condizionale della pena, avrebbe potuto, in ragione dei limiti edittaliprevisti, beneficiarne ancora una volta e che, inoltre, la prognosi sfavorevole erastata fondata solo su circostanze riguardanti il concorrente nel reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Al riguardo, se è vero, come sostiene l’imputato, che il principio del favorquerelae - che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorchénon esplicita o non univoca - non può essere invocato per colmare il vuoto chesegue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la"riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare lanecessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversianche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita (Sez. 5, n.17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv. 286451), nella fattispecie per cui è processodalla denuncia-querela proposta dalla persona offesa si evince con chiarezza lavolontà di chiedere la punizione dei responsabili del fatto. Volontà cui si aggiungesoltanto la spiegata riserva di costituirsi, o no, parte civile.2.Quanto alle ulteriori censure, occorre premettere che le pronunce dimerito integrano una c.d. doppia conforme, perché i giudici del gravame hannoesaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice ed operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici dellaprima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi diprova posti a fondamento della decisione. Ne deriva che, ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della decisione diappello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivocorpo argomentativo (tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv.277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).3. Ciò posto, il secondo motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è, del pari, non fondato,erano stati caricati i beni sottratti sul furgone, non aveva alcuna certezza che vifosse entrato per commettere un’azione furtiva, né, dunque, possibilità diinterromperla. E non vi è dubbio che, una volta realizzato l’impossessamentoanche per un limitato lasso temporale, il furto debba essere qualificato comeconsumato (ex ceteris, Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544).4.Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.Infatti, la causa di non punibilità per tenuità del fatto gli è stata negata nonsolo perché la sua condotta è stata ritenuta abituale ma soprattutto per lemodalità della condotta, commessa in orario notturno, unitamente a unpregiudicato, tale da denotare un’aggressione al patrimonio non di specialetenuità.E’ stato dunque rispettato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte in forza del quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione dellapunibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ilgiudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133,primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezzada esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).5.Il secondo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è generico rispetto allacomplessiva motivazione sottesa al mancato riconoscimento della sospensionecondizionale della pena, che si è fondato non sulla circostanza che egli l’avevagià ottenuta in precedenza, bensì sul fatto che, pur avendola ottenuta una volta,aveva continuato a commettere reati, anche con pregiudicati, mostrandoassoluta indifferenza per la legalità, così rendendo negativa la prognosi sullafutura astensione dalla commissione di ulteriori reati.6. I ricorsi devono dunque essere rigettati e i ricorrenti condannati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, il 31/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20115/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris