CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 49011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di uno strumento atto ad offendere (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 agosto 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - - che in data 17 novembre 2023, quindi tardivamente (dr. Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935), è stata depositata memoria a firma del difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia l'erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto: 1. che la discrasia tra le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] attenesse a circostanza - l'intervento di una o più persone dopo l'aggressione - del tutto marginale rispetto al nucleo centrale del racconto offerto dai due testimoni; 2. che il riconoscimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse attendibile avendo visto bene in faccia l'aggressore del Cianci), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), peraltro neppure debitamente documentati in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che censura l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il Cianci era stato colpito con violenza al volto con un corpo cortundente; che era stato rinvenuto sul posto un frammento di cemento; che la natura e l'entità delle lesioni patite dal Cianci erano pienamente compatibili con un colpo violento sferrato con l'utilizzo dell'oggetto sopra descritto (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - che il secondo ed il terzo motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi la motivazione ostesa a pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto la pena inflitta congrua e proporzionata al disvalore sociale del fatto ed alla personalità dell'imputato, che registra precedenti penali seppure non specifici]; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]