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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24257/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21372/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Bolzano 13 novembre 1957, r appresentat o e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, via Tortolini 34 presso quest’ultima –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del Veneto, sez. staccata di Verona, sez. 21, n. 41/21/13, depositata in data 22 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 5 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso con le statuizioni conseguenziali [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per le annualità 2006 e 2007, per quanto qui di interesse, in quanto risultava una incongruità f ra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R.29 settembre 1973, n .

600. I l contribuente , dopo un parziale annullamento in autotutela, proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, la quale peraltro lo rigettava.

Lo stesso ricorreva quindi alla Commissione tributaria regionale, che a sua volta respingeva il ricorso.

Avverso tale ultima decisione, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi.

Si è costituita l'Agenzia con controricorso per resistere all'impugnazione.

In data 7 maggio 2019 la parte ricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art.378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso il contribue nte denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto comma , d .P.R. numero 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma , “ lettera c.”, cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, p rimo comma, “ lettera e ” cod. proc. civ., in relazione alla determinazione dello scostamento fra il reddito complessivo netto accertabile e il reddito complessivo netto dichiarato.

Ricorda infatti il contribuente che l'art. 38, primo comma , d .P.R. n . 600 del 1973, stabilisce che si procede a rettifica quando il reddito complessivo dichiarato risulti inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano in tutto in parte le deduzioni del reddito o le detrazioni di imposta , indicate nella dichi arazione.

A tale fine sarebbe rilevante il confronto fra il reddito complessivo netto dichiarato e quello complessivo netto accertabile , nell'ipotesi in cui vi sia uno scostamento per almeno un quarto di quest'ultimo rispetto a quello dichiarato.

Nella specie, il reddito complessivo netto sinteticamente accertato era pari ad euro 17.096 e il reddito complessivo netto dichiarato era pari ad euro 14.708, per cui senza l'applicazione a quest'ultimo delle decurtazioni per oneri deducibili, non vi sarebbe stata la differenza c he comporta l a rettifica.

Tale differenza sarebbe stata individuata invece, proprio in quanto l'Ufficio aveva applicato al reddito effettivamente considerato dal contribuente gli oneri deducibili, portando così lo stesso all'importo di euro

6.400. Secondo ilricorrente tale modo di procedere sarebbe illegittimo , in quanto il raffronto dovrebbe avvenire tra il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile e quello complessivo netto dichiarato,senza la decurtazione degli oneri deducibili, richiamando in proposito alcune decisioni di merito, secondo cui sarebbe illegittimo il raffronto effettuato tra il reddito sintetico e il reddito imponibile dichiarato meno oneri deducibili, anziché tra il reddito sintetico e il reddito dichiarato.

2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.38, commi quarto e ss., d.P.R. n.600/1973, in relazione all’art.360, primo comma, “lett. c)”, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo.

A giudizio del ricorrente infatti la CTR non avrebbe esaminato una serie di circostanze allegate dallo stesso, al fine di giustificare il proprio tenore di vita e in particolare a) l’indebito conteggio di un rimborso carta Unicredit per € 2500,00, che costituirebbe un mero “giro contabile”; b) l’omessa considerazione dell’uso promiscuo dell’appartamento sito in Lignano, via Giardini 59, avendo l’Agenzia conteggiato come a carico del contribuente tutte le spese relative; c) l’omesso abbattimento del valore per vetustà dell’immobile; d) l’omessa considerazione del fatto che il contribuente aveva un unico cliente; e) l’indebito conteggio delle spese per le abitazione ed un’autovettura.

La CTR non avrebbe poi preso in considerazione l’avvenuta vendita di un immobile per € 127 mila; la riscossione di una polizza; la presenza di finanziamenti; l’ottenimento di un prestito di € 5 mila dal padre.

3. Il primo motivo, al netto della sua erronea rubricazione, riportando dati normativi non corrispondenti e risultando non ricostruibile il collegamento fra il primo ed il secondo periodo, e pur volendo interpretare lo stesso alla luce del relativo contenuto, qual censura per violazione di legge ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., è infondato.

In effetti la giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito come il raffronto dei redditi, rilevante a mente dell’art. 38 cit., deve avvenire fra dati omogenei, per cui per reddito dichiarato deve intendersi quello al netto degli oneri deducibili “ «in tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, come regolato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, la rettifica dell'IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito dichiarato dal contribuente al netto degli oneri deducibili, dovendo essere eseguito il raffronto sulla base di dati omogenei» (Cass. 19/10/2007, n. 21932; conformi, in materia di Irpef, Cass. 16/04/2007, n. 8984 eda ultimo, Cass. 30/03/2021, n. 8721, in motivazione).

4. Pure il secondo motivo è infondato.

Invero, sempre aldilà della rubrica del motivo, questo si appunta essenzialmente sul preteso omesso esame delle circostanze portate dal contribuente a sostegno della giustificazione del proprio tenore di vita aldilà dei redditi dichiarati.

Viceversa emerge come la CTR abbia preso in considerazione sia l’avvenuta vendita dell’immobile, sia i finanziamenti, sia il riscatto della polizza vita, sia infine il prestito che il padre avrebbe asseritamente effettuato.

Volta dunque che il giudice di secondo grado ha preso in considerazione tutti i fatti, non è possibile censurare il contenuto della motivazione in altra guisa, salvo il ricorrere dell’omessa o apparente motivazione neppur qui prospettato e d’altronde non sussistente tenuto conto delle considerazioni ed elementi addotti relativamente alle singole giustificazioni sopra riferite.

5. Al postutto il ricorso va respinto, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente.

6. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare,ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n.228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributounificato.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21372/2013 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Bolzano 13 novembre 1957, r appresentat o e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, via Tortolini 34 presso quest’ultima –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del Veneto, sez. staccata di Verona, sez. 21, n. 41/21/13, depositata in data 22 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 5 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso con le statuizioni conseguenziali [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per le annualità 2006 e 2007, per quanto qui di interesse, in quanto risultava una incongruità f ra il reddito dichiarato e quello accertato sinteticamente ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R.29 settembre 1973, n . 600. I l contribuente , dopo un parziale annullamento in autotutela, proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale, la quale peraltro lo rigettava. Lo stesso ricorreva quindi alla Commissione tributaria regionale, che a sua volta respingeva il ricorso. Avverso tale ultima decisione, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione affidato a due motivi. Si è costituita l'Agenzia con controricorso per resistere all'impugnazione. In data 7 maggio 2019 la parte ricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art.378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso il contribue nte denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38, quarto comma , d .P.R. numero 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma , “ lettera c.”, cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, p rimo comma, “ lettera e ” cod. proc. civ., in relazione alla determinazione dello scostamento fra il reddito complessivo netto accertabile e il reddito complessivo netto dichiarato. Ricorda infatti il contribuente che l'art. 38, primo comma , d .P.R. n . 600 del 1973, stabilisce che si procede a rettifica quando il reddito complessivo dichiarato risulti inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano in tutto in parte le deduzioni del reddito o le detrazioni di imposta , indicate nella dichi arazione. A tale fine sarebbe rilevante il confronto fra il reddito complessivo netto dichiarato e quello complessivo netto accertabile , nell'ipotesi in cui vi sia uno scostamento per almeno un quarto di quest'ultimo rispetto a quello dichiarato. Nella specie, il reddito complessivo netto sinteticamente accertato era pari ad euro 17.096 e il reddito complessivo netto dichiarato era pari ad euro 14.708, per cui senza l'applicazione a quest'ultimo delle decurtazioni per oneri deducibili, non vi sarebbe stata la differenza c he comporta l a rettifica. Tale differenza sarebbe stata individuata invece, proprio in quanto l'Ufficio aveva applicato al reddito effettivamente considerato dal contribuente gli oneri deducibili, portando così lo stesso all'importo di euro 6.400. Secondo ilricorrente tale modo di procedere sarebbe illegittimo , in quanto il raffronto dovrebbe avvenire tra il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile e quello complessivo netto dichiarato,senza la decurtazione degli oneri deducibili, richiamando in proposito alcune decisioni di merito, secondo cui sarebbe illegittimo il raffronto effettuato tra il reddito sintetico e il reddito imponibile dichiarato meno oneri deducibili, anziché tra il reddito sintetico e il reddito dichiarato. 2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.38, commi quarto e ss., d.P.R. n.600/1973, in relazione all’art.360, primo comma, “lett. c)”, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo. A giudizio del ricorrente infatti la CTR non avrebbe esaminato una serie di circostanze allegate dallo stesso, al fine di giustificare il proprio tenore di vita e in particolare a) l’indebito conteggio di un rimborso carta Unicredit per € 2500,00, che costituirebbe un mero “giro contabile”; b) l’omessa considerazione dell’uso promiscuo dell’appartamento sito in Lignano, via Giardini 59, avendo l’Agenzia conteggiato come a carico del contribuente tutte le spese relative; c) l’omesso abbattimento del valore per vetustà dell’immobile; d) l’omessa considerazione del fatto che il contribuente aveva un unico cliente; e) l’indebito conteggio delle spese per le abitazione ed un’autovettura. La CTR non avrebbe poi preso in considerazione l’avvenuta vendita di un immobile per € 127 mila; la riscossione di una polizza; la presenza di finanziamenti; l’ottenimento di un prestito di € 5 mila dal padre. 3. Il primo motivo, al netto della sua erronea rubricazione, riportando dati normativi non corrispondenti e risultando non ricostruibile il collegamento fra il primo ed il secondo periodo, e pur volendo interpretare lo stesso alla luce del relativo contenuto, qual censura per violazione di legge ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., è infondato. In effetti la giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito come il raffronto dei redditi, rilevante a mente dell’art. 38 cit., deve avvenire fra dati omogenei, per cui per reddito dichiarato deve intendersi quello al netto degli oneri deducibili “ «in tema di accertamento delle imposte sui redditi con metodo sintetico, come regolato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, la rettifica dell'IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito dichiarato dal contribuente al netto degli oneri deducibili, dovendo essere eseguito il raffronto sulla base di dati omogenei» (Cass. 19/10/2007, n. 21932; conformi, in materia di Irpef, Cass. 16/04/2007, n. 8984 eda ultimo, Cass. 30/03/2021, n. 8721, in motivazione). 4. Pure il secondo motivo è infondato. Invero, sempre aldilà della rubrica del motivo, questo si appunta essenzialmente sul preteso omesso esame delle circostanze portate dal contribuente a sostegno della giustificazione del proprio tenore di vita aldilà dei redditi dichiarati. Viceversa emerge come la CTR abbia preso in considerazione sia l’avvenuta vendita dell’immobile, sia i finanziamenti, sia il riscatto della polizza vita, sia infine il prestito che il padre avrebbe asseritamente effettuato. Volta dunque che il giudice di secondo grado ha preso in considerazione tutti i fatti, non è possibile censurare il contenuto della motivazione in altra guisa, salvo il ricorrere dell’omessa o apparente motivazione neppur qui prospettato e d’altronde non sussistente tenuto conto delle considerazioni ed elementi addotti relativamente alle singole giustificazioni sopra riferite. 5. Al postutto il ricorso va respinto, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente. 6. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare,ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n.228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributounificato. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titol
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