CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Mario [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 10 settembre 2021 con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato di cui ,all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), già applicato a decorrere dal 24 settembre 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza di specificità della motivazione che si riferisce a fatti di epoca remota e che neppure motiva sulla attuale operatività dell'organizzazione, facendo anzi riferimento a soggetti diversi. Il ricorso fa leva sulla omessa risposta alla questione dell'avvenuto scioglimento della N.C.O. ("nuova camorra organizzata") di [OSCURATO:PERSONA], alla quale apparteneva il ricorrente, e sulla dimostrata disarticolazione dei gruppi egemoni nel territorio di Acerra, ove operava il condannato. Del resto, il Tribunale non ha tenuto conto della corretta condotta carceraria e del percorso di risocializzazione avviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 2.1. Per quanto riguarda la proroga del regime differenziato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 3. Ciò premesso, nell'ordinanza impugnata sono riepilogati i ritenuti indici di pericolosità qualificata, già indicati nel decreto ministeriale: ruolo di vertice già assunto dal detenuto nel [OSCURATO:PERSONA]; esecutore materiale delle più gravi condotte criminali riferibili all'associazione; operatività del sodalizio; intatta capacità di controllo del territorio; persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del gruppo criminale ancora in libertà. Ad avviso del Tribunale, infine, la condotta inframuraria assume portata recessiva. 4. Il ricorso denuncia fondatamente l'assenza della motivazione circa le denunciate carenze argomentative sulla persistenza dell'organizzazione e sul ruolo del ricorrente, del tutto estraneo alle compagini criminali indicate nel decreto ministeriale alle quali fa pedissequo richiamo il Tribunale di sorveglianza, senza esaminare le doglianze difensive. 4.1. Il Tribunale afferma «che il panorama del crimine organizzato locale si caratterizza nel biennio in esame per una condizione di instabilità». Si tratta, anzitutto, di una affermazione generica rispetto al clan camorristico al quale apparterrebbe il ricorrente.Inoltre, la valorizzazione dell'instabilità, dalla quale deriverebbe pure «una carenza di leadership», risulta proprio un elemento che la difesa aveva posto a fondamento della tesi secondo la quale il clan di riferimento del ricorrente si era sciolto e comunque non era più operante. Sul punto, quindi, il Tribunale è incorso nel vizio di omessa motivazione, poiché la risposta fornita è apodittica e intrinsecamente illogica, perciò inesistente. 4.2. È, del pari, apodittica la conseguente argomentazione del Tribunale secondo la quale proprio la rilevata instabilità e carenza di leadership conducono al «consesso di origine del [OSCURATO:PERSONA]». Non è dato individuare, nello specifico, una motivazione che risponda al contenuto minimo richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. 4.3. Priva di senso logico è, d'altra parte, l'argomentazione del Tribunale secondo la quale «ciò emblematicamente si oggettivizza nella sequenza di omicidi del 17.12.2019 ... e del 20.5.2020 ...», trattandosi di gravi fatti di sangue che riguardano figli e parenti delle fazioni che, all'epoca in cui [OSCURATO:PERSONA] era operante, si trovavano in posizione opposta. L'affermazione, che attiene alle uccisioni di soggetti facenti parte del clan avversario a quello di [OSCURATO:PERSONA], è però del tutto scollegata dalla indicazione che gli omicidi in questione siano riferibili al clan cui partecipava [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, sono irrilevanti per poter inferire che vi sia un legame tra [OSCURATO:PERSONA] e il vecchio gruppo di appartenenza. Ciò determina la mancanza assoluta della motivazione sul rilevante punto della operatività del clan e della possibile persistenza del vincolo associativo. 4.4. Del pari priva di senso logico, in ordine agli indici rilevanti per escludere la rescissione dei legami e la possibilità di mantenere contatti, è l'ulteriore considerazione secondo la quale «ad ulteriore riprova della criticità del contesto acerrano militano ... le recenti OCC nei confronti di esponenti di spicco della criminalità locale e le indagini scaturenti dalla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] tratta di elementi, che lo stesso Tribunale collega unicamente al "fermento" della criminalità locale, i quali, privi di alcun riferimento al clan cui apparteneva [OSCURATO:PERSONA], non sono neppure indicativi, in modo logico, per arguire la possibilità che il ricorrente intrattenga o possa riprendere i contatti con l'esterno.Tale affermazione risulta, infatti, priva di connessione logica con la premessa poiché non è indicata la specifica rilevanza di tali elementi rispetto al paventato pericolo. 5. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, provvederà a sanare i vizi rilevati, stendendo una motivazione non apparente che ponga in evidenza, nel decreto ministeriale, la ricorrenza degli indici richiesti per la proroga del regime differenziato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio