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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10535/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 13/09/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23/03/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 1600 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo 1), 23, commi 1, 3 e 4

I. 110/1975 (capo 2), 648 cod. pen. (capo 3).

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto reitera pedissequamente doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

Il trattamento sanzionatorio è stato giustificato dalla gravità della condotta, dall'ingente profitto e dall'intensità del dolo: pena che lo stesso giudice di secondo grado ha ritenuto sproporzionata per difetto.

Ne consegue che i medesimi elementi di valutazione hanno determinato anche la conferma del giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze (sulla possibilità dell'utilizzo di un solo dato negativo polivalente sia con riferimento al trattamento sanzionatorio che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, v.

Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA].ente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 13/09/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 23/03/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 1600 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. (capo 1), 23, commi 1, 3 e 4 I. 110/1975 (capo 2), 648 cod. pen. (capo 3). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche con il criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto reitera pedissequamente doglianze già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata (a cui si rimanda) che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. Il trattamento sanzionatorio è stato giustificato dalla gravità della condotta, dall'ingente profitto e dall'intensità del dolo: pena che lo stesso giudice di secondo grado ha ritenuto sproporzionata per difetto. Ne consegue che i medesimi elementi di valutazione hanno determinato anche la conferma del giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze (sulla possibilità dell'utilizzo di un solo dato negativo polivalente sia con riferimento al trattamento sanzionatorio che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, v. Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA].ente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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