CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 30355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 08/04/2025 del TRIBUNALE di Palermovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo quale giudice dellaesecuzione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa il 28 gennaio 2026, Il Tribunale di Palermo, aditoquale giudice della esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti a questaCorte di cassazione ritenendo quale istanza di «remissione in termini» quellapresentata da [OSCURATO:PERSONA] in data 22 settembre 2025.2. Il Tribunale sostiene che non sussista la propria competenza, in funzionedi giudice dell’esecuzione, sulla richiesta in oggetto poiché nell’istanza ildifensore non ha dedotto la scorretta formazione del titolo esecutivo, maavrebbe rappresentato il verificarsi di un caso fortuito (il deposito del ricorso nelportale sub voce revoca gratuito patrocinio) che ha impedito la ritualità deldeposito del ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 2263 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nello specifico, il Tribunale ha rilevato che il giudice dell’esecuzione, la cuicompetenza è disciplinata dall’art. 670 cod. proc. pen., conosce delle questioniriguardanti il titolo esecutivo sotto il profilo della sua esistenza e della suacorretta formazione, con particolare riguardo alla notificazione del provvedimentogiurisdizionale, ove necessario; in altri termini, il giudice dell’esecuzione non hacompetenza ove si discorra della mancata conoscenza per varie cause del titoloesecutivo, correttamente formatosi.In quest’ultimo caso, infatti, viene in rilievo l’istituto della restituzione neltermine che presuppone un titolo esecutivo valido e che legittima l’interessato aproporre impugnazione in virtù di una decadenza venutasi a creare per casofortuito o forza maggiore.3. Giova precisare che l’atto di parte privata è rappresentato da una«istanza di procedimento di esecuzione» all’interno della quale la difesa diMessina Antonina spiega che:- in data 10 luglio 2025 la difesa ha depositato nel Portale Giustizia atto diricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 8 aprile 2025;- a seguito di emissione di ordine di esecuzione la difesa si è attivata percomprendere l’accaduto;- veniva, dunque, accertato che l’atto era stato instradato in modo erroneocome ricorso in tema di revoca del gratuito patrocinio.Ciò posto la difesa chiedeva espressamente al giudice della esecuzione di«revocare la definitività» della sentenza emessa dal Tribunale sì da rimettere intermini il difensore ovvero, in alternativa, di ritenere correttamente depositatol’atto di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Premesso quanto sopra, il Collegio osserva che la qualificazionedell’atto operata dalla Corte di appello di Palermo (quale domanda di restituzionein termini) non è fedele rispetto al suo contenuto.La parte privata ha posto – in prima battuta – una questione di verificacirca la corretta formazione del titolo esecutivo, aspetto che rientra nellacompetenza esclusiva del giudice della esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod.proc. pen.Peraltro, anche la domanda di restituzione nei termini, correlata allaprima e da valutarsi in caso di decisione di esistenza del titolo, è attratta allacompetenza del giudice della esecuzione ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod.proc. pen.L’istanza originaria, va, perciò, qualificata come incidente di esecuzione,con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, giudicecompetente ai sensi degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. P.Q.MRitenuta l'istanza originaria siccome presentata ai sensi dell'art. 670 c.p.p.,dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo in qualita' di giudicedell'esecuzione competente.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]