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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41381/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei commessi reati, né al contesto spaziale di loro esecuzione; il giudice ha ravvisato nelle modalità esecutive almeno parzialmente diverse, nella rimarchevole distanza temporale tra i fatti, nonché nel carattere ora individuale, ora concorsuale, dell'azione, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere, e detta valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo, che non assegna rilievo decisivo alla comune indole dei commessi reati, né al contesto spaziale di loro esecuzione; il giudice ha ravvisato nelle modalità esecutive almeno parzialmente diverse, nella rimarchevole distanza temporale tra i fatti, nonché nel carattere ora individuale, ora concorsuale, dell'azione, indici del carattere estemporaneo delle risoluzioni a delinquere, e detta valutazione è oggetto, in ricorso, di confutazione in termini di puro merito, non apprezzabili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 41381/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris